Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16684 del 06/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 06/07/2017, (ud. 21/03/2017, dep.06/07/2017),  n. 16684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13596-2015 proposto da:

V.E. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

CORSO VITTORIO EMANUELE II N.14, presso lo studio degli avvocati

VINCENZO SPARANO e LUIGI GIULIANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato SABATO PISAPIA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.A.;

– intimato –

Nonchè da:

A.A., nella qualità di titolare dell’omonima Ditta

Individuale, P. I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PELAGIO PRIMO 10, presso lo studio dell’avvocato ANTONIETTA

CENTOMIGLIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIOVANNI GALLO, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

V.E. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

CORSO VITTORIO EMANUELE II N.154, presso lo studio degli avvocati

VINCENZO SPARANO e LUIGI GIULIANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato SABATO PISAPIA, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 160/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 16/03/2015 R.G.N. 570/12.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che con sentenza n. 160/2015, depositata il 16 marzo 2015, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Salerno nel capo relativo alla illegittimità del licenziamento intimato in data 29/4/2005 a V.E. da A.A., quale titolare dell’omonima impresa edile, per giustificato motivo oggettivo consistito in una drastica riduzione delle commesse, peraltro convertendo la tutela reale riconosciuta dal primo giudice in quella obbligatoria;

– che, a sostegno della propria decisione, la Corte ha osservato come il datore di lavoro non avesse fornito la prova della effettiva riduzione delle commesse, essendo risultato che la Edil Restauri s.r.l, facente capo anch’essa all’ A., non aveva sofferto un’analoga crisi aziendale e che le risultanze istruttorie comprovavano l’avvenuto passaggio di personale dall’impresa individuale alla società;

– che inoltre, quanto al regime di tutela, la Corte di appello ha osservato come il ricorrente non avesse invocato, nel giudizio di primo grado, il collegamento fra le due imprese per giustificare l’applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 sicchè era da ritenere che il giudice di primo grado avesse travalicato i limiti della domanda;

– che nei confronti di detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore con unico motivo, cui ha resistito il datore con controricorso;

– che quest’ultimo ha proposto a sua volta ricorso incidentale, affidato a quattro motivi, cui ha resistito il lavoratore con controricorso;

– che entrambe le parti hanno depositato memoria;

rilevato che, con il motivo proposto, il lavoratore, deducendo violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. con riferimento alla L. n. 300 del 1970, art. 18 censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto che il ricorrente “nel corso del giudizio di primo grado, non” avesse “mai invocato il collegamento fra le due imprese per giustificare l’applicazione della tutela reale” e che tale deduzione fosse stata operata dal primo giudice, che, in tal modo, aveva travalicato i limiti della domanda;

osservato che i ricorso del lavoratore non può essere accolto;

– che, infatti, è consolidato l’orientamento, per il quale “in sede di legittimità occorre tenere distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda, o la pronuncia su domanda non proposta, dal caso in cui si censuri l’interpretazione data dal giudice di merito alla domanda stessa: solo nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancanza della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, prospettandosi che il giudice di merito sia incorso in un error in procedendo, in relazione al quale la Corte di Cassazione ha il potere – dovere di procedere all’esame diretto degli atti giudiziari onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiestale. Nel caso in cui venga invece in contestazione l’interpretazione del contenuto o dell’ampiezza della domanda, tali attività integrano un tipico accertamento in fatto, insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto” (Cass. n. 12259/2002 e successive numerose conformi);

rilevato che il controricorrente deduce, con ricorso incidentale: (a) violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 e art. 2697 c.c., per avere la Corte di appello ritenuto che non fosse stata dimostrata la sussistenza delle ragioni poste a fondamento del licenziamento e ciò non perchè l’impresa individuale non avesse effettivamente subito una riduzione delle commesse ma perchè era risultato che la società collegata Edil Restauri S.r.l. non avesse sofferto un’analoga crisi aziendale (1 motivo); (b) contraddittoria e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, individuato nel collegamento tra imprese, in relazione al quale il giudice di appello aveva fondato le proprie conclusioni su affermazioni generiche e senza dar conto di una compiuta valutazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie (2 motivo); (c) omessa motivazione circa il fatto controverso e decisivo costituito dalla riduzione delle commesse, non avendo il giudice di appello indicato in alcun modo le ragioni del proprio diverso ed erroneo convincimento (3 motivo); (d) omessa (apparente) motivazione circa il fatto controverso e decisivo rappresentato dal numero dei dipendenti occupati, la sentenza non consentendo, per l’indeterminatezza delle fonti di prova effettivamente avute presenti, di verificare l’esattezza e la logicità del ragionamento seguito dalla Corte di merito (4 motivo);

osservato che il primo motivo del ricorso incidentale è infondato;

– che, infatti, la Corte di merito ha accertato che al tempo del licenziamento “l’impresa individuale facente capo ad A.A. era funzionalmente collegata alla società Edil Restauri s.r.l., in misura tale da giustificare una sostanziale compenetrazione fra i due organismi imprenditoriali e le relative aziende” (cfr. sentenza, p. 6) e che “il complessivo apparato di impresa posto al servizio dell’ A. era di dimensioni maggiori di quelle dichiarate da quest’ultimo” (p. 7), ritenendo quindi – su tale incontestata premessa di fatto, e nell’osservanza delle regole di riparto probatorio di cui all’art. 2697 c.c. e L. n. 604 del 1966, art. 5 – non assolto dal soggetto, che ne era gravato, l’onere della dimostrazione della effettiva sussistenza delle ragioni produttive/organizzative (perdita o “drastica” riduzione delle commesse) poste a sostegno del recesso; – che anche gli ulteriori motivi non possono essere accolti;

– che, in particolare, il secondo, con il quale il controricorrente si duole di una motivazione “contraddittoria e/o insufficiente”, non si conforma al modello legale del nuovo vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, quale risultante dalle modifiche introdotte con la novella del 2012 e dalle pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014), ed è, pertanto, inammissibile;

– che, inoltre, quanto ai motivi terzo e quarto, è da rilevare come il giudice di appello abbia, sia pure sinteticamente, motivato sui relativi fatti controversi, attraverso il richiamo alle risultanze delle prove per testi, dovendosi, pertanto, escludere, anche alla luce della richiamata giurisprudenza delle Sezioni Unite, che nella specie possa configurarsi una motivazione omessa o solo apparente; ritenuto conclusivamente che il ricorso principale e quello incidentale devono essere entrambi respinti;

– che, stante la soccombenza reciproca, deve disporsi la compensazione per intero delle spese di lite del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale; rigetta altresì il ricorso incidentale; compensa per intero fra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principale e incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2017

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