Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1668 del 23/01/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1668 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: DE CHIARA CARLO
•
ORDINANZA
sul ricorso 8954-2017 proposto da:
IMAFIDON BOSE FAITH, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE DI VIGNA PIA, 60, presso lo studio dell’avvocato IVAN
PUPETTI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA MAESTRI;
-11COrrente-
contro
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, PREFETTURA DI
VENEZIA, QUESTURA DI VENEZIA;
– intimati avverso l’ordinanza n. 61/2017 del GIUDICE DI PACE di
VENEZIA, depositata il 31/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/11/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE
CHI ARA.
Data pubblicazione: 23/01/2018
Rilevato che:
il Giudice di pace di Venezia ha respinto il ricorso della sig.ra Bose
Faith Imafidon, cittadina nigeriana, avverso il decreto di espulsione
emesso dal Prefetto il 10 marzo 2016;
la sig.ra Imafidon ha proposto ricorso per cassazione con due motivi,
il Collegio ha disposto che la motivazione della presente ordinanza sia
redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti ai fini
della finzione nomofilattica di questa Corte;
Considerato che:
con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 3 della
legge 8 agosto 1990, n. 241, si censura la statuizione del Giudice di
pace secondo cui il decreto di espulsione era sorretto da una coerente
ed espressa motivazione, consistente nel rilievo del difetto di titolo di
soggiorno e nella pericolosità sociale dell’espulsa, ai sensi dell’art. 13,
comma 2, lett c), t.u. imm.; ad avviso della ricorrente, invece, quanto al
primo punto la motivazione era insufficiente non essendo chiarito se la
mancanza di titolo di soggiorno derivava dal rigetto della domanda di
protezione o dalla scadenza o diniego del permesso di soggiorno,
quanto al secondo occorreva una maggiore specificazione essendo
indicata la pericolosità dell’espulsa sia per la sicurezza che per l’ordine
pubblico, che sono concetti tra loro diversi;
il motivo è infondato essendo le specificazioni pretesa. dalla ricorrente
non essenziali ai fini della comprensione delle ragioni dell’espulsione;
con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 21 septies legge
11 febbraio 2005, n. 15, si reitera l’eccezione di nullità del decreto di
espulsione in quanto sottoscritto da vice prefetto privo di delega del
prefetto;
Ric. 2017 n. 08954 sez. M1 – ud. 07-11-2017
-2-
cui non ha resistito l’autorità intimata;
il motivo è inammissibile perché nell’ordinanza impugnata si afferma
invece che il vice prefetto autore del decreto era delegato dal prefetto,
e tale accertamento di fatto non può essere rinnovato in sede di
legittimità;
il ricorso va in conclusione rigettato;
provvedere sulle spese processuali;
poiché dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non
trova applicazione l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17,1. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 novembre
2017
Il Presidente
Andrea :caldaferri
in mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre