Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16678 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. II, 16/07/2010, (ud. 26/02/2010, dep. 16/07/2010), n.16678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RIPETTA 22,

presso lo studio dell’avvocato RUSSO SERGIO, che la rappresenta e

difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 11331/2006 del GIUDICE DI PACE di ROMA del

15.2.06, depositata il 28/02/2006;

1/ udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

del 26/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Roma ha respinto l’opposizione proposta dalla sig.ra F.L. a verbale di accertamento di violazione del codice della strada elevato da ausiliario del traffico;

che la sig.ra F. ha proposto ricorso per cassazione per due motivi, cui non ha resistito l’amministrazione comunale intimata;

che, avviata la procedura di cui all’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per la manifesta fondatezza del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione: premesso che l’illecito contestato consisteva nella violazione dell’art. 7 C.d.S., comma 1, (circolazione su corsia o area riservata ai mezzi pubblici), la ricorrente lamenta che il giudice abbia eluso, omettendo del tutto di motivare, la vera questione da lei posta, riguardante i poteri degli ausiliari del traffico, ossia se i medesimi possano elevare contravvenzioni anche estranee alla sosta nelle aree in concessione;

che il motivo e’ fondato sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione (art. 132 c.p.c., n. 4), dato che in base alla lacunosa motivazione della sentenza impugnata non e’ dato sapere quale fosse la contestazione mossa all’opponente e, conseguentemente, comprendere la ratio della decisione di rigetto dell’opposizione;

che resta in cio’ assorbito il secondo motivo di ricorso, attinente al merito della decisione;

che la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio, per un nuovo esame, al giudice indicato in dispositivo, il quale provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Roma in persona di altro giudicante.

Cosi’ deciso in Roma, il 26 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

 

 

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