Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16677 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. II, 16/07/2010, (ud. 26/02/2010, dep. 16/07/2010), n.16677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PREFETTO PRO TEMPORE DI SALERNO, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 99/2006 del GIUDICE DI PACE di EBOLI del

14.1.06, depositata il 19/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/02/2 010 dal Consigliere Relatore Dott. DE CHIARA Carlo;

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che il Prefetto di Salerno ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Giudice di pace di Eboli ha accolto l’opposizione ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 e segg. proposta dalla sig.ra C.R. a ordinanza ingiunzione per violazione della normativa sull’assegno bancario;

che l’intimata non ha resistito;

che, avviata la procedura di cui all’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso e’ inammissibile, non avendo il ricorrente prodotto l’avviso di ricevimento relativo alla notificazione di esso a mezzo del servizio postale (cfr., per tutte, Cass. Sez. Un. 627/2008);

che non vi e’ luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimata svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 26 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

 

 

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