Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16682 del 05/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/08/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 05/08/2020), n.16682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 4774-2018 proposto da:

STUDIO B. COMMERCIALISTI ASSOCIATI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

GIUSEPPE MAZZINI 55, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

MASTROSANTI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI NUZZO;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE ED AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in

persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 140, presso lo studio

dell’avvocato MARIA LIMONGI, rappresentata e difesa dall’avvocato

MAURO BATTISTELLA;

– controricorrente –

contro

BO.RI.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2479/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 21/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa PAOLA

VELLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte d’appello di Torino, dopo aver dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Bo.Ri., ha accolto l’appello proposto dalla (OMISSIS) S.p.a. in liquidazione, in Amministrazione Straordinaria, riformando la sentenza con cui il Tribunale di Torino aveva rigettato la domanda di revocatoria fallimentare L. Fall., ex art. 67, comma 2, proposta con riguardo al pagamento effettuato in favore dello Studio B. Commercialisti Associati in data (OMISSIS), dunque oltre i sei mesi dalla dichiarazione dello stato di insolvenza della società (OMISSIS), risalente al (OMISSIS), ritenendo irrilevante che la stessa fosse stata ammessa alla procedura di concordato preventivo in data (OMISSIS) (con decreto poi revocato il (OMISSIS)) stante l’inapplicabilità della nuova formulazione della L. Fall., art. 69-bis, entrato in vigore nel 2012.

2. Secondo la corte territoriale, il principio della consecutio procedurarum – espressione dell’unitarietà del fenomeno dell’insolvenza a prescindere dalla tipologia di procedure concorsuali susseguitesi e della legittimità della loro apertura – era esistente in giurisprudenza anche prima della modifica della L. Fall., art. 69-bis, (v. Cass. 8439/2012 e 7324/2016), essendo irrilevante il dato testuale del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 49, che fa riferimento esclusivamente alla dichiarazione dello stato di insolvenza.

3. Avverso detta decisione lo studio B. ha proposto ricorso affidato a un unico motivo, corredato da memoria ex art. 380-bis c.p.c., cui la (OMISSIS) in A.S. ha resistito con controricorso.

4. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. Il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 49, comma 2, e della L. Fall., art. 67, comma 2, sostenendo l’inapplicabilità del principio della consecutio procedurarum ai fini della retrodatazione del periodo sospetto nell’azione revocatoria fallimentare in caso di consecuzione, come nella specie, tra la procedura di concordato preventivo e quella di amministrazione straordinaria, dal momento che il D.Lgs. n. 270 del 1999, (cd. Legge Prodi-bis), pur contemplando nell’art. 3, il caso della amministrazione straordinaria di una impresa ammessa al concordato preventivo (o all’Amministrazione controllata), non lo prende in considerazione ai fini della disciplina della consecutio procedurarum di cui all’art. 49.

6. Nella proposta ex art. 380 bis c.p.c., era stata prospettata l’infondatezza della censura, sull’assunto dell’applicabilità del principio generale della consecutio procedurarum a tutte le ipotesi di consecuzione tra le varie procedure concorsuali, con conseguente decorrenza del computo del periodo sospetto, a ritroso, dalla data di ammissione alla prima procedura (v. Cass. 22/05/2019 n. 13838, che richiama Cass. 14/03/2006 n. 5527; cfr. Cass. 803/2016, punto 4.3 in fine, pag. 9; cfr. anche Cass. 5858/1999). In questa prospettiva, la L. Fall., art. 69-bis, comma 2, (introdotto dal D.L. n. 82 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, e in vigore dal 12 agosto 2012) avrebbe recepito un principio generale già largamente applicato dalla giurisprudenza.

7. Tuttavia, all’esito della camera di Consiglio, il Collegio ritiene che non sussistano le condizioni per una decisione camerale ex art. 380-bis c.p.c., stante la necessità di approfondire la rilevanza del disposto di cui al D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 49, comma 2, (rubricato “Azioni revocatorie”) laddove, nello statuire che “I termini stabiliti dalle Disp. indicate nel comma 1, si computano a decorrere dalla dichiarazione dello stato di insolvenza”, aggiunge che “Tale disposizione si applica anche in tutti i casi in cui alla dichiarazione dello stato di insolvenza segua la dichiarazione di fallimento”, senza far alcuna menzione del caso, pur contemplato dal D.Lgs. cit., art. 3, comma 2, in cui l’impresa soggetta ad amministrazione straordinaria di cui va dichiarato lo stato di insolvenza sia stata in precedenza “ammessa alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata”.

8. La causa va quindi rimessa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, (come novellato dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, art. 1-bis).

PQM

Rimette la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2020

 

 

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