Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16676 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 11/06/2021), n.16676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9391-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BURKE & BURKE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO

LOVISOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 19/2011 della COMM. TRIB. REG. LIGURIA,

depositata il 24/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

04/03/2021 dal Consigliere Dott. BALSAMO MILENA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. La società Burke & Burke impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava le somme dovute a titolo di Iva ed Irap, riscontrando violazione in materia di irregolare documentazione di operazioni, omessa registrazione di operazioni imponibili, illegittima detrazione iva e minusvalenza non deducibile ai fini IIDD, contestando quasi tutti i rilievi, tranne l’illegittima detrazione pari a 481,50. La CTP di Genova accoglieva parzialmente il ricorso annullando alcuni rilievi.

2. Proposto appello dalla contribuente, la CTR della Liguria, rilevato che alcuni capi della sentenza di primo grado non erano stati impugnati, accoglieva per il resto il gravame e respingeva l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate.

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, l’amministrazione finanziaria propone ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

Il contribuente resiste con controricorso.

3. Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere presentata dalla società contribuente e l’allegata domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, commi 8, 9 e 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136;

Rilevato che la contribuente ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato che l’Agenzia delle Entrate ha, con apposita nota del 25 gennaio 2021, attestato la regolarità della procedura di definizione e richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere; che, alla luce di tale richiesta, non residuano ragioni per non realizzare immediatamente la ratio legislativa che nella specie è quella di pervenire all’estinzione del processo pendente; che, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, ultimo periodo, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

PQM

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione civile della Corte di cassazione tenuta da remoto, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

 

 

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