Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16684 del 03/07/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 16684 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PIERBURG S.P.A.

Meccaniche

(incorporante la Adriatica Lavorazioni
in

s.p.a.),

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per
procura speciale dagli

Avv.ti Raffaello Lupi

e

dall’Avv.Claudio Lucisano ed elettivamente domiciliata
presso lo studio

di quest’ultimo in Roma,

via

Crescienzo n.91.
– ricorrente
contro
AGENZIA delle

Generale pro
dall’Avvocatura

ENTRATE,

tempore,

in persona del Direttore
rappresentata

e

Generale dello Stato presso

difesa
cui

Data pubblicazione: 03/07/2013

uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12 è elettivamente
domiciliata

controricorrrente-

avverso la sentenza n.127/9/2005 della Commissione
Tributaria Regionale dell’Abruzzo-sezione staccata di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19.12.2012 dal Consigliere Dott.
Roberta Crucitti;
uditi per la ricorrente gli Avv.ti Claudio Lucisano e
Raffaello Lupi;
udito il P.M., nella persona del Sostituto procuratore
Generale Dott.Pasquale Fimiani che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Pierburg s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore, ricorre per la cassazione della sentenza
della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzosezione distaccata di Pescara (n.127/09/05 depositata
il 17.11.2005) che- in riforma della sentenza di primo
grado ed in accoglimento dell’appello dell’Ufficioebbe a disporre la deduzione della minusvalenza nella
misura determinata in sede di verifica ed a confermare,
per il resto, l’accertamento.
Tale accertamento era conseguito da verifica fiscale

2

Pescara, depositata il 17.11.2005;

effettuata da funzionari della Direzione Regionale
delle Entrate per l’Abruzzo nella sede della
S.A.M.(Società Adriatica di Meccanica) s.p.a.
I verificatori accertarono che la società A.L.M.
(Adriatica Lavorazioni Meccaniche) s.p.a. aveva

combustione alla S.A.M. mantenendo per sé la
commercializzazione dei prodotti (che successivamente
verrà anch’essa trasferita) unitamente alla possibilità
di costruire i prodotti per una durata di cinque anni e
con diritto di opzione, in caso di acquisto, pari al 6%
del fatturato annuo. Inoltre dall’esame della
documentazione sociale ed, in particolare, dalla
relazione degli amministratori al bilancio era emerso
che l’affidamento della produzione era avvenuto
attraverso una serie di cessioni -dei macchinari, delle
attrezzature, della commercializzazione dei prodotti e
dell’approvvigionamento dei materiali, del Know how,
del residuo del magazzino, del personale- che, secondo
la valutazione dei verbalizzanti, concretavano la
cessione del ramo di azienda precedentemente acquisito
dalla A.L.M. da potere della Piaggio.
Qualificati i singoli trasferimenti quale cessione di
ramo di azienda i verificatori avevano proceduto a
calcolare il valore della cessione ai fini dell’imposta

3

affidato la produzione di pompe ad acqua per motori a

dei redditi e ai fini dell’imposta di registro relative
all’atto di cessione fissandone la data al 1.1.2005
(coincidente con la cessazione da parte di A.L.M.
dell’attività relativa alla produzione delle pompe
d’acqua). Quanto al valore della cessione i
verificatori rilevavano che era stato pattuito in caso
di acquisto un minimo garantito di lire 1.100.000.000
per cinque anni e che, nella relazione al bilancio,
A.L.M. aveva continuato l’ammortamento dell’avviamento
per lire 1.250.000.000. Ne conseguiva avviso di
accertamento per l’esercizio 1.10.1994 -30.9.1995, ai
sensi dell’art.39 I comma lett.d d.p.r. 600/1973, con
un maggior reddito di impresa di lire 1.250.000.000 per
quota di ammortamento indeducibile.
Investita dall’appello,
Regionale ha,

la Commissione Tributaria

preliminarmente ritenuto valida e

legittima la notificazione dell’avviso di accertamento
al legale rappresentante della ALM s.p.a. ed infondata
l’eccezione di nullità dell’avviso per mancanza di
motivazione in quanto il processo verbale di
constatazione era richiamato nel predetto avviso ed
era, comunque, conosciuto, dal procuratore della ALM
s.p.a.
Nel

merito

della

controversia,

attinente

alla

qualificazione operata dall’Ufficio di una serie di

cessioni di beni quale cessione di ramo di azienda, la
C.T.R. ha motivato che gli elementi fattuali acquisiti
al processo dimostravano che le cessioni, susseguitesi
nel tempo, erano avvenute nell’ambito di un programma
coerente di dismissione di attività, attuato per fasi

trasferire l’intera azienda il cui momento attuativo
poteva individuarsi nell’esercizio 1995 e che tale
qualificazione da parte dell’Ufficio era pienamente
legittima a ciò non ostando la circostanza che l’art.37
bis del d.p.r. 600/73 fosse stato introdotto
successivamente alla data dell’accertamento.
Infine, la Commissione Tributaria Regionale rigettava
la richiesta dell’appellata di dichiarare non dovute le
sanzioni non sussistendo, nella specie, incertezza
obiettiva sulla portata e sull’ambito applicativo delle
norme.
Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso
affidato a tre motivi Pierburg s.p.a.(incorporante per
fusione ALM s.p.a.) successivamente illustrati con
memoria depositata ex art.378 c.p.c.
Ha resistito Agenzia delle Entrate con controricorso.
Diritto

1.Con il primo motivo di ricorso, articolato ai sensi
dell’art.360 n.3, 4 e 5 c.p.c., si deduce violazione o

5

distinte, ma tutte confluenti nel fine ultimo di

falsa applicazione degli artt.138, 139, 140, 141, 145,
148, 156, 157, 160 c.p.c., art. 2504 bis c.c., artt.43,
60 e 65 d.p.r. 600/1973- nullità della sentenza o del
procedimento- omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un punto o un fatto controverso e

sentenza relativi alla notificazione dell’avviso di
accertamento.
In particolare la ricorrente deduce che:
al

– la notificazione ex art.145 III comma c.p.c.

legale rappresentante della ALM (avvenuta quando la
società era estinta per fusione del dicembre 2000)
fosse

stata

(e

contestualmente

effettuata

non
alla

successivamente come affermato in sentenza)

notificazione tentata alla società nella sua sede
legale

(con

violazione

conseguente

del

testo

applicabile ratione temporis dell’art.145 c.p.c. che
prevedeva la notificazione al legale rappresentante
solo nel caso in cui fosse impossibile notificare
presso la sede della società);
-la

notificazione

al

legale

rappresentante

fu

effettuata direttamente ex art.140 c.p.c. senza tentare
previamente la notificazione ex artt.138, 139 e 141;
-la mancanza della relata di notificazione era
rilevante perché non risultava da nessuna parte che la

6

decisivo per il giudizio con riferimento ai capi di

notificazione

era

stata

effettuata

ai

sensi

dell’art.140 c.p.c. per impossibilità di consegna
dell’atto nei luoghi, alle persone o alle condizioni
prescritte;
-non si era verificata la sanatoria dell’invalidità

conoscenza dell’avviso solo nel 2012 quando aveva
richiesto copia dell’atto al competente Ufficio.
2. Con il secondo motivo

– in relazione all’art.360

n.3 c.p.c. violazione o falsa applicazione degli
artt.2457 ter, 2502 bis c.c., art.36 d.p.r. 600/73;
art.37 della legge 340/00, art.73 co.3 Cost, art.10
disp.att. c.c.- la ricorrente deduce l’erroneità della
sentenza impugnata nella parte in cui respinge i
rilievi, come articolati da essa società, affermando
che nessuna comunicazione in ordine alla variazione del
legale rappresentante della A.L.M. né relativamente
alla”

cessazione

di

quest’ultima

società

per

incorporazione fosse stata eseguita nei confronti della
Amministrazione Finanziaria. Secondo la prospettazione
difensiva nessun obbligo di comunicazione degli eventi
sociali all’Ufficio incombeva sulla contribuente in
quanto le norme che tale obbligo prescrivevano (art.36
d.p.r.

600/73)

erano state integralmente abrogate

dall’art.37, co 1 lett.b della legge 340/2000 entrata

7

della notificazione perché essa società aveva avuto

in vigore il 9.12.2000 mentre la fusione era avvenuta
il 22.12.2000.
3.1 motivi, attenendo entrambi alla questione relativa
alla legittimità della notificazione dell’avviso di
accertamento, possono essere trattati congiuntamente.

dell’avviso di accertamento (intestata alla A.L.M. sede
legale Atessa, rappresentata da Aussermeier Otto
Andreas domicilio fiscale Lanciano, Zona industriale
c.da Cerratina, nella qualità di liquidatore)
pacificamente avvenuta quando detta società era già
estinta perché incorporata per fusione da Pierburg
s.p.a., è stata tentata, dal messo dell’Ufficio, senza
esito presso la sede della società perché la stessa
risultava trasferita; fu quindi effettuata notifica,
ai sensi dell’art.145 c.p.c. ed altra notifica ex
art.140 c.p.c., al legale rappresentate dell’ALM, che
dalla dichiarazione risultava avere domicilio fiscale
nella zona industriale. Continua la sentenza impugnata
che risulta, altresì, dall’attestazione del messo
speciale che tale atto venne depositato presso la
casa comunale di Lanciano il 22.12.2001, affisso
presso il domicilio fiscale del liquidatore,

in c.da

Cerratina presso A.L.M., al quale venne

data notizia

di

ricevimento,

per

raccomandata

avviso

con

8

Si evince dalla sentenza impugnata che la notifica

raccomandata che risulta essere stata ritirata

il

28.12.2001.
La C.T.R. ha ritenuto la notificazione validamente
effettuata in quanto:
dalla documentazione prodotta dall’Ufficio e non

rappresentante nonché liquidatore dell’A.L.M. e che non
era stata comunicata all’Ufficio l’avvenuta estinzione
per incorporazione della società (22.12.2000);
la notificazione ex artt.138, 139 e 141 c.p.c., seppur
non tentata, era, comunque, impossibile;
era irrilevante la mancanza di relata di notificazione
in quanto i dati del referto di notifica ex art.140
c.p.c. erano sostanzialmente riprodotti nel testo della
notificazione;
che in ogni caso il termine per ricorrere iniziava a
decorrere dallo scadere dall’ottavo giorno successivo a
quello dell’affissione dell’avviso (regolarmente
avvenuta il 22.12.2011) e che la Pierburg rispondeva,
comunque, ex art.16, III comma del d.p.r. 598/73, del
maggior reddito accertato dall’Ufficio nei confronti di
A.L.M.;
che,

pertanto,

non

si

verteva

in

ipotesi

di

notificazione inesistente.
3. Così riassunto l’iter logico giuridico seguito dalla

9

contestata risultava che Otto Aussermeier era il

Commissione di appello nel capo di sentenza impugnata
con i primi due motivi di ricorso, può, in primo luogo,
affermarsi la fondatezza del secondo in quanto,
effettivamente, la norma (art.36, I, II e III comma del
d.p.r. n.600/1973) come applicata dalla C.T.R. era, già

legge 24.11.2000 n.340, in epoca anteriore ai fatti per
cui è controversia onde l’obbligo di comunicazione ivi
sancito non era più previsto alla data in cui venne
effettuata la fusione.
4. E però la fondatezza del motivo non è idonea allo
scopo in quanto la sentenza impugnata è fondata anche
su altre rationes decidendi (sopra illustrate) in tema
di mera nullità della notificazione ed avvenuta
sanatoria della stessa la cui sostanziale correttezza
non viene inficiata dalle doglianze esposte con il
primo motivo di ricorso.
5. In materia, come già rilevato da questa Corte (
sentenze nn.22192/2006, 211108/2006 rese tra le stesse
parti

odierne)

l’originario

contrasto

riferito

all’applicabilità o meno della sanatoria di carattere
processuale, di cui all’art.156 c.p.c., comma 3 è stato
risolto dalle SS.UU.n.19854/2004 affermando che “la
notificazione dell’avviso di accertamento tributario
affetta da nullità rimane sanata, con effetto ex tunc,

10

stata abrogata, dall’art.37, comma l, lett.b. della

dalla

tempestiva

proposizione

del

ricorso

del

contribuente avverso tale avviso atteso che, da un
lato, l’avviso di accertamento ha natura di provocatio
ad opponendum, la cui notificazione è preordinata
all’impugnazione,e dall’altro il d.p.r. 29 settembre

tema di notificazione degli avvisi e degli altri atti
che per legge devono essere notificati al contribuente,
le “norme stabilite dagli artt.137 e ss. c.p.c. (salve
le modifiche subito dopo indicate) e, quindi,
dall’art.160 c.p.c. il quale, attraverso il rinvio al
precedente art.156 c.p.c. prevede appunto che la
nullità non possa essere mai pronunciata se l’atto ha
raggiunto il suo scopo”.
Costituisce, altresì, ius receptum il principio secondo
cui deve ritenersi inesistente la notificazione quando
sia stata effettuata in un luogo o con riguardo ad una
persona che non presentino alcun riferimento con il
destinatario dell’atto, risultando a costui del tutto
estranei, mentre è affetta da nullità (sanabile con
effetto ex tunc attraverso la costituzione del
convenuto, ovvero attraverso la rinnovazione della
notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o
in esecuzione dell’ordine impartito dal giudice),
quando, pur eseguita mediante consegna a persona o in

11

1973 n.600, art.60, comma 1 richiama espressamente, in

luogo diversi da quello stabilito dalla legge, un
simile collegamento risulti tuttavia ravvisabile, così
da rendere possibile che l’atto, pervenuto a persona
non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza
del destinatario (tra le tante Cass. 2.12.2009 n.

Alla luce di detto principio tutti i vizi della
notificazione denunciati dalla ricorrente e ribaditi in
seno di ricorso avverso le contrarie argomentazioni
della sentenza impugnata non integrano ipotesi di
inesistenza della notificazione ma di mera nullità
sanabile.
6. Così, infatti, non può ritenersi inesistente la
notificazione effettuata all’A.L.M., in persona del suo
legale rappresentante presso la sua sede, allorquando
la stessa era pacificamente estinta per l’avvenuta
fusione nella Pierburg s.p.a.; in quanto in detta
ipotesi, e nel vigore del previdente art.2504 bis
c.p.c., detta notificazione doveva ritenersi affetta da
mera nullità sanabile da parte della società
incorporante (cfr.Cass.n.1088/2013; id.n.15252/2012; id
n.14066/2008; id n.1518/2011).
Cosiccome alla dedotta violazione dell’iter sancito
dall’art.145 c.p.c.

(previgente formulazione essendo

per l’attuale art.145 c.p.c. legittimamente eseguibile

12

25350; id.26.4.2010 n. 9904).

la notificazione presso la sede sociale ovvero

alla

persona fisica che la rappresenta)-consistente
nell’avere eseguito la notificazione alla persona
fisica del legale rappresentante senza che si fosse
utilmente continuato l’iter notificatorio presso

primo tentativo di notificazione) trasferita- non
consegue l’inesistenza della notificazione non
potendosi parlare neppure di nullità ma di mera
t

irregolarità (cfr(42/ febbraio 2011 n. 3342’28 febbraio
/
2007 n.

