Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16679 del 06/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 06/07/2017, (ud. 08/03/2017, dep.06/07/2017),  n. 16679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18565-2012 proposto da:

SEVEL EUROPEA VEICOLI LEGGERI S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio TRIFIRO’ & PARTNERS,

rappresentata e difesa dagli avvocati RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, PAOLO

ZUCCHINALI, ARTURO MARESCA, SALVATORE TRIFIRO’, ROBERTO PESSI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale mandatario della CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS

S.C.C.I. S.P.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, LELIO

MARITATO, CARLA D’ALOISIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA PRAGMA S.P.A. Agente Riscossione Provincia di Chieti;

– intimata –

avverso la sentenza n. 724/2011 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 03/08/2011 R.G.N. 294/2009.

Fatto

RITENUTO

che con sentenza depositata il 3.8.2011 la Corte d’Appello di L’Aquila, in parziale accoglimento dell’appello dell’Inps ed in riforma della statuizione di primo grado, condannava la Sevel Spa al pagamento in favore dell’INPS della somma di Euro 72.674,15 a titolo di contributi e di Euro 41.114,29 a titolo di interessi fino al 25.3.2007, oltre successivi interessi fino al saldo, per avere indebitamente fruito degli sgravi sui contributi dovuti in relazione ai contratti di formazione e lavoro con taluni suoi dipendenti.

che la Corte, in particolare, accoglieva il gravame proposto dall’INPS, ritenendo: che gli sgravi di cui l’appellata aveva goduto costituissero aiuti di Stato vietati giusta la decisione della Commissione Europea dell’11.5.1999; che il credito oggetto del recupero a parte dell’INPS fosse soggetto al termine di prescrizione decennale, con decorrenza dalla data della decisione della Commissione Europea; che non fosse applicabile sia il termine di decadenza D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 25 sia il principio di affidamento; che l’onere della prova dei requisiti costitutivi per godere degli sgravi nei limiti individuati dalla Commissione Europea fosse a carico dell’impresa; che a seguito dell’istruttoria effettuata nella causa l’INPS aveva ridotto a 11 i contratti di formazione lavoro ritenuto illegittimi riquantificando gli importi dovuti nella somma di Euro 72.674,15 a titolo di contributi e di Euro 41.114,29 a titolo di interessi fino al 25.3.2007, oltre successivi interessi fino al saldo; che a sua volta la SEVEL ha dato atto della sostanziale correttezza dei conteggi dolendosi però della mancata applicazione della regola “de minimis” senza fornire tuttavia la prova che tutti gli aiuti pubblici ricevuti da parte di autorità nazionali, regionali o locali non avessero superato il limite di 100.000 Euro nel triennio;

che contro tali statuizioni ricorre SEVEL Spa formulando dieci motivi di censura, illustrati da memoria, con i quali deduce violazione di legge e/o vizio di motivazione, sotto i seguenti profili: 1-2) per aver ritenuto applicabile il termine di prescrizione decennale ed inapplicabile quello quinquennale, anche in relazione all’art. 112 c.p.c.; 3) per aver ritenuto applicabile la decisione della Commissione Europea nei rapporti tra INPS e datore di lavoro; 4-5-6) per aver sollevato l’INPS da qualsiasi onere della prova affermando che la società non avesse assolto all’onere probatorio di cui era gravata; 7) per aver omesso di pronunciare su un fatto controverso e decisivo della controversia non avendo considerato l’eccezione formulata in appello secondo cui l’azione di recupero dell’INPS fosse impraticabile non potendo incidere sui diritti soggettivi riconosciuti dalla legge; 8) per aver escluso la possibilità di invocare il principio di affidamento; 9) per aver affermato l’inapplicabilità del termine di decadenza D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 25 10) per aver ritenuto inapplicabile nel caso di specie la regola “de minimis”;

che l’INPS resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che i motivi di ricorso sono infondati avendo questa Corte di legittimità già reiteratamente affermato (cfr. tra le tante, Cass. Cass. 23654 e 24808 del 2016; 6671 e 6756 del 2012) che agli effetti del recupero degli sgravi contributivi integranti aiuti di Stato incompatibili col mercato comune, vale il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., correttamente applicato dalla Corte di merito nella fattispecie de qua, e decorrente dalla notifica alla Repubblica Italiana della decisione comunitaria, in forza della quale lo Stato era obbligato a procedere al recupero direttamente nei confronti di ciascuna impresa;

che per contro, non possono ritenersi applicabili nè il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., atteso che lo sgravio contributivo opera come riduzione dell’entità dell’obbligazione contributiva e l’ente previdenziale, che agisce per il pagamento degli importi corrispondenti agli sgravi illegittimamente goduti, non può conseguentemente definirsi attore in ripetizione di indebito oggettivo, nè il termine di prescrizione quinquennale L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10, dal momento che, riguardando tale disposizione le sole contribuzioni di previdenza e assistenza sociale e potendo invece l’incompatibilità comunitaria riguardare qualsiasi tipo di aiuto, non è possibile assimilare l’azione di recupero dello sgravio da aiuto di Stato illegittimo e l’azione di pagamento di contributi non versati e applicare analogicamente alla prima il termine di prescrizione proprio della seconda;

che per gli stessi motivi l’azione in discorso non soggiace al termine di decadenza D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 25 che riguarda il recupero contributivo;

che questa Corte ha già avuto modo di precisare che, in tema di recupero di aiuti di Stato, le imprese che ne siano beneficiarie non possono fare legittimo affidamento sulla loro fruizione ove gli stessi siano stati concessi senza previa notifica alla Commissione, rientrando nella diligenza dell’operatore economico accertare che la procedura prevista per il controllo di regolarità degli aiuti da parte della Commissione sia stata rispettata (Cass. n. 13479 del 2016) e non rilevando in senso contrario eventuali pronunce dei giudici nazionali, ivi inclusa la Corte costituzionale, essendo la valutazione di compatibilità degli aiuti con il mercato comune di spettanza esclusiva della Commissione Europea (Cass. n. 6756 del 2012); e che in difetto di incolpevole affidamento, non può l’impresa pretendere di addossare allo Stato e/o all’INPS le conseguenze della propria mancata diligenza;

che per costante giurisprudenza di questa Corte, nell’applicazione di sgravi contributivi, compete al datore di lavoro opponente l’onere di provare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per poter beneficiare della detrazione (cfr., tra le tante, Cass. n. 21898 del 2010) anche in relazione alla regola comunitaria del de minimis; nè la circostanza che, nella specie, le condizioni legittimanti il beneficio e la sua conseguente non recuperabilità siano state dettate (anche) da disposizioni comunitarie può alterare i termini della questione, spettando pur sempre al datore di lavoro dimostrare la sussistenza delle condizioni, stabilite dalla Commissione o da quest’ultima presupposte siccome già fissate dalla normativa nazionale, per poter legittimamente usufruire degli sgravi (Cass. n. 6671 del 2012);

che nel caso di specie a seguito dell’istruttoria l’INPS aveva pure ridotto il proprio credito nell’importo sopra indicato, limitando le proprie pretese ad 11 contratti di formazione e lavoro, mentre a sua volta la SEVEL ha dato atto della sostanziale correttezza dei conteggi dolendosi soltanto della mancata applicazione della regola “de minimis” della cui ricorrenza non ha però fornito la relativa prova, dimostrando che tutti gli aiuti pubblici ricevuti da parte di autorità nazionali, regionali o locali non avessero superato il limite di 100.000 Euro nel triennio; fermo restando che col superamento di tale soglia riacquista pieno vigore la disciplina del divieto, che investe di necessità l’intera somma e non soltanto la parte che eccede la soglia di tolleranza (cfr. in termini Cass. 25269/2016, Cass. n. 11228 del 2011);

che infatti questa Corte di cassazione in plurime occasioni (vd. Cass. n. 11228/2011; 6671/2012; 6780/2013; 13687, 13793, 13794 e 25269/2016) ha affermato che la regola de minimis costituisce un’eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale la disciplina restrittiva degli aiuti di Stato contenuta nel Trattato CE deve considerarsi inapplicabile, e ha chiarito non soltanto che la sussistenza delle specifiche condizioni concretizzanti l’applicabilità della regola de minimis costituisce elemento costitutivo del diritto a beneficiare dello sgravio contributivo, che come tale deve essere provato dal soggetto che lo invoca (Cass. n. 6756 del 2012), ma soprattutto che per la sussistenza di tali condizioni non basta che l’importo chiesto in recupero ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata dalla decisione della Commissione Europea dell’11.5.1999, dovendo invece la relativa prova riguardare l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto de minimis, comprendendovi qualsiasi aiuto pubblico accordato sotto qualsiasi forma, e fermo restando che, in caso di superamento della soglia, riacquista vigore in pieno la disciplina del divieto che involge l’intera somma, la quale deve essere recuperata per l’intero e non solo per la parte che eccede la soglia di tolleranza, a prescindere dalla circostanza che l’aiuto sia stato erogato in epoca precedente al Regolamento (CE) n. 69/2001;

che in conclusione essendo tutti i motivi, la decisione impugnata si sottrae alle censure sollevate con il ricorso che deve essere quindi rigettato;

che le spese processuali possono essere compensate considerata l’alternanza dei giudizi, la riduzione degli importi pretesi dall’INPS con la cartella e che il consolidamento dei principi in tema di azione di recupero degli sgravi costituenti aiuti di Stato non conformi al mercato comune è successivo alla presentazione del ricorso.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e dispone la compensazione delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2017

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