Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16676 del 09/08/2016
Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 22/07/2016, dep. 09/08/2016), n.16676
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 8797/2009 R.G. proposto da:
L.R., rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Cundari
del foro di Caserta, elettivamente domiciliato in Roma, Via A.
Fabretti, 8, presso lo studio dell’Avv. Filippo Bove, giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA POLIS S.p.A. (già Gest Line S.p.A.), in persona del
direttore operativo sig. S.A., in virtù di procura
speciale con firma autenticata, rappresentata e difesa dall’Avv.
Antonio Sciaudone, per procura speciale a margine del ricorso, ed
elettivamente domiciliata in Roma, Via Favarelli, 22, presso lo
studio dell’Avv. Arturo Maresca;
– controricorrente, ricorrente incidentale –
e nei confronti di:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 10/49/2009, depositata il 20/02/2009;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22
luglio 2016 dal Relatore Cons. Emilio Iannello;
udito per il ricorrente l’Avv. Renato Labriola;
udito per l’Agenzia delle entrate, controricorrente, l’Avvocato dello
Stato Paola Maria Zerman;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa
SOLDI Anna Maria, la quale ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso e, in subordine, per il rigetto.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che Equitalia Polis S.p.A. con l’unico motivo del proposto ricorso incidentale denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, l’erronea affermazione della giurisdizione del giudice tributario, lamentando che la C.T.R., nel rigettare il motivo di appello incidentale proposto sul punto, non ha tenuto conto del fatto che l’iscrizione ipotecaria impugnata riguardava crediti dell’amministrazione per ragioni extraerariali;
ritenuto che, essendo in tal modo proposta questione di giurisdizione, la causa va rimessa alle Sezioni Unite.
PQM
Rimette la causa alle Sezioni Unite.
Così deciso in Roma, il 22 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016