Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16682 del 14/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/06/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 14/06/2021), n.16682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovan – rel. Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18944-2014 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIPRO

77, presso lo studio dell’avvocato GERARDO RUSSILLO, rappresentata e

difesa dall’avvocato SANTO FINOCCHIARO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

D.G.A.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 252/2014 della COMM.TRIB.REG.SICILIA SEZ.DIST.

di CATANIA, depositata il 23/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/01/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

– con ricorso alla C.T.P. di Catania depositato in data 10/7/2008, D.G.A.M. impugnava il ruolo esattoriale (consegnato al concessionario per la riscossione il 25/1/2000) e la cartella di pagamento, emessa in seguito a controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis relativamente ad omesso versamento dell’IVA nell’anno di imposta 1995; il contribuente lamentava l’omessa notifica della cartella (asseritamente notificata il 21/10/2000) e, comunque, la sua tardività rispetto all’emissione del ruolo;

– nel giudizio di primo grado l’Agenzia delle Entrate eccepiva preliminarmente il difetto della propria legittimazione passiva, mentre l’agente della riscossione Serit Sicilia (oggi Riscossione Sicilia) S.p.A. restava contumace;

– la C.T.P. accoglieva il ricorso in ragione della mancanza di prova della regolarità della notifica della cartella;

– avverso tale decisione l’agente della riscossione Serit Sicilia (oggi Riscossione Sicilia) proponeva appello, producendo, tra l’altro, la relata di notificazione della cartella opposta in primo grado;

– con sentenza n. 252/18/14 del 23/1/2014, la C.T.R. Sicilia respingeva il gravame e conferma la decisione di primo grado; per quanto qui rileva, il giudice d’appello, richiamando l’art. 115 c.p.c. e sostenendo la sua applicabilità anche in caso di convenuto contumace, rigettava le argomentazioni di Riscossione Sicilia S.p.A., che in primo grado non si era costituita per contrastare l’asserzione del contribuente riguardante la mancata notifica; in secondo luogo, dichiarava l’inammissibilità della produzione documentale in virtù del disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58;

– avverso tale decisione Riscossione Sicilia S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi;

– ha notificato controricorso contenente ricorso incidentale, basato su un unico motivo, l’Agenzia delle Entrate;

– il contribuente non ha svolto difese in questo giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Col primo motivo, Riscossione Sicilia deduce (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) violazione dell’art. 115 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 per avere la C.T.R. applicato il principio di non contestazione quando, invece, anche a prescindere dalla costituzione delle parti in giudizio (in cui la ricorrente era rimasta contumace), avrebbe potuto e dovuto esercitare i poteri istruttori officiosi per acquisire la documentazione poi versata in atti nel secondo grado.

Col secondo motivo, si deduce (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 per avere la C.T.R. ritenuto inammissibile la documentazione prodotta in appello dall’agente della riscossione.

Le censure, tra loro connesse, sono fondate.

Il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. – sul quale si fonda la principale argomentazione della sentenza impugnata per affermare che la circostanza dell’omessa notifica della cartella era da reputarsi provata – è stato erroneamente applicato dalla C.T.R. in una controversia in cui la controparte (Serit Sicilia) era contumace.

Difatti, il principio di non contestazione è richiamato dall’art. 115 c.p.c. con espresso riferimento alle sole parti costituite, restando così esclusa la sua validità rispetto a quelle contumaci (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16800 del 26/06/2018, Rv. 649419-01; Cass., Sez. L, Sentenza n. 24885 del 21/11/2014, Rv. 633413-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14623 del 23/06/2009, Rv. 608705-01); al contrario, la contumacia equivale ad integrale contestazione dei fatti costitutivi del diritto azionato dall’attore (Corte Cost., Sentenza n. 410 del 3/11/2005).

