Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16677 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. III, 29/07/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 29/07/2011), n.16677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. (OMISSIS) in persona del

procuratore Avv. L.R., nella qualità di procuratore

speciale dell’ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., ENEL SERVIZIO ELETTRICO

S.P.A. nella sua qualità di beneficiarla del ramo d’azienda della

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. in persona del procuratore Avv. L.

R. elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI,

6 presso lo studio dell’avvocato SZEMERE RICCARDO, che li rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GUERRA PIETRO giusta delega a

margine del controricorso;

– ricorrenti –

contro

M.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2448/2009 del TRIBUNALE di BENEVENTO, emessa

il 02/09/2009, depositata il 03/09/2009 R.G.N. 5316/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato SZEMERE RICCARDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso con l’estinzione per rinuncia.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 4 maggio 2010 Enel Servizio Elettrico S.p.A., nella qualità di procuratore speciale di Enel Distribuzione S.p.A., ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza n. 2448/2009, notificata il 9 marzo 2010, con cui il Tribunale di Benevento ha confermato la sentenza emessa in primo grado dal Giudice di pace, nella parte in cui ha condannato Enel Distribuzione al risarcimento dei danni in favore di M.M., per inadempimento del contratto di somministrazione di energia elettrica.

L’intimato non ha depositato difese.

Prima dell’udienza di discussione il ricorrente ha depositato in Cancelleria atto di rinuncia al ricorso.

Il processo deve essere quindi dichiarato estinto.

Non essendosi costituito l’intimato non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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