Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1668 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/01/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 24/01/2020), n.1668

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21751/2019 R.G. proposto da:

M.D., da sè medesimo rappresentato e difeso, con

domicilio eletto in Roma, via Cossignano, n. 3;

– ricorrente –

contro

A.M., in proprio e nella qualità di genitore esercente la

responsabilità nei confronti del minore M. DIEGO,

rappresentata e difesa dall’Avv. Carlo Celani, con domicilio eletto

in Roma, via dei Condotti, n. 9;

– controricorrente –

e

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI

ROMA;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma depositato il 4

giugno 2019.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 3 dicembre

2019 dal Consigliere Guido Mercolino.

Fatto

RILEVATO

che, con decreto del 20 febbraio 2019, il Tribunale per i minorenni di Roma, adito da A.M. ai sensi dell’art. 336 c.c., pronunciando in via non definitiva dispose la sospensione di M.D., coniuge della ricorrente, dall’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore D., demandando al Centro Fregosi di effettuare una valutazione sul nucleo familiare ed incaricando il Servizio sociale territorialmente competente di individuare tempi e modalità per la frequentazione tra padre e figlio;

che il reclamo proposto dal M. è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Roma, con decreto del 4 giugno 2019;

che avverso il predetto decreto il M. ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, illustrati anche con memoria, al quale la A. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., comma 2, l’intimata si è ritualmente costituita in giudizio a mezzo di controricorso consegnato per la notifica il 16 agosto 2019, e notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c. il 20 agosto 2019;

che la predetta notifica deve considerarsi infatti tempestiva, in quanto richiesta in data anteriore alla scadenza del termine di cui all’art. 370 c.p.c., comma 1, decorrente dalla notifica del ricorso, effettuata l’8 luglio 2019, trovando applicazione anche in tal caso il principio, affermatosi a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e n. 154 del 2005, secondo cui, quando debba compiersi entro un determinato termine, la notificazione di un atto processuale si intende perfezionata per il notificante al momento al momento della consegna dello atto all’ufficiale giudiziario (cfr. Cass., Sez. I, 19/10/2006, n. 22480; Cass., Sez. V, 23/03/2005, n. 6316);

che è inammissibile, in questa sede, la questione di nullità del decreto di primo grado, sollevata dal ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., comma 2, in relazione alla mancata sottoscrizione del provvedimento da parte dell’estensore, trattandosi di un vizio che, ove configurabile, avrebbe dovuto essere fatto valere come motivo d’appello;

che nel caso di provvedimento emesso da un giudice in composizione collegiale, per il quale la legge richieda sia la sottoscrizione del presidente che quella del relatore, la mancanza di una delle stesse dà infatti luogo ad una nullità sanabile ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 1, che non è quindi rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma si converte in motivo d’impugnazione (cfr. Cass., Sez. Un., 20/05/2014, n. 11021; Cass., Sez. lav., 5/04/2017, n. 8817);

che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 739 e 742 c.p.c., censurando il decreto impugnato per aver escluso il carattere decisorio e definitivo del decreto emesso dal Tribunale per i minorenni, senza considerare che il provvedimento, adottato in composizione collegiale ed all’esito della camera di consiglio, costituiva l’atto conclusivo di un procedimento autonomo;

che, ad avviso del ricorrente, l’attinenza del provvedimento allo specifico punto della frequentazione tra il minore ed il genitore non affidatario non ne escludeva l’idoneità ad acquistare efficacia di giudicato rebus sic stantibus, comportando lo stesso la totale compressione della responsabilità genitoriale, e non essendo modificabile o revocabile se non per la sopravvenienza di fatti nuovi;

che, in quanto confermato dalla Corte d’appello, il predetto provvedimento deve considerarsi inoltre impugnabile con il ricorso per cassazione, incidendo su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale e risultando adottato all’esito di un procedimento caratterizzato dalla presenza di parti in conflitto tra loro;

che il ricorso è ammissibile, avendo ad oggetto un provvedimento con cui la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto avverso un decreto con cui, in un procedimento promosso ai sensi dell’art. 333 c.c., il Tribunale per i minorenni, dopo aver rigettato l’istanza di adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all’art. 336 c.c., comma 4, ha disposto la sospensione del ricorrente dall’esercizio della responsabilità genitoriale;

che, in riferimento ai procedimenti di cui agli artt. 330, 333 e 336 c.c., la più recente giurisprudenza di legittimità, rimeditando il proprio precedente orientamento, ha avuto infatti modo di affermare ripetutamente che, fatta eccezione per il caso in cui abbia ad oggetto provvedimenti temporanei ed urgenti, il decreto pronunciato dalla corte d’appello sul reclamo avverso i provvedimenti emessi dal tribunale per i minorenni è impugnabile con il ricorso per cassazione, avendo, al pari dei provvedimenti reclamati, carattere decisorio e definitivo, in quanto incidente su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale, nonchè modificabile e revocabile soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto, e quindi idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure rebus sic stantibus (cfr. Cass., Sez. Un., 13/12/2018, n. 32359; Cass., Sez. I, 25/07/2018, n. 19780; 21/11/2016, n. 13633; 29/01/2016, nn. 1743 e 1746);

che tale principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, deve considerarsi applicabile anche alla fattispecie in esame, in quanto, pur non risultando emesso a conclusione del procedimento, ma essendo stato espressamente pronunciato “in via non definitiva”, ed accompagnato dall’assegnazione al Servizio sociale del compito di individuare i tempi e le modalità di frequentazione tra il padre ed il figlio, nonchè dall’affidamento al Servizio sociale e ad un Centro specializzato del compito di procedere ad una valutazione del minore e del contesto familiare, il decreto di primo grado riveste indubbiamente carattere decisorio, non essendo stato adottato a titolo provvisorio ed urgente, ed apparendo idoneo ad incidere in modo tendenzialmente stabile sull’esercizio della responsabilità genitoriale da parte del ricorrente;

che per le medesime ragioni non può condividersi il provvedimento impugnato, nella parte in cui ha escluso l’ammissibilità dell’impugnazione, ponendo in risalto proprio il carattere asseritamente provvisorio del decreto di primo grado, in quanto adottato in una fase iniziale del procedimento ed accompagnato da disposizioni per l’ulteriore corso del procedimento, nonchè la rispondenza dello stesso alla specifica finalità di attenuare il conflitto sotto il limitato e specifico punto relativo al calendario di frequentazioni tra il minore ed il genitore non collocatario;

che il ricorso va pertanto accolto, restando assorbito il secondo motivo, con cui il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 336 c.c., comma 4 e dell’art. 354 c.p.c., comma 1, censurando il decreto impugnato per aver omesso di rilevare la nullità del procedimento di primo grado per violazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo, non essendosi provveduto a nominare un curatore speciale del minore e ad assicurare a quest’ultimo la difesa tecnica;

che il decreto impugnato va conseguentemente cassato, con il rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese processuali.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato; rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di delle parti riportati nell’ordinanza.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

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