Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16678 del 09/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 02/02/2016, dep. 09/08/2016), n.16678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20273-2010 proposto da:

D.B.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VAL

TELLINA 87, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA MASSI, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI VELLETRI, MINISTERO ECONOMIA E

FINANZE;

– intimati –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 124/2009 della COMM.TRIB.REG. del Lazio,

depositata il 02/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MASSI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 124/10/09 del 2 luglio 2009, non notificata, la Commissione tributaria regionale del Lazio, decidendo in sede di rinvio operato da questa Corte con la sentenza n. 23861 del 19 novembre 2007, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 132/16/01 del 21 dicembre 2001 che aveva accolto i ricorsi proposti da D.B.L. avverso tre avvisi di rettifica ai fini IVA relativamente agli anni di imposta 1991, 1992 e 1993. Il giudice di merito riteneva che il contribuente non avesse fornito elementi probatori idonei a superare le presunzioni utilizzate dall’Ufficio per operare le rettifiche dei ricavi soggetti ad IVA, fondate essenzialmente sulle movimentazioni effettuate dal contribuente su un conto corrente bancario intestato alla moglie, in forza di delega di quest’ultima, la quale, però, non possedeva redditi propri, risultando fiscalmente a carico del coniuge contribuente.

2. Quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi ed ha depositato “note difensive”.

3. L’Agenzia ha depositato richiesta di

partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve preliminarmente essere dichiarata “ex officio” l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per difetto di legittimazione passiva della parte resistente, non avendo assunto l’Amministrazione statale la posizione di parte processuale nel giudizio svoltosi avanti la Commissione tributaria regionale introdotto dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, a seguito di rinvio da questa Corte, con atto di riassunzione successivamente alla data 1.1.2001, di subentro delle Agenzie fiscali a titolo di successione particolare ex lege nella gestione dei rapporti giuridici tributari pendenti in cui era parte l’Amministrazione statale (cfr. Corte Cass. SS.UU. n. 3116 e n. 3118 del 2006; Sez. 5^, nn. 9004/07, 27452/08, 11775/10 e più recentemente n. 6196 del 2015).

E poichè il ricorso proposto nei confronti del Ministero della Economia e delle Finanze non ha comportato per la parte resistente svolgimento di attività difensiva, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

2. Il ricorrente avverso la statuizione impugnata deduce due motivi di censura con i quali denuncia congiuntamente una pluralità di violazioni, sia di legge sostanziale (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) che processuale (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione agli artt. 113, 114, 115 e 116 c.p.c., artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e, nel primo mezzo, anche con riferimento agli D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51, 54 e 56, mentre nel secondo mezzo con riferimento anche all’art. 384 c.p.c. e D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 31, 32 e segg.), nonchè vizi di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

2.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole del fatto che il giudice di merito abbia ritenuto validi gli avvisi di rettifica ai fini IVA relativi agli anni 1991 e 1992 nonostante fossero basati su avvisi di accertamento ai fini IRPEF annullati con sentenze passate in giudicato, mentre, in relazione all’avviso relativo all’anno 1993, non aveva rilevato la tardività dell’appello proposto dall’Ufficio, perchè notificato oltre i termini di cui all’art. 327 c.p.c. e L. n. 742 del 1969, art. 1, così come prorogati dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 7.

2.2. Con il secondo motivo si duole del fatto che la Commissione tributaria regionale non si sia uniformata al principio di diritto enucleato da questa Corte nella sopra citata sentenza, avendo fondato la propria decisione, con motivazione illogica, inadeguata, insufficiente e contraddittoria, sulle stesse presunzioni semplici offerte dall’Ufficio finanziario, senza tenere conto della prova liberatoria che pure esso contribuente aveva offerto e ignorando completamente il giudicato penale di assoluzione per insussistenza dei fatti contestatigli. Lamenta, altresì, che la CTR è incorsa in violazione di legge e contraddittoria motivazione laddove ha ritenuto che gli avvisi di rettifica impugnati erano scaturiti dal processo verbale di constatazione redatto dalla G.d.F. invece che dai prodromici accertamenti compiuti ai fini IRPEF.

3. Nelle “note difensive” il ricorrente propone un terzo motivo di ricorso, in cui deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 392 e 393 c.p.c., D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. c), art. 2964 c.c., e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, per non avere decadenza del Concessionario dall’azione esecutiva per omessa notifica al contribuente della cartella esattoriale entro il termine perentorio scadente, nel caso di specie, in data 31 dicembre 1999, avendovi invece provveduto in data 22 febbraio 2010, con riferimento all’avviso di accertamento emesso in materia di IRPEF per l’anno di imposta 1992, impugnato dinanzi alla CTP di Roma che l’aveva annullato con sentenza n. 235/22/98, confermata dalla CTR del Lazio su appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ma da questa Corte cassata con rinvio con la sentenza n. 27063 del 18 dicembre 2006 di accoglimento del ricorso proposto dall’Ufficio. Sostiene il ricorrente che la mancata riassunzione della causa dinanzi al giudice del perentorio di sei mesi (ex art. versione applicabile “ratione determinato l’estinzione conseguente definitività dell’avviso di accertamento impugnato con effetto dal 18 giugno 2007. Era pertanto da tale data che doveva farsi decorrere il termine biennale previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, rimanendo del tutto irrilevante la pronuncia di estinzione del giudizio intervenuta successivamente con sentenza della CTR n. 433/1/08 del 2008.

4. I motivi presentano plurimi profili di inammissibilità.

5. Innanzitutto, come sopra anticipato, nei primi due mezzi il contribuente denunzia simultaneamente, in relazione alla medesima statuizione impugnata, vizi diversi – di violazione di norme di diritto e vizi logici di motivazione anche tra loro confliggenti (quando prospetta cumulativamente il vizio di omessa motivazione con quella insufficiente o contraddittoria – sul punto v. Cass. n. 19443 del 2011, punto 5 della motivazione, nonchè Cass. n. 21122 del 2015) – accomunati inestricabilmente nella esposizione di ciascun motivo, incorrendo per ciò solo nella violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, attesa la ontologica distinzione tra i due vizi in questione ripetutamente ribadita dalla consolidata massima di questa Corte secondo cui “in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie – è segnato dal fatto che solo quest’ultima e non anche la prima, è mediata dalla valutazione delle risultanze di causa” (cfr. Corte Cass. SU 5.5.2006 n. 10313; id. 1 sez. 2.2.2007 n. 4178; id. sez. lav. 26.3.2010 n. 7394; così in Cass. n. 4610 del 2016).

Peraltro, una tale modalità di esplicazione del motivo di censura si risolve in un’inammissibile assegnazione alla Corte decidente del compito di isolare le singole censure teoricamente suscettibili di valutazione in sede di legittimità, onde ricondurle poi ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati in rubrica, nonchè, una volta fatto ciò, di ricercare – nel caso della violazione di norme quale o quali disposizioni tra quelle indicate in rubrica sarebbero utilizzabili allo scopo; e, nel caso di vizio di motivazione, di quale vizio si tratterebbe (così in Cass. n. 19443 del 2011, che ha correttamente osservato come “una tale impostazione, che assegna al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente al fine di decidere successivamente su di esse, è inammissibile, perchè sovverte i ruoli dei diversi soggetti del processo, e rende il contraddittorio aperto a conclusioni imprevedibili, gravando l’altra parte del compito di farsi interprete congetturale delle ragioni che il giudice potrebbe discrezionalmente enucleare dai conglomerato dell’esposizione avversaria”).

6. Tanto premesso in “limine”, i motivi presentano ulteriori e specifici vizi di inammissibilità.

6.1. Dall’argomentare del ricorrente si desume, anzitutto, che nel primo motivo di impugnazione nessuna specifica doglianza è rivolta a censurare la motivazione della sentenza impugnata sotto il profilo della sua insufficienza. Il vizio di insufficienza della motivazione sussiste, infatti, qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga che sono stati del tutto tralasciati elementi che avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza del procedimento logico posto alla base della decisione (cfr. Cass. n. 27480 del 2014). Pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto illustrare “le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rendeva inidonea a giustificare la decisione” (art. 366 bis c.p.c., comma 1, n. 2), ma nulla di ciò è rinvenibile nell’esposizione del motivo, in cui nell’unico passaggio dedicato ai vizi logici di motivazione (rinvenibile a pag. 8 del ricorso) si afferma che la sentenza è viziata soltanto “per la carenza e/o contraddittorietà motivazionali”.

6.2. Il primo motivo incorre, inoltre, nel vizio di autosufficienza laddove il ricorrente deduce l’illegittimità degli avvisi di accertamento relativi all’IVA per gli anni di imposta 1991 e 1992, perchè basati su “altri atti, sottostanti e prodromici, l’Accertamento IRPEF 1001-1992, già dichiarati definitivamente nulli” (pag. 9 del ricorso), omettendo, però, di trascriverne il contenuto e così impedendo a questa Corte di effettuare la necessaria verifica dell’assunto.

6.3. Passando in rassegna le argomentazioni svolte in relazione al secondo motivo di impugnazione, si rileva che anche tale mezzo è affetto dal medesimo vizio di autosufficienza che i è sopra prospettato (punto 6.2) in relazione al primo motivo, laddove il ricorrente ha ribadito (pag. 13 del ricorso) che “l’Ufficio aveva usato come base imponibile ai fini IVA il verbale di accertamento IRPEF”, di cui non vi è traccia di trascrizione nel ricorso, mentre la CTR aveva ritenuto che si fondassero sul processo verbale di constatazione redatto dalla G.d.F., e che, così facendo, il giudice di appello era pure incorso in violazione di legge con motivazione peraltro contraddittoria (vizi anche qui inammissibilmente commisti).

Anche la censura mossa alla CTR per non essersi uniformata al principio di diritto affermato da questa Corte nella sentenza di rinvio n. 23861 del 2007, è inammissibile perchè denunciata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per contraddittorietà della motivazione, anzichè ai sensi del n. 3 della citata disposizione, in relazione all’art. 384.

7. Il terzo motivo è inammissibile perchè proposto tardivamente, nelle “note difensive” ex art. 378 c.p.c., peraltro con riferimento ad un atto (cartella di pagamento notificata in data 22 febbraio 2010, quindi successivamente alla sentenza impugnata) e ad una questione (quello della decadenza del concessionario dall’azione esecutiva) del tutto nuovi.

8. Conclusivamente, quindi, vanno dichiarati inammissibili il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed i motivi di ricorso. Non può farsi luogo a statuizione sulle spese in assenza di costituzione dell’Agenzia controricorrente.

PQM

La Corte dichiara inammissibili il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed i motivi di ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, della Sezione Quinta Civile, il 2 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA