Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16679 del 04/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/08/2020, (ud. 10/06/2020, dep. 04/08/2020), n.16679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27212/2018 R.G. proposto da:

S.C.S. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso

dall’Avv. ANDREA RECCHIA, elettivamente domiciliato in Roma, Via

Merulana, 247;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia, n. 770/2018 depositata in data 23 febbraio 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 10 giugno 2020 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa al periodo di imposta 2011, con cui venivano disconosciute spese per interventi di riqualificazione energetica L. 27 dicembre 2006, n. 296 ex art. 1, comma 344, in quanto interventi eseguiti su immobili non destinati all’utilizzo diretto del contribuente.

La CTP di Lecco ha accolto il ricorso e la CTR della Lombardia, con sentenza in data 23 febbraio 2018, ha accolto l’appello dell’Ufficio, osservando come nella specie si sia formato un giudicato esterno su una questione comune al giudizio in oggetto già trattata e definita nel giudizio definito dalla CTP di Lecco con sentenza n. 250/2014, con la quale è stato accertato che gli interventi di riqualificazione in oggetto sono stati effettuati su beni merce, non detenuti nè utilizzati dal contribuente per fini imprenditoriali o abitativi, bensì ceduti a terzi in proprietà o in locazione.

Propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a due motivi; l’Agenzia delle Entrate intimata si è costituita ai fini della discussione orale.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1 – Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., nella parte in cui è stato negato il diritto del contribuente alla detrazione di imposta prevista dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 344, sul presupposto del passaggio in giudicato di altra pronuncia, la quale ha affermato la natura di bene merce dei beni sui quali sono stati eseguiti gli interventi di riqualificazione energetica. Deduce il ricorrente come la sentenza non abbia preso in esame i presupposti di fatto in base ai quali si sarebbe formato il giudicato e, in particolare, la circostanza secondo cui il giudicato riguarderebbe il medesimo periodo di imposta. Deduce ulteriormente il contribuente, sotto diverso profilo, come le suddette agevolazioni costituiscano attuazione della disciplina unionale in materia di efficientamento energetico del patrimonio edilizio, non potendosi il giudicato applicare ove l’interpretazione da adottarsi in un altro e diverso giudizio sia contraria al diritto dell’Unione. Osserva, in proposito, il ricorrente che la disciplina in oggetto non distingue tra soggetti e immobili che possano beneficiare della suddetta detrazione.

1.1 – Il motivo è inammissibile, in quanto nella sentenza impugnata non risultano trattate negli esatti termini le questioni dedotte dal ricorrente. E’ principio comunemente affermato che, qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass., Sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 32804).

1.2 – Il motivo è ulteriormente inammissibile, quanto alla dedotta diversità della situazione di fatto del caso di specie rispetto a quella decisa con sentenza passata in giudicato – con particolare riguardo alla (ellittica) deduzione del diverso periodo di imposta posto che il ricorrente non illustra quali sarebbero i presupposti di fatto in base ai quali il giudicato non potrebbe essere invocato nel caso di specie. Principio, vieppiù, applicabile nella specie, anche in forza del fatto che il ricorrente non illustra adeguatamente gli elementi variabili che non sarebbero coperti dal giudicato, laddove il giudicato formatosi su alcune annualità fa stato anche per annualità diverse in relazione a quei fatti che costituiscono elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente (Cass., Sez. V, 15 marzo 2019, n. 7417; Cass., Sez. V, 19 gennaio 2018, n. 1300; Cass., Sez. V, 16 settembre 2011, n. 18923).

1.3 – Quanto, poi, alla questione del potenziale contrasto dell’attuazione del giudicato con la disciplina unionale, si osserva che – fermo l’effetto vincolante del giudicato esterno, per fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale – il diritto unionale non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne da cui deriva l’autorità di cosa giudicata di una decisione, nemmeno quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una violazione del diritto comunitario da parte di tale decisione, salve le ipotesi eccezionali di discriminazione tra situazioni di diritto comunitario e situazioni di diritto interno, ovvero di impossibilità o eccessiva difficoltà di esercizio di diritti conferiti dall’ordinamento comunitario, ovvero di contrasto con una decisione definitiva della Commissione Europea emessa prima della formazione del giudicato (Cass., Sez. V, 28 novembre 2019, n. 31084).

2 – Con il secondo motivo si deduce insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la situazione dedotta nel presente giudizio sia identica a quella dedotta nel giudizio definito con sentenza passata in giudicato. Rileva il ricorrente come la sentenza non dia contezza degli elementi di fatto sulla base dei quali il giudicato esterno andrebbe essere invocato nel presente giudizio.

2.1 – Il motivo è inammissibile, posto che il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 richiede difatti, che il fatto storico il cui esame è stato omesso dal giudice risulti dal testo della sentenza o anche dagli atti processuali, per cui occorre l’illustrazione del momento e del luogo in cui quel fatto ha fatto ingresso nel processo, anche al fine di individuare il luogo di discussione tra le parti (Cass., Sez. VI, 3 luglio 2018, n. 17335), ossia il come e il quando tali fatti sono stati oggetto di discussione processuale (Cass., Sez. I, 23 marzo 2017, n. 7472) nonchè deve essere oggetto di illustrazione della decisività, procedendo il ricorrente a illustrare logicamente come l’esame di tale fato storico avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

2.2 – Il motivo è ulteriormente inammissibile per difetto di specificità, non avendo il ricorrente indicato quali sarebbero gli elementi di fatto non valutati dalla Corte di merito, essendo tale indicazione fondamentale ai fini della individuazione della decisività della circostanza in fatto omessa dal giudice.

3 – Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, nulla per le spese in assenza di costituzione dell’intimato, non assumendo rilievo a tal fine la mera costituzione dell’Avvocatura dello Stato, con semplice deposito di atto a ciò finalizzato, ancorchè – a seguito della modifica dell’art. 380-bis c.p.c. – sia preclusa la possibilità dell’audizione della parte in adunanza camerale (Cass., Sez. VI, 7 luglio 2017, n. 16921). Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, se dovuti.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2020

 

 

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