Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16680 del 06/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 06/07/2017, (ud. 08/03/2017, dep.06/07/2017),  n. 16680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29804-2011 proposto da:

AXITEA S.P.A. C.F. (OMISSIS), già SICURGLOBAL S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CRESCENZIO 25, presso lo studio dell’avvocato ETTORE

PAPARAZZO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CARLO SCARPANTONI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.E. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale mandatario della CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS

S.C.C.I. S.P.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, LELIO

MARITATO, CARLA D’ALOISIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 676/2011 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 11/08/2011 R.G.N. 24/2011.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 22.7-11.8.2011 la Corte d’appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno che aveva accolto parzialmente la opposizione proposta dalla società METROPOL SECURITY SERVICE SRL (poi incorporata dalla società SICUR GLOBAL spa) avverso la cartella esattoriale emessa per il recupero degli sgravi contributivi concessi alla società opponente per i contratti di formazione e lavoro stipulati nel periodo da novembre 1995 a maggio 2001;

che avverso tale sentenza ha proposto ricorso la società AXITEA spa già SICUR GLOBAL spa, affidato a tre motivi, al quale ha opposto difese l’INPS anche quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (S.C.C.I.) spa;

che il P.G. in data 3 febbraio 2017 ha richiesto il rigetto del ricorso;

che la società AXITEA spa ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che la società ricorrente ha dedotto:

-con il primo motivo: omessa e insufficiente motivazione in ordine all’onere della prova ed al suo mancato assolvimento. La censura attiene alla statuizione della sentenza impugnata sul difetto di prova della ricorrenza di un aiuto de minimis. La società ha esposto che nel primo grado di giudizio era stata disposta consulenza tecnica anche per la verifica della ricorrenza di tale esenzione ed ha denunziato l’omesso esame dei relativi esiti; ha assunto, inoltre, che essa società non poteva offrire la prova del fatto negativo (omessa fruizione di aiuti pubblici superiori ad Euro 100.000 nell’arco di un triennio);

-con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 2 regolamento CE 12.1.2001 nr. 69. Il motivo ha ad oggetto la statuizione sul difetto di prova circa la ricorrenza della esenzione de minimis ovvero degli altri presupposti di compatibilità dell’aiuto con il mercato interno. La società ricorrente ha dedotto essere a carico dell’INPS l’onere di provare il suo diritto al recupero del contributi: nel caso di specie non era stata offerta la prova del superamento della soglia de minimis sebbene gli importi richiesti fossero inferiori al tetto fissato dall’art. 2 del regolamento 01/69/CE nè della mancata ricorrenza di una delle condizioni di compatibilità dell’aiuto a livello della singola impresa;

– con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione agli artt. 61 e segg. cod. proc. civ.. La società ricorrente ha esposto che il ctu nel supplemento di consulenza disposto dal Tribunale aveva accertato che la società in base alla regola de minimis poteva ancora fruire di sgravi (per Euro 10.833,61 nel triennio novembre 1995-ottobre 1998 e per Euro 36.158,00 nel triennio novembre 1998 – ottobre 2001). Tali importi avrebbero dovuto essere detratti dalla somma complessiva dei contributi posti in recupero. La ricorrente ha lamentato che il giudice del primo grado contraddittoriamente dopo avere disposto la consulenza aveva statuito che la regola de minimis non costituisce una sorta di franchigia rispetto all’importo da recuperare;

che ritiene il Collegio si debba respingere il ricorso;

che, infatti, questa Corte ha già chiarito (per tutte: Cassazione civile, sez. lav., 03/05/2012, n. 6671; cfr. anche,da ultimo, Cassazione civile, sez. lav., 20/10/2016, n. 21318), con principio che va qui ribadito, che la regola de minimis costituisce un’eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato – stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l’art. 92, n. 1, del Trattato può considerarsi inapplicabile – sicchè la sussistenza delle relative condizioni costituisce elemento costitutivo del diritto a beneficiare dello sgravio contributivo ed, al pari di ogni altra condizione di compatibilità dell’aiuto, deve essere provata dal soggetto beneficiario. Ha altresì chiarito (Cass. 20 maggio 2011 nr. 11228 e giurisprudenza sopra citata) che qualora l’importo complessivo concesso nel quadro di una misura d’aiuto superi il massimale de minimis l’aiuto non può beneficiare dell’esenzione prevista dal regolamento CE neppure per la parte compresa nel limite del massimale. In tal caso il beneficio de minimis non può essere affatto invocato. Alla luce dei principi di diritto qui ribaditi risulta la infondatezza delle censure mosse, da un lato, con il secondo motivo di ricorso quanto alla ripartizione dell’onere della prova (avendo il giudice del merito correttamente attribuito alla società opponente l’onere di allegare e provare i presupposti di legittimità degli sgravi contributivi) dall’altro con il primo ed il terzo motivo – rispettivamente sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’errore di diritto – quanto alla valutazione delle conclusioni della consulenza tecnica (avendo la Corte territoriale correttamente affermato che l’esenzione de minimis presuppone che si considerino e si calcolino tutti gli aiuti statali percepiti nel periodo interessato);

che pertanto il ricorso deve essere respinto;

che le spese vengono compensate in ragione del consolidarsi della giurisprudenza sulla applicazione della esenzione comunitaria de minimis in epoca successiva al deposito dell’attuale ricorso.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2017

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