Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16676 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. II, 16/07/2010, (ud. 26/02/2010, dep. 16/07/2010), n.16676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUINTINO

SELLA 41, presso lo studio dell’avvocato BURRAGATO ROSALBA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DEPILIPPI CLAUDIO

(dello Studio Legale Defilippi & Associati), giusta procura

speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PIETRASANTA in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MANCINI ALFREDO SAVERIO LUIGI,

giusta Delib. Giunta Comunale 7 marzo 2007, n. 60 e giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 37/2006 del GIUDICE DI PACE di PIETRASANTA del

27.5.05, depositata il 06/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che il sig. C.M. propose opposizione a verbale di accertamento di violazione dell’art. 146 C.d.S. (attraversamento di incrocio nonostante la contraria indicazione del semaforo), deducendo lo stato di necessita’ dovendo egli raggiungere sua madre colta da malore;

che l’adito Giudice di pace di Pietrasanta, dopo aver rinviato la prima udienza di comparizione per impedimento dell’opponente, che stava in giudizio personalmente, dovuto a ragioni di salute, alla successiva udienza ha ritenuto non impeditivo il nuovo certificato medico inviato dal C. e, con sentenza, ha respinto l’opposizione osservando che il ricorrente aveva riferito di essere stato informato telefonicamente dal fratello della malattia della madre alle ore (OMISSIS), mentre il verbale era stato elevato alle ore (OMISSIS) dello stesso giorno, ossia prima della telefonata;

che il C. ha quindi proposto ricorso per cassazione per due motivi, cui l’amministrazione comunale intimata ha resistito con controricorso;

che, attivata la procedura camerale ai sensi dell’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per la manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23 si deduce che il Giudice di pace avrebbe dovuto rinviare per impedimento dell’opponente anche la seconda udienza;

che con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione, si lamenta che la sentenza sia basata su una dichiarazione scritta del fratello dell’opponente contenente un evidente refuso: se il giudice avesse reso possibile, rinviando l’udienza, la presenza dell’opponente, l’equivoco sarebbe stato chiarito;

che la complessiva censura, da esaminare unitariamente, e’ manifestamente infondata: la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5 si limita, infatti, a consentire l’emissione di ordinanza di convalida del provvedimento impugnato in caso di assenza ingiustificata dell’opponente o del suo difensore alla “prima udienza”, diversamente dovendosi definire il giudizio nei modi ordinari; nella specie, invece, quella in cui il giudice ha provveduto era la seconda udienza, sicche’ andava, semmai, applicato l’art. 309 c.p.c. considerata l’assenza (non gia’ del solo opponente, bensi’) di tutte le parti (cfr., ex multis, Cass. 4378/2009, 18631/2006); sennonche’ l’opponente non ha posto tale questione, ne’ essa puo’ essere sollevata di ufficio da questa Corte;

che il ricorso va pertanto rigettato; che le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 600,00, di cui 400,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 26 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

 

 

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