Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1668 del 23/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/01/2017, (ud. 26/10/2016, dep.23/01/2017),  n. 1668

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13117/2012 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ULDERICO

SACCHETTO 2 – OSTIA, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO

BRUSCHETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato SAVERIO CARIDI;

– ricorrente –

contro

D.A.M.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 503/2011 del TRIBUNALE di LOCRI, depositata il

22/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2016 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato BRUSCHETTI Leonardo con delega depositata in udienza

dell’Avvocato C.S. che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.A.M.R. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal giudice di pace di Locri per il pagamento, in favore dell’avv. C.S., della somma di Euro 2.483,25 richiesta per compensi professionali.

Resistendo l’opposto, il giudice di pace accoglieva l’opposizione, ritenendo non raggiunta la prova del credito.

L’appello proposto da C.S. era dichiarato inammissibile dal Tribunale di Locri, con sentenza n. 503/11, per difetto di specificità dei motivi, essendosi l’appellante limitato a non conferenti censure sulla distribuzione dell’onere della prova.

La cassazione di quest’ultima sentenza è domandata da C.S. sulla base di tre motivi.

D.A.M.R. è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Tutti e tre i motivi, da esaminare congiuntamente, espongono sotto diversi aspetti (violazione dell’art. 342 c.p.c., violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c.e omessa o contraddittoria motivazione) la medesima doglianza consistente in ciò, che l’appello era basato sull’errore materiale in cui era incorso il primo giudice, il quale, a sua volta, non aveva valutato la copiosa documentazione (verbali di causa, sentenze, relazioni di c.t.u., delibere, documenti presentati in via amministrativa, atti di esecuzione ed altro) depositata nel fascicolo di parte del procedimento monitorio a sostegno della domanda. Detta documentazione, sostiene il ricorrente, era idonea a giustificare sia l’emissione del decreto sia il rigetto dell’opposizione. Il giudice d’appello, invece, avrebbe spostato la sua attenzione sul profilo dell’onere della prova, estraneo alla motivazione della sentenza del giudice di pace.

Quindi, e al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, il giudice di pace non aveva deciso sulla base del materiale probatorio agli atti, per cui ai fini della specificità del gravame l’appellante non doveva lamentare altro che l’esistenza dei documenti ignorati dal primo giudice.

2. – Il ricorso va accolto.

L’appello proposto dall’odierno ricorrente era basato sul fatto che il giudice di pace non aveva esaminato (o non si era accorto del)la documentazione prodotta a giustificazione della parcella posta a base del ricorso monitorio. Tra cui elementi probanti quali i verbali di causa, la sentenza, perizie e c.t.u., Delib., documentazione presentata in via amministrativa, atti d’esecuzione ed altro, il tutto come depositato nel procedimento monitorio.

Tale censura, fondata o non fondata che fosse in relazione all’idoneità della documentazione prodotta e alla relativa presenza nel fascicolo della causa di opposizione ovvero in quello della fase monitoria, era sufficientemente specifica e tale da imporre una pronuncia in merito e non in rito.

2.1. – Altra questione, che però non risulta affrontata dalla sentenza impugnata, è invece quella dell’onere del ricorrente di produrre il proprio fascicolo della fase monitoria. Fascicolo e relativi documenti che – contrariamente a quanto si apprende nel ricorso (v. pag. 7) – non “viaggiano” con il fascicolo della causa di opposizione, ma devono essere depositati ed offerti in comunicazione in detto giudizio, con la conseguenza che, in difetto, non entrano a far parte del fascicolo d’ufficio e il giudice dell’opposizione non può tenerne conto (Cass. nn. 17603/13, 8955/06, 19992/04 e 2078/98).

Principio, quest’ultimo, che ai fini che qui rilevano va integrato con quello di cui al recente arresto di Cass. S.U. n. 14475/15, secondo cui l’art. 345 c.p.c., comma 3 (nel testo introdotto dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 52, con decorrenza dal 30 aprile 1995) va interpretato nel senso che i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell’art. 638 c.p.c., comma 3, seppur non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice di tale fase, in forza del principio “di non dispersione della prova” ormai acquisita al processo, e non possono perciò essere considerati nuovi, sicchè, ove siano in seguito allegati all’atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili.

Tale dictum è chiaramente estensibile anche alla fase di rinvio, restando inalterata la medesima valutazione di non novità della prova documentale già offerta in sede monitoria e che, per quanto sopra detto, non sarebbe stata nuova ove prodotta nel giudizio d’appello.

3. – La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio, u.iche per le spese di cassazione, al Tribunale di Locri, in persona di altro magistrato, il quale deciderà la causa nel merito, attenendosi ai principi di diritto anzi detti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese di cassazione, al Tribunale di Locri, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

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