Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16677 del 16/07/2010
Cassazione civile sez. II, 16/07/2010, (ud. 26/02/2010, dep. 16/07/2010), n.16677
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
PREFETTO PRO TEMPORE DI SALERNO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
lo rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
C.R.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 99/2006 del GIUDICE DI PACE di EBOLI del
14.1.06, depositata il 19/01/2006;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/02/2 010 dal Consigliere Relatore Dott. DE CHIARA Carlo;
E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO
IANNELLI che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che il Prefetto di Salerno ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Giudice di pace di Eboli ha accolto l’opposizione ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 e segg. proposta dalla sig.ra C.R. a ordinanza ingiunzione per violazione della normativa sull’assegno bancario;
che l’intimata non ha resistito;
che, avviata la procedura di cui all’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso e’ inammissibile, non avendo il ricorrente prodotto l’avviso di ricevimento relativo alla notificazione di esso a mezzo del servizio postale (cfr., per tutte, Cass. Sez. Un. 627/2008);
che non vi e’ luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimata svolto difese in questa sede.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, il 26 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010