Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1668 del 24/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/01/2011, (ud. 12/10/2010, dep. 24/01/2011), n.1668

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

F.L.;

– intimata –

avverso la decisione n. 9/6/07 della Commissione tributaria regionale

di Ancona, emessa il 16 febbraio 2007, depositata il 23 febbraio

2007, R.G. 1152/05;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12 ottobre 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che in data 20 luglio 2010 è stata depositata relazione che qui si riporta:

Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati, osserva:

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte della contribuente F.L. dell’avviso di accertamento relativo al valore dell’avviamento dell’azienda ceduta con scrittura privata registrata il 18 marzo 1999 dalla società Federici e Rango di Federici Luciana alla società Ricciotti e Tornari s.n.c. per il prezzo dichiarato di 61.974,83 Euro di cui Euro 28.405,12 per avviamento. Avendo le parti dichiarato in atti, ai soli fini dell’imposta di registro, che l’avviamento era pari al valore di 74.886,25 Euro, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che la differenza fra i due valori pari a 46.481,13 Euro costituisse reddito d’impresa tassabile ai fini IRPEF e IRAP. La contribuente opponeva l’inesistenza del reddito accertato perchè la dichiarazione ai fini dell’imposta di registro non teneva conto del prezzo effettivamente pattuito e corrisposto;

2. La C.T.P. di Ancona accoglieva il ricorso e la C.T.R. ha confermato tale decisione;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con tre motivi di impugnazione: a) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 54, comma 5 (attualmente D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 58 e 86 (T.U.I.R.)) nonchè del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 4, b) violazione dell’art. 2697 c.c., c) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.;

Ritiene che:

1. i primi due motivi di ricorso sono infondati in quanto l’indicazione da parte venditrice nello stesso atto di compravendita di immobile di due valori di cui il primo, inferiore, corrispondente al prezzo pattuito ed effettivamente incassato e il secondo, superiore, corrispondente al valore automatico ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro non legittima di per sè l’amministrazione finanziaria a ritenere il secondo valore come quello da utilizzare ai fini dell’imposizione sui redditi relativamente alla plusvalenza realizzata dalla parte venditrice. Nè può ritenersi che la dichiarazione del valore, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, alteri il regime dell’onere probatorio a carico della parte contribuente per ciò che concerne l’imposta personale sul reddito. Il terzo motivo di ricorso appare assorbito dall’esame e dal rigetto dei primi due motivi;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in Camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso;

ritenuto che tale relazione non appare condivisibile in quanto, in tema di accertamento del reddito d’impresa, il valore di mercato determinato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro può essere legittimamente utilizzato dall’Amministrazione finanziaria come dato presuntivo ai fini dell’accertamento di una plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione dell’azienda, restando a carico del contribuente l’onere di superare la presunzione di corrispondenza tra il valore di mercato ed il prezzo incassato, mediante la prova, desumibile dalle scritture contabili o da altri elementi, di avere in concreto venduto ad un prezzo inferiore (cfr. fra le altre Cass. Civ. 4057 del 21 febbraio 2007);

in applicazione della citata giurisprudenza il ricorso deve ritenersi fondato e deve pertanto essere accolto con rinvio alla C.T.R. delle Marche anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla C.T.R. delle Marche.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011

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