Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16682 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 04/02/2016, dep. 09/08/2016), n.16682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24200-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EUROTUBI SRL;

– intimato –

Nonchè da:

EUROTUBI SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo

studio dell’avvocato ENNIO LUPONIO, che lo rappresenta e difende

giusta delega a margine;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 128/2009 della COMM.TRIB.REG. della Marche,

depositata il 14/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/02/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, inammissibilità in subordine rigetto del ricorso

incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso affidato a cinque motivi, l’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza n. 128/4/09 del 14.7.2009, con cui la Commissione tributaria regionale delle Marche, rigettandone l’appello, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pesaro, la quale aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente EUROTUBI s.r.l. avverso l’avviso di accertamento recante tre riprese a tassazione dell’Iva per l’anno 2003, ritenendo: quanto al rilievo A), corretto il mancato assoggettamento all’imposta di operazioni attive (per Euro 8.118,86) riguardanti merce gravemente danneggiata in un incidente stradale, ceduta alla società Profilgass s.p.a. come rottame di alluminio, con imposta a carico del cessionario ex D.P.R. n. 633 del 1972, art. 74, comma 8; quanto al rilievo C), legittima la nota di accredito emessa ex D.P.R. cit., art. 26, comma 2, (con conseguente detrazione di imposta per Euro 200.000,00) in quanto il contratto di compravendita con la Profilgass s.p.a. era stato risolto unilateralmente per inadempienza dell’altro contraente.

In particolare la C.T.R., respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Ufficio in quanto pedissequamente ripropositivo delle difese svolte in primo grado, ribadiva nel merito: circa il rilievo A), che la società contribuente aveva provato con apposita perizia che il materiale di alluminio era stato irrimediabilmente danneggiato a causa di un incidente stradale e quindi registrato in entrata nel registro di carico/scarico rifiuti dalla Profilgass s.p.a., soggetto autorizzato allo smaltimento dei rifiuti; circa il rilievo C), che la stessa società aveva dimostrato come, una volta comunicata alla acquirente Profilgass di non essere in grado di fornirle il nastro di alluminio previsto nel contratto, bensì un materiale diverso, questa aveva replicato di non essere interessata all’acquisto del diverso materiale, risolvendo il contratto per atto unilaterale, con conseguente facoltà della contribuente di stornare la relativa fattura, non prevedendo il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, comma 2, alcun limite temporale in caso di risoluzione unilaterale del contratto; nè rilevava la circostanza della presunta identica compagine societaria delle parti, che rimanevano due distinti soggetti giuridici, peraltro con diversità di soci.

La società contribuente resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo si deduce la “violazione dell’art. 2697 c.c., D.P.R. n. 633 del 1972, art. 74, comma 8, e D.P.R. n. 441 del 1997, art. 2, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, laddove la sentenza impugnata “qualifica come rottame un bene ceduto da un soggetto passivo IVA ad un operatore comunitario, sebbene il cedente (cui era stata contestata dall’Ufficio l’omessa applicazione dell’imposta) non avesse provveduto a documentare la distruzione del bene secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 441 del 1997, art. 2, comma 4”.

1.1. Il motivo è inammissibile, in quanto muove da presupposti di fatto diversi da quelli assunti nella decisione impugnata, ove si dà espressamente atto che “è stato provato dalla società che oggetto della fatturazione era materiale di alluminio irrimediabilmente danneggiato a causa di un incidente stradale, attestato dalla perizia redatta dalla società “Gestione Budgets Assicurativi srl”, e che “il materiale è stato inoltre registrato in entrata dalla Profilglass spa sul registro di carico/scarico rifiuti, in quanto soggetto autorizzato allo smaltimento dei rifiuti”.

2. Il secondo mezzo denunzia la “insufficienza della motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo del giudizio. Art. 360 c.p.c. comma 1, n. 5”, per avere la C.T.R. affermato la “natura di rottame di un bene (nella specie, nastro di alluminio)” esclusivamente “sulla base delle conclusioni cui era pervenuto il perito della compagnia assicurativa del vettore e della registrazione della predetta merce nel registro di carico/scarico rifiuti dell’acquirente, senza considerare che il cedente non aveva provveduto a documentare la distruzione del bene secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 441 del 1997, art. 2, comma 4”.

2.1. Anche questo motivo è inammissibile.

2.2. Invero, sul punto controverso la motivazione resa dal giudice d’appello non risulta affatto insufficiente, sicchè essa deve ritenersi semmai non condivisa dal ricorrente, il quale peraltro a ben vedere contesta, in ultima analisi, un error in iudicando, impropriamente veicolandolo attraverso una censura di tipo motivazionale.

3. Con il terzo motivo si lamenta la “contraddittorietà della motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo del giudizio. Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, per avere la C.T.R. ritenuto “illegittimo il recupero a tassazione, affermando, dapprima, che le parti avevano proceduto a risolvere, consensualmente, il contratto in ragione dell’inadempimento del cedente e, successivamente, che il cessionario, a fronte dell’inadempimento della controparte, aveva risolto unilateralmente il contratto”.

3.1. La censura merita accoglimento.

3.2. Sul punto, invero, la lamentata equivocità della pronuncia emerge chiaramente dal testo della sentenza, ove nell’arco di poche righe si afferma (peraltro con estrema approssimazione giuridica) che la Profilgass “risolveva il contratto con atto unilaterale”, e che “le due società… hanno consensualmente risolto l’inadempimento tramite la risoluzione contrattuale decisa dall’acquirente”. Del resto, la circostanza della natura unilaterale o consensuale della risoluzione è decisiva, tenuto conto che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, dopo aver previsto la possibilità di procedere a variazioni delle registrazioni, emettendo la cd. “nota di credito”, in ipotesi (tra l’altro) di “nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili” del contratto in base al quale è stata emessa fattura (comma 2), precisa poi che tale facoltà non è più possibile dopo il decorso di un anno dall’operazione imponibile, “qualora eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra parti” (comma 3) e, nel caso di specie, è pacifico che la nota di credito questione sia stata emessa dopo il decorso di detto termine.

3.3. E’ dunque necessario che siano meglio chiariti i termini della vicenda negoziale, fugando la rilevata equivocità e contraddittorietà della decisione impugnata, al fine di stabilire se sia o meno applicabile il richiamato disposto del D.P.R. n. 633 del 72, art. 26.

4. L’accoglimento del terzo motivo assorbe l’esame del quatto e del quinto, con i quali si deducono, rispettivamente, la “violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, commi 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” – per l’ipotesi in cui si ritenesse che la C.T.R. abbia inteso configurare una risoluzione di tipo consensuale – e la “insufficienza della motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo del giudizio. Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, nell’eventualità opposta in cui si ritenesse che i giudici d’appello abbiano optato per la tesi della risoluzione unilaterale del contratto in questione.

4.1. Si tratta, infatti, di un’opzione che va chiarita a monte, per farne poi discendere le conseguenze di legge.

5. Anche il motivo di ricorso incidentale appare inammissibile.

6. Con esso, la società contribuente lamenta la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, per avere il Collegio regionale respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, nonostante esso riproponesse “pedissequamente il contenuto dell’atto di costituzione in giudizio di primo grado della stessa Amministrazione”.

6.1. La censura difetta invero di autosufficienza, non indicando il tenore dell’atto d’appello che invece, a giudizio dei giudici di seconde cure, esponeva, “seppure sinteticamente, le contestazioni alla sentenza impugnata”, mettendo così il contribuente nelle condizioni di controdedurre. In effetti, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, prevede che il ricorso in appello debba contenere – accanto ad altri elementi – “i motivi specifici dell’impugnazione” (non già motivi “nuovi”), aggiungendo che esso è inammissibile (solo) “se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati”.

6.2. Sul tema questa Corte, a far tempo dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 28057/08, ha ripetutamente chiarito che, nel processo tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello, “delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado – in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere – assolve l’onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza”, ed atteso altresì “il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito” (cfr. Cass. Sez. 6-5, ord. n. 14908/14).

6.3. Di conseguenza, se è vero che la specificità dei motivi di appello esige che alla parte volitiva dell’atto si accompagni una parte argomentativa, che consenta al giudice del gravame di percepire il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. nn. 14031/06, 8771/10, 2180/15), tuttavia tale esigenza non può impedire che il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza, perciò assolvendosi pienamente all’onere di specificità dei motivi anche sottoponendo al giudice d’appello le stesse argomentazioni disattese dal primo giudice (Cass. sez. 5, nn. 4784/11, 3064/12, 1953/15, 8375/15).

7. In conclusione, la sentenza va cassata solo in accoglimento del terzo motivo del ricorso principale, con rimessione della causa al giudice d’appello che, in diversa composizione, provvederà anche a regolare le spese processuali del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale, rigetta il secondo, accoglie il terzo, con assorbimento del quarto e del quinto; dichiara inammissibile il motivo di ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche, che provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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