Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16677 del 04/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/08/2020, (ud. 10/06/2020, dep. 04/08/2020), n.16677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15776/2018 R.G. proposto da:

B.P. (C.F. (OMISSIS)), in qualità di erede di V.I.,

rappresentato e difeso dall’Avv. ERNESTO FENIZIA, elettivamente

domiciliato presso lo studio dell’Avv. MARIA TERESA ACONE in Roma,

Via Buccari, 3;

– ricorrente –

contro

ASSOSERVIZI SRL (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.

FERDINANDO D’AMARIO, elettivamente domiciliato in Roma, Via

Trionfale, 5637;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI AVELLINO, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania, Sezione Staccata di Salerno, n. 9739/2017, depositata in

data 15 novembre 2017;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 10 giugno 2020 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Risulta dalla sentenza impugnata che la contribuente V.I., de cuius dell’odierno ricorrente, ha impugnato un avviso di accertamento TARSU relativo ai periodi di imposta 2009 – 2012, contestando l’affidamento del servizio di accertamento e riscossione ad ASSOSERVIZI SRL, nonchè deducendo profili sia di natura formale quali difetto di motivazione dell’atto impugnato e mancanza di firma del funzionario responsabile, sia di natura sostanziale.

La CTP di Avellino ha accolto il ricorso e la CTR della Campania, Sezione Staccata di Salerno, ha accolto l’appello di Assoservizi SRL.

Propone ricorso per cassazione B.P., già costituitosi nel giudizio di appello quale erede della contribuente V., affidato a due motivi, ulteriormente illustrato da memoria; resiste con controricorso Assoservizi SRL.

A seguito di comunicazione della proposta a termini dell’art. 380-bis c.p.c., è stata emessa ordinanza interlocutoria in data 16 maggio 2019, con la quale è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Avellino.

La nuova proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1 – Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’omessa comunicazione dell’udienza di trattazione della controversia, con conseguente violazione del diritto di difesa. Il ricorrente osserva che sarebbe stata data comunicazione a un indirizzo PEC diverso da quello comunicato dal contribuente, per cui la su mancata partecipazione alla pubblica udienza sarebbe imputabile all’Ufficio, con conseguente nullità della sentenza.

1.1 – Il primo motivo (pur prescindendosi dall’assenza di parametro normativo) è inammissibile, posto che il ricorrente non ha allegato nel ricorso elementi che consentano di esaminare nel merito la censura, non essendo stato trascritto nel ricorso l’atto di costituzione in giudizio che conterrebbe la PEC in tesi corretta, ma ha allegato al ricorso solo le “copie conformi della PEC per la comunicazione dell’avviso di trattazione e dell’avviso di mancata consegna” dell’indirizzo PEC erroneo.

1.2 – Nè può ritenersi idonea allo scopo la trascrizione dell’atto di costituzione in giudizio corredata dell'(in tesi corretto) indirizzo PEC, posto che l’onere – in forza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – di riportare il contenuto degli atti, stante il divieto per il giudice di legittimità di ricercare negli atti gli elementi fattuali utili per la decisione della controversia, non può ritenersi assolto dalla trascrizione degli atti contenuta nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c., avendo questa mera funzione illustrativa del ricorso (Cass., Sez. Lav., 4 novembre 1995, n. 21379), nè potendo la suddetta memoria far venire meno una causa di inammissibilità dei motivi stessi, sostituendosi quoad effectum ad essi (Cass., Sez. III, 7 aprile 2005, n. 7260; Cass., Sez. III, 29 marzo 2006, n. 7237; Cass., Sez. VI, 25 febbraio 2015, n. 3780; Cass., Sez. I, 20 dicembre 2016, n. 26332; Cass., Sez. VI, 7 marzo 2018, n. 5355).

2 – Con il secondo motivo si deduce omesso esame di più fatti decisivi per il giudizio a termini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Deduce parte ricorrente come il giudice di appello abbia dedicato al merito della controversia una motivazione di puro stile, omettendo di esaminare due circostanze in fatto, quali l’inutilizzabilità del locale sottotetto, con conseguente impossibilità di produrre rifiuti, nonchè la detenzione, in virtù del diritto di usufrutto, della quota da parte della de cuius di soli 83/1000 del locale stesso, con conseguente applicazione della tassa in misura non proporzionale alla effettiva percentuale di possesso.

2.1 – Il secondo motivo è fondato. Il ricorrente ha compiutamente e analiticamente indicato di avere trattato i suddetti fatti storici davanti al giudice del merito (l’inutilizzabilità del locale sottotetto dovuta alle precarie condizioni di manutenzione, con conseguente impossibilità di produzione di rifiuti e la detenzione in virtù del diritto di usufrutto nella misura di 83/1000 del locale stesso, con applicazione della tassa in misura proporzionale alla percentuale di possesso). Questioni che il ricorrente ha allegato di avere proposto in prime cure e riproposto in sede di controdeduzioni in sede di appello. Di detti fatti storici è, poi, stata illustrata, sia pure sommariamente, la decisività ai fini della non debenza, ancorchè parziale, del tributo, nel rispetto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ove richiede che il fatto risulti dal testo della sentenza o anche dagli atti processuali, con illustrazione del momento e del luogo in cui quel fatto ha fatto ingresso nel processo, anche al fine di individuare il luogo di discussione tra le parti (Cass., Sez. VI, 3 luglio 2018, n. 17335), ossia il come e il quando tali fatti sono stati oggetto di discussione processuale (Cass., Sez. I, 23 marzo 2017, n. 7472), unitamente alla decisività della circostanza.

Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al secondo motivo, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Campania, Sezione Staccata di Salerno, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2020

 

 

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