Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16682 del 06/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 06/07/2017, (ud. 21/03/2017, dep.06/07/2017),  n. 16682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25861-2014 proposto da:

R.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIUSEPPE PALUMBO 3, presso lo studio dell’avvocato ORFEO CELATA, che

lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

PHARMAGIC S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO

23/A, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ROSSI, che la rappresenta

e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8502/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/10/2013 R.G.N. 2247/2010;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 15.12.09 il Tribunale di Roma dichiarava illegittimo il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo da Pharmagic S.r.l. ad R.A., per l’effetto ordinando L. n. 300 del 1970, ex art. 18 la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro, con le relative conseguenze economiche;

che con sentenza pubblicata il 29.10.13 la corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di prime cure, rigettava ogni domanda di R.A., che oggi ricorre per la cassazione della sentenza affidandosi a due motivi;

che Pharmagic S.r.l. resiste con controricorso.

che il 28.2.17 il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso perchè infondato;

che le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., comma 1 (il ricorrente ha depositato la propria solo in data 17.3.17 e, quindi, tardivamente rispetto al nuovo termine di dieci giorni prima dell’udienza previsto dallo stesso art. 380-bis c.p.c., comma 1).

Diritto

CONSIDERATO

che il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 5 e art. 2697 cod. civ., nonchè vizio di motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata non ha considerato che rispetto all’asserita situazione di crisi posta a base del licenziamento la società aveva beneficiato della r.luzione consensuale del rapporto di altri dipendenti, che l’unico licenziato del reparto magazzino era stato il ricorrente, che tale reparto non era affatto quello più interessato e colpito dal calo di fatturato, che le mansioni del ricorrente erano state meramente redistribuite fra gli altri suoi colleghi di lavoro e che comunque la società non ha nè allegato nè provato l’impossibilità del repèchage del ricorrente in altra posizione lavorativa;

che il motivo va disatteso perchè da un lato sconfina nel merito quanto alla prova dell’impossibilità del repechage del ricorrente in altra posizione lavorativa (prova che la sentenza impugnata – v. pag. 3 – ha in concreto ravvisato), dall’altro trascura che il giustificato motivo oggettivo può consistere anche in una diversa combinazioni dei fattori produttivi non necessariamente vincolata all’esistenza di sfavorevoli contingenze di mercato e che può realizzarsi anche soltanto con una diversa ripartizione delle mansioni (cfr. Cass. n. 13516/16);

che il secondo motivo denuncia omesso esame d’un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, non avendo la Corte territoriale pronunciato sulla domanda di pagamento del TFR che pur era stata avanzata dal lavoratore;

che tale motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non risultando trascritto il ricorso introduttivo di lite e la memoria difensiva d’appello in cui R.A. avrebbe, rispettivamente, proposto e coltivato la domanda di condanna della società al pagamento del TFR;

che, in conclusione, il ricorso è da rigettarsi, con condanna del ricorrente alle spese liquidate come da dispositivo;

che sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare in favore della controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016

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