Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16676 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 22/07/2016, dep. 09/08/2016), n.16676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 8797/2009 R.G. proposto da:

L.R., rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Cundari

del foro di Caserta, elettivamente domiciliato in Roma, Via A.

Fabretti, 8, presso lo studio dell’Avv. Filippo Bove, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA POLIS S.p.A. (già Gest Line S.p.A.), in persona del

direttore operativo sig. S.A., in virtù di procura

speciale con firma autenticata, rappresentata e difesa dall’Avv.

Antonio Sciaudone, per procura speciale a margine del ricorso, ed

elettivamente domiciliata in Roma, Via Favarelli, 22, presso lo

studio dell’Avv. Arturo Maresca;

– controricorrente, ricorrente incidentale –

e nei confronti di:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona dei rispettivi legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 10/49/2009, depositata il 20/02/2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22

luglio 2016 dal Relatore Cons. Emilio Iannello;

udito per il ricorrente l’Avv. Renato Labriola;

udito per l’Agenzia delle entrate, controricorrente, l’Avvocato dello

Stato Paola Maria Zerman;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa

SOLDI Anna Maria, la quale ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso e, in subordine, per il rigetto.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che Equitalia Polis S.p.A. con l’unico motivo del proposto ricorso incidentale denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, l’erronea affermazione della giurisdizione del giudice tributario, lamentando che la C.T.R., nel rigettare il motivo di appello incidentale proposto sul punto, non ha tenuto conto del fatto che l’iscrizione ipotecaria impugnata riguardava crediti dell’amministrazione per ragioni extraerariali;

ritenuto che, essendo in tal modo proposta questione di giurisdizione, la causa va rimessa alle Sezioni Unite.

PQM

Rimette la causa alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, il 22 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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