Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16680 del 04/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/08/2020, (ud. 10/06/2020, dep. 04/08/2020), n.16680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30168/2018 R.G. proposto da:

PATRIARCA GIUOCHI DI V.G. & C. SNC (C.F.

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

V.G. (C.F. (OMISSIS)), U.R. (C.F. (OMISSIS)),

A.G. (C.F. (OMISSIS)), rappresentati e difesi dall’Avv. WALTER

PERROTTA, elettivamente domiciliati in Cosenza, Viale Francesca e

Giovanni Falcone, 182;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Calabria, n. 414/2018 depositata in data 21 marzo 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 10 giugno 2020 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

I contribuenti hanno impugnato alcuni avvisi di accertamento relativi al periodo di imposta 2007, notificati ai soci per trasparenza, i cui ricorsi sono stati rigettati dalla CTP di Cosenza.

A seguito di impugnazione, la CTR della Calabria, con sentenza in data 21 marzo 2018, ha rigettato l’appello dei contribuenti, ritenendo, per quanto rileva in questa sede, corretta la pretesa tributaria confermando la sentenza di primo grado.

Propongono ricorso per cassazione i contribuenti affidato a un unico motivo; l’Agenzia delle Entrate intimata non si è costituita in giudizio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1 – Con l’unico motivo i ricorrenti si dolgono, senza espressamente evidenziare specifici parametri normativi, di una serie di profili, con riferimento alla parte della motivazione della sentenza di appello con la quale è stata ritenuta fondata nel merito la pretesa impositiva. Deducono i ricorrenti che la decisione è stata fondata sui soli dati acquisiti “dalle società concessionarie e con il supporto dell’AAMS”, di cui contestano la pregnanza, lamentando che non sono stati valorizzati gli elementi addotti da parte contribuente. Deducono, in proposito, carenza di motivazione per mancata allegazione dell’atto con cui sono stati trasmessi i dati indicati nel prospetto allegato agli avvisi di accertamento, nonchè violazione dell’obbligo di motivazione di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 e al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, e dell’art. 111 Cost. I ricorrenti deducono, ulteriormente, motivazione apparente della sentenza in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36.

2.1 – Il ricorso, diversamente da quanto proposto dal relatore, è inammissibile a termini dell’art. 366 c.p.c., dovendo il ricorso contenere, a pena di inammissibilità, i motivi aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata; sicchè è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, nè essendo al riguardo sufficiente un’affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione (Cass., Sez. VI, 24 febbraio 2020, n. 4905). Il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali – che esprime un principio generale del diritto processuale – espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, non già per l’irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare l’intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c. (Cass., Sez. V, 21 marzo 2019, n. 8009; Cass., Sez. II, 20 ottobre 2016, n. 21297). La insufficiente rubricazione delle norme invocate e dei profili denunciati rende il ricorso scarsamente intelligibile e, pertanto, inammissibile.

2.2 – Il ricorso è ulteriormente inammissibile quanto alla dedotta violazione di legge, dovendo il ricorso per cassazione essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (Cass., Sez. U., 24 luglio 2013, n. 17931; Cass., Sez. II, 14 maggio 2018, n. 11603).

2.3 – Vero è che l’erronea (o mancante, come nel caso di specie) indicazione della norma violata nella rubrica del motivo non determina ex se l’inammissibilità dello stesso se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura (Cass., Sez. V, 23 maggio 2018, n. 12690). Tuttavia, il motivo stesso appare incentrato su una presunta insufficienza della documentazione acquisita “dalle società concessionarie e con il supporto dell’AAMS” e sulla insufficienza degli elementi addotti da parte contribuente, per cui il parametro normativo invocato non è desumibile neanche dalle argomentazioni dedotte dal contribuente.

2.4 – In ogni caso la dedotta violazione di legge è inammissibile, in quanto finalizzato a una revisione del ragionamento decisorio in ordine alla attendibilità della documentazione esaminata dal giudice del merito. Il vizio di violazione di legge – che consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge come anche il vizio di falsa applicazione di legge – che consiste nel sussumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addica, sul presupposto che la fattispecie astratta da essa prevista – implica una questione interpretativa. Diversamente, l’allegazione, come nella specie, di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa – nella parte in cui la sentenza ha ritenuto provata la pretesa impositiva – è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura non è consentita come violazione di legge ma sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass., Sez. VI, 12 ottobre 2017, n. 24054).

2.5 – Il ricorso è, ulteriormente, inammissibile quanto alla dedotta nullità della sentenza, posto che non viene evidenziata la parte della motivazione affetta da tale nullità.

3 – Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile; nulla per le spese in assenza di costituzione dell’intimato. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, se dovuti.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2020

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