Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16682 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. II, 16/07/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 16/07/2010), n.16682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

T.L.;

– intimato-

avverso la sentenza n. 1038/2005 del GIUDICE DI PACE di ANCONA,

depositata il 18/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/03/2010 dal Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto;

E’ presente il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che si riporta alle conclusioni

scritte.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – La vicenda processuale e’ cosi’ riassunta dal ricorso.

“Con ricorso depositato presso la cancelleria del Giudice di Pace di Ancona, il sig. T.L. proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. (OMISSIS), redatto dalla sezione di Polita Stradale di Ancona, con il quale gli veniva comminata una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 7 accertata mediante apparecchiatura Autovelox.

L’opponente, a sostegno del ricorso, deduceva di aver superato solo di tre chilometri il limite massimo consentito e che non sarebbe facile per il conducente notare il lieve scostamento della velocita’ rispetto al limite prescritto.

L’Ufficio Territoriale del Governo di Ancona si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’opposizione per i seguenti motivi:

difetto di legittimazione passiva trattandosi dell’impugnazione di un verbale di contestazione e non di un’ordinanza ingiunzione;

infondatezza del ricorso in quanto l’eccesso di velocita’ era stato accertato mediante un’apparecchiatura regolarmente omologata, calcolando il margine di tolleranza previsto dall’art. 345 reg. esec. C.d.S..

Con la sentenza n. 1038/05 depositata il 18.02.2006, il Giudice di Pace di Ancona ha accolto il ricorso con la seguente motivazione:

“Questo Giudice per i motivi esposti nel ricorso del sig. T. L., ritiene di dover annullare il verbale di contestazione n. (OMISSIS) dalla Sezione della Polizia Stradale di Ancona per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 7”.

2. L’Amministrazione ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe.

3. Parte intimata non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

4. Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c. il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di accoglimento del ricorso per la sua manifesta fondatezza.

5. All’udienza camerale, il Procuratore Generale si riporta alle conclusioni scritte.

6. – I motivi del ricorso.

Col primo motivo di ricorso si deduce: “Carenza assoluta di motivazione apparente in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”. Col secondo motivo di ricorso si deduce: “Violazione e falsa applicazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 11 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”.

7. – Il ricorso e’ fondato e va accolto.

Il Giudice di Pace si e’ limitato, infatti, a respingere il ricorso con motivazione solo apparente, poiche’ non si e’ minimamente preoccupato d’esporre ne’ i fatti di causa, ne’ le conclusioni delle parti, ne’ le ragioni della decisione adottata in relazione ai motivi dell’opposizione sottoposta al suo giudizio. Questa Corte ha piu’ volte affermato che: “Ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimita’ ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito omette di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicita’ del suo ragionamento” (Cass. 2006 n. 890). La patente violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, nn. 3 e 4, determina la nullita’ dell’impugnata sentenza.

8. – Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui e’ anche demandato, ex art. 385 c.p.c. di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.T.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro Giudice di Pace di Ancona, che decidera’ anche sulle spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

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