Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16677 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 11/06/2021), n.16677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4983-2017 proposto da:

COMUNE ACCADIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTIO CALVINO

33, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA CANNAS, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERGIO ALVARO TROVATO;

– ricorrente –

contro

FRI EL S AGATA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO

91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE ZIZZO, e

MARIA SONIA VULCANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1759/2016 della COMM. TRIB. REG. PUGLIA SEZ.

DIST. di FOGGIA, depositata il 05/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

04/03/2021 dal Consigliere Dott. BALSAMO MILENA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1.La società “FRI-EL S. Agata s.r.l. impugnava gli avvisi di accertamento Ici relativa alla sottostazione (inclusa in un parco eolico) non iscritta in catasto se non nel luglio 2008 (composto di 36 aerogeneratori) per gli anni 2007-2008, adducendo la carenza motivazionale degli atti e l’erronea applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, in quanto il Comune – in assenza delle scritture contabili pure richieste all’ente – si era avvalsa per la determinazione della base imponibile dall’1.01.2008 al 31 luglio 2008 (data dell’accatastamento richiesto dall’ente contribuente) del cd. criterio contabile e del criterio reddituale per il residuo periodo dell’anno 2008.

Nello specifico, il comune aveva utilizzato, ai fini del criterio contabile, il documento prodotto dalla società proprietaria del parco eolico in un altro giudizio intercorso con il Comune di Sant’Agata di Puglia, denominato “determinazione valore contabile per base imponibile ICI” nel quale era indicato quale valore contabile la somma di Euro 12.743.294,00.

La CTP di Foggia accoglieva parzialmente i ricorsi riuniti, affermando la non debenza delle sanzioni.

Proposto appello dalla società, la CTR della Puglia accoglieva il gravame, affermando l’illegittimità degli avvisi per deficit motivazionale, in quanto l’immobile in contestazione risultava accatastato in cat. D), con la conseguenza che la base imponibile doveva essere stimata, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, ovvero prendendo a riferimento l’ammontare al lordo delle quote di ammortamento che risulta dalle scritture contabili. Invece l’ufficio aveva calcolato la base imponibile secondo il principio del cd. valore contabile sulla base del documento sopra menzionato e prodotto al fine di un fallito tentativo di conciliazione con il comune.

I giudici di appello statuivano altresì che la sentenza conclusiva dell’altro giudizio non recava il prefato valore di libro, ma solo l’affermazione che l’imposta dovuta per la porzione di impianto era data dal costo di produzione industriale ossia dal differenziale tra l’importo esposto nell’attivo dello stato patrimoniale dei bilanci annuali sotto la voce “impianti e macchinari” e l’ammontare dei costi non connessi direttamente al valore degli aerogeneratori. L’omessa allegazione del predetto documento e degli avvisi opposti nell’altro giudizio, nonchè la non conoscibilità della sentenza da parte dell’ente (atteso che la sentenza era stata depositata solo tre mesi prima) integravano, secondo la decisione di secondo grado, unitamente alla omessa allegazione dei coefficienti applicati alla base imponibile data dal cd. valore di libro, ulteriore profilo della violazione dello statuto del contribuente, art. 7.

Il Comune di S. Accadia propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 1759/2016 del 5 luglio 2016.

Si costituisce l’ente contribuente con controricorso, cui replica con memorie depositate in prossimità dell’udienza l’amministrazione comunale.

Diritto

ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI DIRITTO

2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 5 e art. 11, comma 2 bis, e della L. n. 212 del 2000, art. 7, nonchè della L. n. 262 del 2006, art. 1, comma 162, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere i giudici regionali affermato il deficit motivazionale degli atti opposti che, al contrario, contemplano le ragioni di fatto e di diritto che esplicano i criteri del calcolo della base imponibile, atteso che il documento intestato determinazione valore contabile per base ICI” era stato prodotto dalla stessa società contribuente in un altro giudizio, al fine di detrarre tale valore dalla base imponibile del parco eolico ricadente nel Comune di Sant’Agata di Puglia, come confermato nella sentenza del 16 marzo 2012. In particolare, l’amministrazione comunale afferma che si tratta di documento proveniente dalla stessa società al fine di escludere il valore contabile della sottostazione dalla pretesa tributaria del Comune di sant’Agata in Puglia.

3. Con la seconda censura, si deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, nonchè del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, e del D.Lgs. n. 212 del 2000, art. 10, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3; per avere i giudici regionali erroneamente rigettato l’appello incidentale con riferimento alla debenza delle sanzioni escluse dalla CTP di Foggia, non ravviandosi alcuna incertezza normativa in ordine alla debenza dell’Ici sui parchi eolici, i quali devono essere accatastati in cat D) e assoggettati ad ICI come confermato dal D.L. n. 44 del 2005, art. 1 quinquies, di interpretazione autentica del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 4, che ha stabilito ” che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso”.

4. La prima censura è fondata, assorbita la seconda.

Gli avvisi notificati alla società contribuente indicano il valore di investimento attribuito alla sottostazione (pari ad Euro 12.743,294,00) al fine di detrarre detto valore dalla base imponibile del parco eolico, desunto dal giudizio incardinato tra la contribuente ed altro ente comunale, individuato attraverso la data della sentenza (16 marzo 2012).

4.1 Per quanto riguarda il maggior valore contabile attribuito all’immobile non iscritto in catasto, si deve tenere presente che le disposizioni in rubrica richiamate prevedono la necessità di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell’Amministrazione, al fine di consentire al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa e di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa (v. da ultimo Cass., Sez. 5, n. 14987 del 2018; Cass., Sez. 5, n. 12777 del 2018; Cass. Sez. 6-5, n. 25037 del 2017; n. 27135/2020, in motiv.). La questione relativa alla esistenza della motivazione, quale requisito formale di validità dell’avviso di accertamento deve, infatti, essere nettamente distinta da quella attinente alla dimostrazione della effettiva esistenza dei presupposti per far valere la pretesa tributaria, che non è richiesta quale elemento costitutivo della validità formale dell’atto, ma rimane disciplinata dalle regole proprie del giudizio di impugnazione eventualmente introdotto dal contribuente (cfr. da ultimo Cass., Sez. 5, n. 4639 del 2020).

Una cosa è, infatti, la regolarità formale dell’avviso di accertamento ed altra cosa è l’effettiva indicazione degli elementi sui quali l’amministrazione tributaria fonda la propria pretesa. L’esplicitazione di tali elementi (o del criterio astratto che si riferisca ad essi) può essere sufficiente a sorreggere la motivazione dell’avviso, mettendo il contribuente in condizione di conoscere i termini e le ragioni della pretesa fiscale e, al contempo, circoscrivendo i termini del futuro eventuale giudizio contenzioso, ma non esonera l’Amministrazione dal compito di fornire in tale giudizio, ove esso abbia luogo, la dimostrazione delle concrete circostanze sulle quali la medesima pretesa si sorregge. Ebbene, il richiamo ai valori dichiarati dalla società contribuente nel procedimento (instaurato tra la predetta ed altro Comune) conclusosi con sentenza del 16.03.2012 (in realtà depositata il 7.02.2012, come accertato dal giudicante a pagina 5 della sentenza impugnata) consente di individuare i valori di libro ricavati dall’istruttoria dell’altro giudizio, quest’ultimo facilmente individuabile, atteso che la sentenza, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 37, è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito nella segreteria della commissione tributaria entro trenta giorni dalla data della deliberazione.

Con la conseguenza che, all’epoca della notifica degli avvisi opposti, la società FRI-EL S.Agata era già a conoscenza della sentenza e dunque ben poteva evincere che il valore indicato negli avvisi corrispondeva esattamente a quello indicato da essa stessa nel prospetto prodotto in quel giudizio. Con l’ulteriore corollario che il tenore dell’atto impugnato (il cui contenuto è stato illustrato anche dalla motivazione della sentenza impugnata e da ricorso per cassazione) corrisponde ai requisiti richiesti, contenendo una adeguata motivazione, idonea a rendere edotto il contribuente della pretesa impositiva, in quanto basato sugli stessi dati dichiarati dallo stesso e, quindi, sui criteri indicati dal D.P.R. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3.

5. Il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione che valuterà le censure sollevate dalla società contribuente e non esaminate.

PQM

La Corte

– Accoglie la prima censura, assorbita la seconda;

– cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della Corte di cassazione tenuta da remoto, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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