4785*0ass. 28 marzo 20084n. 8045 a mente della

quale la notifica di un atto giudiziario ad una persona
giuridica, ove venga eseguita a mani proprie del legale
rappresentante,

deve considerarsi validamente

effettuata, in virtù sia del principio della validità
della notifica a mani proprie del destinatario, fissato
dall’art. 138 c.p.c. in riferimento alle persone
fisiche ma

estensibile anche alle persone giuridiche,

sia del principio di immedesimazione organica tra
società e le persone che la
realizzano esecutivamente le

rappresentano,

finalità,

o

la
ne

come ribadito

anche dalle ss.uu. di questa Corte (Cass. ss.uu.
8091/2002).” tale notifica,
effettuata in

benchè

irrituale – perchè

luogo diverso da quello stabilito dalla

legge non è comunque

di per se stessa sanzionata da

13

l’indirizzo ove la società risultava (sulla base del

nullità: conseguenza che l’art. 160 c.p.c. prevede
soltanto per la violazione delle regole circa la
persona cui l’atto deve essere consegnato)
Ed ancora, la giurisprudenza di questa Corte, che qui
si ritiene ribadire, appare orientata a ritenere

notificazione effettuata ex art.140 c.p.c., senza che
si siano realizzati i presupposti indicati dall’art.139
c.p.c.(Cfr.Cass.n.3497/98;Cass.n.14890/2000;Cass.n.1689
/2007).
Alla luce delle considerazioni sopra svolte può,
pertanto, concludersi per la correttezza sostanziale
della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto
che la tempestività della proposizione del ricorso da
parte della PIERBURG s.p.a. abbia sanato qualsiasi
difetto di notificazione dell’avviso di accertamento.
4. Con il terzo motivo afferente,
all’art.360 n. 3 e 5 c.p.c.,

in relazione

violazione o falsa

applicazione degli artt.37 bis e 39 d.p.r. 600/73,
artt.54 (oggi 86), 66 (oggi 101), 68(oggi 103), 127
(oggi 163) d.p.r. 917/86, artt. 1322 e 2555 c.c. art.10
della legge 408/90, artt.7 e 9 d.lgs. 358/97, art.8
legge 724/97, art.8 legge 212/00, artt.41, 53 e 73
Cost., art.11 disp.att. c.c. nonché omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione circa un

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affetta da nullità (e non da inesistenza) la

punto o

fatto

controverso e decisivo per

la

controversia, prospettato dalle parti o rilevabile
d’ufficio- la ricorrente deduce i vizi (motivazionali e
di violazione di legge) in cui sarebbe incorsa la
sentenza impugnata nel ritenere la fondatezza e la

sotto i profili:
a) dell’irrilevanza, ai fini delle imposte dirette,
nella

prospettiva

dell’Erario,

della

“riclassificazione” della cessione di singoli cespiti
in cessione di azienda, anche ove la cessione di
azienda includesse il valore dell’avviamento; della
neutralità, ai fini della determinazione del reddito
imponibile

delle

imposte

dirette,

della

“riclassificazione” dei corrispettivi di royalties e
riscatto di Know-how in corrispettivi per la cessione
dell’avviamento; della rilevanza del divieto di doppia
imposizione;
b)

della mancata dimostrazione della ricorrenza di

fattispecie elusiva e della irrilevanza, a tal fine,
del risparmio di imposta;
c)

dell’illegittimità del potere di riqualificare

contratti posti in essere dalle parti, prescindendo
dalla

loro

utilizzando

volontà

concretamente

l’accertamento

15

manifestata,

analitico-induttivo,

ai

legittimità nel merito dell’avviso di accertamento,

sensi dell’art.39, co 2 lett d) d.p.r. n.600/73 anche
qualora non

siano state rinvenute attività non

dichiarate

o

passività

inesistenti;

dell’inapplicabilità retroattiva dell’art.37 bis d.p.r.
n.600/73 in mancanza di risparmio di imposta;

per l’Erario,

ai fini delle imposte dirette, della

determinazione

del reddito imponibile dell’operazione

“riqualificata”

in

cessione

di

azienda;

del

riconoscimento del credito di imposta su redditi già
dichiarati e assoggettati ad imposta in dipendenza del
medesimo presupposto e sul contestuale riconoscimento
del

principio

di

estinzione

per

compensazione

dell’obbligazione tributaria, così come accolto dalla
sentenza della Corte di Cassazione 24.2.2006 n.22872.
In primo luogo vanno disattesi i rilievi formulati
dalla ricorrente

(illustrati

sub

c)

in

ordine

all’insussistenza dei presupposti, nel caso in specie,
per procedere all’accertamento analitico-induttivo, ai
sensi dell’art.39, co 2 lett d) d.p.r. n.600/73 per non
essere state state rinvenute attività non dichiarate o
passività

inesistenti

ed

all’inapplicabilità

retroattiva dell’art.37 bis d.p.r. n.600/73.
Ed

invero,

la

dell’accertamento

questione

prima

(illegittimità

ex art.39, co 2 lett. 2 d.p.r.

16

d)) della dimostrazione della neutralità (invarianza)

n.600/73) deve ritenersi inammissibilmente dedotta in
questa sede siccome nuova mentre in ordine alla dedotta
inapplicabilità dell’art.37 bis d.p.r. n.600/73 appare
sufficiente richiamarsi al principio sancito in materia
dalla Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia

materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si
traduce in un principio generale antielusivo, il quale
preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi
fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non
contrastante con alcuna specifica disposizione, di
strumenti giuridici idonei ad ottenere un’agevolazione
o un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni
economicamente apprezzabili che giustifichino
l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei
benefici: tale principio trova fondamento, in tema di
tributi non armonizzati (nella specie, imposte sui
redditi), nei principi costituzionali di capacità
contributiva e di progressività dell’imposizione, e non
contrasta con il principio della riserva di legge, non
traducendosi nell’imposizione di obblighi patrimoniali
non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento
degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo
scopo di eludere l’applicazione di norme fiscali. Esso
comporta l’inopponibilità del negozio

17

n.30055 del 31.12.2008. Va, infatti, ribadito che in

all’Amministrazione finanziaria, per ogni profilo di
indebito vantaggio tributario che il contribuente
pretenda di far discendere dall’operazione elusiva,
anche diverso da quelli tipici eventualmente presi in
considerazione da specifiche norme antielusive entrate

dell’operazione. Ed anche in epoca precedente
all’intervento della S.U. questa Corte aveva avuto modo
di affermare che l’esame delle operazioni poste in
essere dall’imprenditore deve essere compiuto anche
alla stregua del principio, desumibile dal concetto di
abuso del diritto elaborato dalla giurisprudenza
comunitaria (Corte
causa C-255/02),

di Giustizia 21 febbraio 2006 in
secondo cui non possono trarsi

benefici da operazioni che, seppur realmente volute ed
immuni da invalidità, risultino, da un insieme di
elementi obiettivi, compiute essenzialmente allo scopo
di ottenere un vantaggio fiscale. Tale principio, che
non esclude l’operatività del principio di legalità ne’
la liceità di comportamenti volti a minimizzare il
carico fiscale, trova applicazione anche nel giudizio
di cassazione, quale norma di diritto comunitario che
impone la disapplicazione delle norme interne con esso
eventualmente contrastanti, nonché in riferimento al
periodo anteriore all’entrata in vigore del D.P.R. 29

18

in vigore in epoca successiva al compimento

t

settembre 1973, n. 600, art. 37 bis, introdotto dal
D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, art. 7, rappresentando,
pur in mancanza di una clausola generale antielusiva,
all’epoca non configurabile nell’ordinamento fiscale
italiano, un canone interpretativo del sistema. Esso

carattere fraudolento dell’operazione, imponendo di
valutare quest’ultima nella sua essenza, sulla quale
non possono influire ragioni economiche meramente
marginali o teoriche, inidonee a fornire una
spiegazione alternativa dell’operazione rispetto al
mero risparmio fiscale, e tali quindi da potersi
considerare manifestamente inattendibili o
assolutamente

rispetto

irrilevanti

alla

predetta

finalità” (Cass. 21221/2006).
Ciò posto se,

alla luce di detti principi cui il

Collegio ritiene dare continuità, la sentenza impugnata
va esente da censura nel capo in cui ha riconosciuto in
linea generale ed astratta la legittimità dell’operato
dell’Amministrazione finanziaria ai sensi delle norme
sopra citate, l’articolato motivo di ricorso appare,
invece, fondato in ordine ai dedotti vizi motivazionali
ex art.360 n.5 c.p.c.
Come noto il suddetto vizio sotto il profilo della
omissione,

