Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16677 del 03/07/2013

Civile Sent. Sez. 6 Num. 16677 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

SENTENZA
sul ricorso 28060-2011 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,
ope legis;
– ricorrente contro

A.A.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 311/45/2010 della Commissione
Tributaria Regionale di NAPOLI del 21.10.2010,

Data pubblicazione: 03/07/2013

depositata il 26/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza dell’8/05/2013 dal Presidente Relatore Dott.
MARIO CICALA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del

l’estinzione.

Dott. RAFFAELE CENICCOLA che ha concluso per

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia del Territorio ricorre per cassazione avverso la sentenza 311/45/2010 depositata il 26
ottobre 2010, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva rigettato
l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli. La
pronuncia di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di
accertamento con cui l’ Agenzia del Territorio, sollecitata dal Comune di Napoli, aveva provveduto
a variare il classamento di unità immobiliare di pertinenza della contribuente.
La contribuente non si è costituita in giudizio.
L’Agenzia ha rinunciato al ricorso
Pqm
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 8 maggio 2013
Il presidente e r atore

Oggetto: classamento catastale- modifica- motivazione
Reg. Gen. 28060/2011
RICORRENTE: Agenzia del Territorio
INTIMATO: A.A.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA