Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16678 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 11/06/2021), n.16678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21730-2017 proposto da:

T.D., elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour presso

la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIANPAOLO BUONO;

– ricorrente –

contro

COMUNE ISCHIA, elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato GENNARO DI MAGGIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1147/2017 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA,

depositata il 13/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

04/03/2021 dal Consigliere Dott. BALSAMO MILENA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. T.D. ricorre, sulla base di un solo motivo avverso la sentenza della CTR della Campania n. 1147/2017 che, nel confermare la decisione di primo grado, dichiarava la nullità della notifica dell’avviso di accertamento relativo all’ICI per le annualità 2003-2008 disposta a mezzo poste privata in data 19.09.2013 sanata con effetto ex tunc con dall’opposizione tempestiva della contribuente escludendo l’eccepita inesistenza della stessa, alla luce della direttiva Ce n. 97/67/CE attinente al servizio postale universale recepita nell’ordinamento italiano con riferimento alle sole notificazioni di atti giudiziari e di contravvenzioni del C.d.S..

Aggiungeva che gli accertamenti opposti erano altresì motivati con l’indicazione delle risultanze catastali degli immobili sulla base della tardiva dichiarazione di accatastamento presentata il 21 dicembre 2010.

Il Comune di Ischia si è difeso con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con l’unico motivo si deduce violazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 161 e 171, nonchè del D.Lgs. n. 261 del 1999, artt. 1,3 e 4, come modificati dal D.Lgs. n. 58 del 2011, nonchè dell’art. 156 c.p.c.; per avere i giudici regionali limitato l’applicazione della disciplina normativa in materia di notifiche a mezzo poste private ai soli atti processuali ed alle violazioni al C.d.S., in contrasto con quanto emerge dal D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, che ha affidato in via esclusiva al fornitore del servizio nazionale l’servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazione a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari.

Con la conseguenza che avendo l’amministrazione comunale di Ischia affidato la notifica degli avvisi al servizio di posta privata, dette operazioni risultano inesistenti e non nulle in quanto le spedizioni non sono assistite dalla funzione probatoria che il D.Lgs. n. 261 del 1999, ricollega alla nozione di invii raccomandati.

3. La censura è destituita di fondamento, alla luce dell’arresto delle S.U. n. 8416/2019.

Il D.Lgs. n. 261 del 1999, di recepimento della Direttiva 97/67/CE (emanata con il preciso scopo di dettare regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizi) ha, nel quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali, mantenuto un servizio postale universale, includendo tra i servizi ad esso riservati gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie.

Il servizio postale universale è espletato, all’esito della trasformazione in società per azioni dell’Ente Poste, dalla società Poste Italiane s.p.a. (v. Cass., Sez. Un., 29/5/2017, n. 13452, ove si pone in rilievo come, nonostante la trasformazione, permanga tuttora in capo all’agente postale l’esercizio di poteri certificativi propriamente inerenti a un pubblico servizio, a ragione della connotazione pubblicistica della disciplina normativa che continua a disciplinarlo e del perseguimento di connesse finalità pubbliche).

Alla L. n. 689 del 1981, art. 18, è stato dalla L. n. 265 del 1999, art. 10, inserito il comma 6, ove si stabilisce che “la notificazione dell’ordinanza ingiunzione puòessere eseguita dall’ufficio che adotta l’atto, secondo le modalità di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890”.

Alla suindicata Direttiva del 1997 è seguita la Direttiva 2008/6/CE, recepita con D.Lgs. n. 58 del 2011, che ha modificato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, stabilendo che “per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni; b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 28, art. 201″(Cass. n. 27021/2014).

Secondo le S.U., la L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 57 lett. b), ha quindi espressamente abrogato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, con soppressione pertanto dell’attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane s.p.a., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonchè dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201 (v. Cass., 11/10/2017, n. 23887, e, conformemente, da ultimo, Cass., 7/9/2018, n. 21884).

Detta abrogazione opera, peraltro, come dalla suindicata norma espressamente indicato, con decorrenza dal 10/9/2017.

A tale stregua, con riferimento alla disciplina ratione temporis, va osservato che la riserva della notifica a mezzo posta all’Ente Poste (poi società Poste Italiane s.p.a.), pur se posteriore (L. n. 265 del 1999, art. 10, comma 6, che ha modificato la L. n. 689 del 1981, art. 18) al D.Lgs. n. 261 del 1999, di liberalizzazione (nel più ampio quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali) delle notificazioni, è stata successivamente limitata alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e alla notificazione a mezzo posta delle violazioni al Codice della strada per effetto del disposto di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, come modificato dal D.Lgs. n. 58 del 2011, vigente alla data di notifica del verbale di contestazione di cui trattasi.

Quanto alla possibilità di notificazione postale diretta, da parte del licenziatario privato, degli atti amministrativi, questa Corte, a sezioni unite (Cass. sez. un. 26/03/2019, n. 8416; S.U. n. 299/2020; Cass. n. 25521/2020), dovendo occuparsi della notifica a mezzo posta da parte del gestore del servizio privato, muovendo proprio dal rilievo della natura “amministrativa” dell’atto, ha ritenuto legittima la relativa notifica a mezzo del servizio di posta privata.

Con specifico riferimento agli atti amministrativi tributari, ancor più di recente, si è chiarito che: “In tema di notificazioni a mezzo posta di atti impositivi, per effetto del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, e succ. modif., è valida la notifica compiuta – nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata col D.Lgs. n. 58 del 2011 e quella portata a pieno compimento dalla L. n. 124 del 2017 – tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla “licenza individuale” di cui al D.Lgs. n. 261 cit., art. 5, comma 1, configurandosi l’ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali.” (Cass. 20/07/2020, n. 15360).

Come precedentemente evidenziato, la liberalizzazione del mercato delle notifiche a mezzo posta è stata attuata tramite la L. 4 agosto 2017, n. 124 (legge per la concorrenza), che ha disposto l’abrogazione, a decorrere dal 10/09/2017, del regime di esclusiva in favore di Poste Italiane, dei servizi di notifica a mezzo del servizio postale degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada e la conseguente abrogazione delle previsioni del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, correlate a tale regime. La medesima legge ha anche attribuito all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il compito di regolamentare il regime degli specifici requisiti ed obblighi per il conseguimento della nuova tipologia di licenza individuale per tali notificazioni. Con Delib. n. 77 del 2018/Cons è stato approvato il regolamento in materia di rilascio delle licenze per il servizio di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada, in base al quale è previsto il rilascio, all’operatore privato – il quale soddisfi, per un’esigenza di ordine pubblico, determinati requisiti di affidabilità, professionalità e onorabilità, nonchè obblighi particolarmente stringenti – della licenza individuale speciale, che lo abilita a svolgere il servizio di notificazione degli atti giudiziari e delle “multe”.

In definitiva, la notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla “licenza individuale” di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 5, comma 1, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il D.Lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla L. n. 124 del 2017, è fidefacente, per effetto del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, e succ. modif., soltanto quando abbia ad oggetto atti amministrativi e tributari. In conclusione il ricorso va respinto.

In considerazione delle antinomie e delle oscillazioni emerse negli orientamenti giurisprudenziali risolte dall’arresto delle S.U. n. 8416/2019, le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti.

PQM

rigetta il ricorso;

– Dichiara compensate le spese del giudizio di legititmità.

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovute.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della Corte di cassazione tenuta da remoto, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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