Nemmeno la seconda argomentazione addotta dalla C.T.R. è corretta: infatti, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 consente la produzione in appello di qualsiasi documento, anche al di fuori degli stretti limiti posti dall’art. 345 c.p.c., sicchè la stessa può essere effettuata pure dalla parte rimasta contumace in primo grado, dato che il divieto posto dal detto D.Lgs., art. 57 riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 29568 del 16/11/2018, Rv. 651548-01; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 29087 del 13/11/2018, Rv. 651276-01).

Conseguentemente, la C.T.R. avrebbe dovuto esaminare la relata di notifica della cartella prodotta in appello dall’agente della riscossione, rimasto contumace in primo grado, al fine di verificare la sua regolarità, la quale ripercuote i suoi effetti sull’ammissibilità stessa del ricorso; infatti, è inammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo riportante il credito erariale trasfuso in cartella di pagamento precedentemente notificata da parte del debitore che chieda procedersi ad accertamento negativo, giacchè, altrimenti, si produrrebbe l’effetto distorto di rimettere in termini il contribuente consentendogli di opporre una cartella già nota nella sua esistenza e nel suo contenuto per effetto di regolare notificazione (Cass., Sez. 65, Ordinanza n. 21289 del 05/10/2020, Rv. 659353-01).

2. La ricorrente principale deduce altresì un motivo (il terzo) attinente alla giurisdizione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1) perchè la C.T.R. avrebbe mancato di accogliere l’eccezione di parziale difetto di giurisdizione fondata – D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 2 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 5, – sull’eterogeneità dei crediti portati dalla cartella, derivante da ruolo in parte afferente a tassa su veicoli del 1993 e in parte a contributi INPS degli anni 19951998, questi ultimi appartenenti alla competenza giurisdizionale del giudice (ordinario) del lavoro.

Il motivo è inammissibile perchè redatto senza osservare il disposto dell’art. 366 c.p.c..

Difetta, infatti, la trascrizione sia della cartella dalla quale evincere i crediti indicati dalla ricorrente, sia dell’atto d’appello contenente l’eccezione, indispensabile al fine di evitare il consolidamento implicito della giurisdizione (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 13750 del 22/05/2019, Rv. 654069-01).

3. Col quarto motivo, Riscossione Sicilia deduce (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) violazione dell’art. 100 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 per aver considerato ammissibile il ricorso di D.G.A. che aveva in primo grado impugnato l’estratto di ruolo, da reputarsi atto interno.

Il motivo è infondato.

Infatti, sulla possibilità di impugnare – pur in mancanza di una sua espressa previsione nell’elenco del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 – l’estratto di ruolo (rectius, il suo contenuto) si sono autorevolmente pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte con la Sentenza n. 19704 del 02/10/2015: “Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, u.p., in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacchè l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”.

4. Con l’unico motivo del suo ricorso (incidentale), l’Agenzia delle Entrate deduce la nullità della sentenza (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 25 avendo la C.T.R. mancato di rilevare il difetto di legittimazione passiva dell’ente impositore, pur essendo stato impugnato un atto dell’agente della riscossione.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata è conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale inaugurato da Cass., Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007, Rv. 598269-01, secondo cui, in caso di allegazione di un vizio di notifica della cartella, il contribuente ha facoltà “di impugnare quest’ultimo atto, deducendone la nullità per omessa notifica dell’atto presupposto o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio il predetto ente”; al predetto principio si sono uniformate numerose altre pronunce (tra le altre: Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 21220 del 28/11/2012, Rv. 624480-01; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 9762 del 07/05/2014, Rv. 630633-01; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 14991 del 15/07/2020, Rv. 658358-01).

5. In accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso di Riscossione Sicilia, dunque, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di questo giudizio.

6. Poichè la ricorrente incidentale (il cui ricorso è stato respinto) è un’Amministrazione dello Stato esonerata dal versamento del contributo unificato, va escluso l’obbligo di versare l’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550-01; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714-01).

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il primo motivo e il secondo del ricorso principale; dichiara inammissibile il terzo motivo e rigetta il quarto motivo del medesimo ricorso;

rigetta il ricorso incidentale;

cassa la decisione impugnata con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale Agenzia delle Entrate, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA