Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16681 del 04/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/08/2020, (ud. 10/06/2020, dep. 04/08/2020), n.16681

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 32616/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

TSUNAMI TECH SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona del

liquidatore pro tempore, N.A. (C.F. (OMISSIS)),

rappresentati e difesi dall’Avv. SALVATORE RUGGIERO, elettivamente

domiciliato presso lo studio dell’Avv. GENEROSO BLOISE in Roma,

Viale Trastevere, 209;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania, n. 3216/19/2018 depositata in data 9 aprile 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 10 giugno 2020 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Emerge dalla sentenza oggetto di giudizio che i ricorrenti – il N. in qualità di autore della violazione – hanno impugnato l’avviso di accertamento per IRES, IRAP relativo al periodo di imposta 2011, con il quale erano stati recuperati a tassazione costi indeducibili, in relazione ad acquisti effettuati da fornitori esteri residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato, non indicati separatamente nella dichiarazione annuale tra le componenti negative di reddito.

La CTP di Napoli ha rigettato il ricorso e la CTR della Campania, con sentenza in data 9 aprile 2018, nel prendere atto della cessazione della materia del contendere nei confronti dell’autore della violazione N.A. in esito all’annullamento in autotutela dell’avviso che lo riguardava, ha parzialmente accolto l’appello della società contribuente.

Ha osservato il giudice di appello, per quanto rileva in questa sede, che la società contribuente ha dato prova della ricorrenza delle esimenti di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 110, comma 11 (TUIR). Ha ritenuto, in particolare, la Corte di merito che le operazioni con i fornitori esteri hanno avuto concreta esecuzione e hanno obiettivo collegamento con l’oggetto dell’impresa, in considerazione del fatto che il fornitore estero Hantol Technology LTD è una delle maggiori imprese del settore di prodotti tecnologici e che la società contribuente, la quale ne è stata distributrice per il mercato italiano, ha avuto un effettivo interesse economico alle suddette operazioni, essendosi procurata condizioni privilegiate (sconti, agevolazione sui pagamento, tempi di consegna garantiti, condizioni di esclusiva, assenza di minimo d’ordine). Per l’effetto, la Corte di merito ha annullato l’avviso, ad eccezione delle sanzioni, conseguenti alla mancata indicazione separata dei costi.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a due motivi; resiste con controricorso parte contribuente.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1 – Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del TUIR, art. 110, commi 10 e 11, pro tempore e dell’art. 2697 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto superata la presunzione di indeducibilità dei componenti negativi di reddito (“non sono ammessi in deduzione”) afferenti operazioni con società residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato ai fini IRPEF. Deduce parte ricorrente come detta presunzione possa ritenersi superata in caso di prova effettiva dell’attività commerciale svolta dalla società estera, ovvero in caso di effettivo interesse economico e concreta esecuzione delle operazioni poste in essere. Deduce il ricorrente che la contribuente ha intrattenuto rapporti commerciali anche con società diverse dalla Hantol Technology LTD, aventi sede nel medesimo Paese, osservando che il giudizio di effettività delle operazioni economiche è stato fondato su circostanze meramente formali. Deduce come gli elementi presi in esame dal giudice di appello (fatture, bolle doganali) dimostrino la sola esistenza formale dell’impresa, osservando (quanto alla prova della concreta esecuzione delle operazioni) che occorre dare la prova non solo del risparmio sul prezzo di transazione, ma anche di quale sia il prezzo praticato sul mercato da un fornitore nazionale.

1.1 – Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, per avere la sentenza limitato la propria motivazione alla sola documentazione riguardante la società Hantol Technology LTD, senza aver preso in esame i rapporti con altri tre fornitori esteri.

2 – Va rigettata la preliminare eccezione di inammissibilità di cui all’art. 360-bis c.p.c., non essendo tale eccezione stata adeguatamente illustrata.

3 – Il secondo motivo, il quale va esaminato per primo avendo rango pregiudiziale, è inammissibile sotto il profilo della denunciata nullità della sentenza. La sentenza impugnata ha ritenuto assolto l’onere probatorio ritenendo che “le operazioni poste in essere (hanno avuto) concreta esecuzione e obiettivo collegamento con l’oggetto dell’impresa, soddisfacendo così anche il requisito dell’inerenza”. A tale riguardo il giudice di appello ha preso in esame i rapporti con il principale fornitore estero (le cui operazioni, come risulta dallo stesso ricorso, costituiscono circa il 90% del valore delle operazioni contestate) a comprova della effettiva esistenza delle operazioni e dell’esistenza di un effettivo interesse economico.

Non ricorre, pertanto, nullità della motivazione ma, al più, omesso esame di un fatto storico (i rapporti con le altre società hongkonghesi), non censurato sotto tale profilo. Nè la scelta del materiale probatorio ai fini della prova dell’esistenza delle operazioni è censurabile in questa sede.

4.1 – Il primo motivo è infondato. Secondo la formulazione del TUIR, art. 110, comma 10, pro tempore, l’omissione o incompletezza dei dati riportati nella dichiarazione dei redditi riguardante l’indicazione delle spese e degli altri competenti negativi derivanti da operazioni commerciali intercorse con fornitori aventi sede in Stati a fiscalità privilegiata, comporta l’applicazione della sanzione di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 8, comma 1, ove il contribuente fornisca la prova dell’esistenza delle condizioni sostanziali per l’esercizio del diritto alla deduzione dei costi (Cass., Sez. V, 14 ottobre 2015, n. 20635). Il contribuente può, quindi, vincere la presunzione di indeducibilità in oggetto relativa a operaz. ni intercorse con soggetti operanti in aree a fiscalità privilegiata con la prova che i costi che il contribuente dimostri siano effettivi e inerenti (Cass., Sez. V, 27 febbraio 2015, n. 4030). Giudizio che la Corte di merito ha compiuto, avuto riguardo alla competitività dei prezzi praticati (sconti), delle condizioni di ordine (assenza di minimo d’ordine), di consegna e di pagamento.

3 – Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 10.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2020

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