contraddittorietà

insufficienza,

19

della

prescinde dall’accertamento della simulazione o del

motivazione

può

dirsi

legittimamente

sussistente

quando, nel ragionamento del Giudice di merito sia
rinvenibile traccia del mancato (o insufficiente) esame
di punti decisivi per la controversia prospettato dalle
parti o rilevabile d’ufficio, ovvero quando esiste

complessivamente adottate tale da non consentire
l’identificazione del procedimento logico-giuridico
posto a base della decisione (n.4916/2000; 17447/07) o
ancora, quando il giudice di merito ometta di indicare
nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio
convincimento ovvero indichi tali elementi senza
un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo
in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e
sulla logicità del suo ragionamento (Cass.n.1756/2006;
Cass.8106/2006; Cass.16762/2006).
La motivazione della C.T.R. abruzzese appare, in primo
luogo, priva di idonea argomentazione logico giuridica
laddove nel definire il thema decidendum e motivarne la
ricostruzione (rilevanza dell’operata riqualificazione
delle singole cessioni di beni materiali ed
immateriali in cessione di ramo di azienda) ha
individuato i vantaggi fiscali conseguibili dalla
riqualificata operazione con riferimento, del tutto
irrilevante nell’odierna controversia avente ad oggetto

20

insanabile contrasto tra le argomentazioni

IPERG ed ILOR, alle imposte di registro ed all’IVA. In
ordine invece ai tributi in contestazione, ovvero le
imposte sui redditi, la C.T.R. si limita ad affermare
apoditticamente l’assioma secondo cui in caso di
cessioni di beni anzicchè di azienda, sfuggirebbe a

argomentazione logica-giuridica viene fornita dai
Giudici di secondo grado a fondamento dell’assunto né,
in particolare, vengono esplicitate le ragioni per cui
dalla operata riqualificazione discenderebbe un
vantaggio fiscale in favore della contribuente,
apparendo in tal senso del tutto irrilevanti, siccome
non attinenti all’oggetto del contendere (indebita
deduzione dell’avviamento) le ragioni, esplicitate dai
Giudici di secondo grado, sottese all’operazione e
dalle quali si evincerebbe la sussistenza dell’intento
elusivo.
Inoltre, la motivazione della sentenza impugnata appare
in parte illogica ed in parte contraddittoria quando
da una parte, come già rilevato, afferma che con la
cessione dei singoli beni 44Ais.e stata evitata la
tassazione dell’avviamento e dell’altra nel condividere
la ricostruzione del p.v.c. sostiene che “il costo di
acquisto del Know-how e l’importo delle royalties
corrisposte all’ALM non sono altro che la

21

tassazione l’avviamento. Nessuna sufficiente

IlkagleVnAREGI5TRAZIONE
ke,i r T

quantificazione e la corresponsione dell’avviamento”
trascurando da un lato, la circostanza che nessuna
contestazione emerge in atti in ordine al mancato
assoggettamento ad imposte dirette delle royalties e
del corrispettivo di cessione del Know-how e dall’altro

l’utilizzazione da parte di Alm del Know-how rimasto
nella titolareità della ricorrente.
In conclusione, nella sentenza impugnata non risulta
idoneamente e sufficientemente motivata la sussistenza
dell’affermato vantaggio fiscale da parte della
contribuente.
6. Pertanto, rigettato il primo motivo di ricorso ed in
parziale accoglimento del secondo, il ricorso va
accolto con cassazione della sentenza impugnata e
rinvio al Giudice di merito, perché alla luce di quanto
sopra esposto integri la motivazione e regoli le spese

la natura concessoria del contratto che consentiva

tlePOSITATO IN CANCELLERIA

e-b,3-146,-2013 …..

processuali.
P.Q.M.

ZIE”.
CAMA

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata e rinvia,
Commissione

Tributaria

anche per le spese,
Regionale

diversa composizione.
Così deciso in Roma il 19.12.2012.

dell’Abruzzo

alla
in

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