Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16676 del 06/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 06/07/2017, (ud. 07/03/2017, dep.06/07/2017),  n. 16676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14686/2011 proposto da:

R.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE DI VILLA PAMPHILI, 59, presso lo studio dell’avvocato MARIA

SALAFIA, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale

notarile in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati

ANTONINO SGROI, ENRICO MITTONI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 162/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/04/2011 R.G.N. 65/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MARIA SALAFIA;

udito l’Avvocato LELIO MARITATO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 12.4.2011 la Corte d’appello di Venezia respingeva il gravame di R.M. contro la sentenza di primo grado che aveva respinto l’opposizione avverso il ruolo di cui alla cartella con la quale l’INPS reclamava il pagamento delle somme dovute per contributi omessi in relazione a tre dipendenti agricole, oltre accessori.

A fondamento della sentenza la Corte confermava l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione del credito vantato dall’INPS ritenendo il relativo decorso interrotto con la notifica del verbale di accertamento del 31.3.1998, ancorchè esso non contenesse la quantificazione del credito.

Contro la sentenza ricorre per cassazione R.M. con un motivo illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.. Resiste l’INPS con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo il ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.1219, primo comma c.c. con riferimento all’art. 2943 c.c., comma 4, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la Corte d’appello attribuito efficacia interruttiva della prescrizione al verbale di accertamento INPS redatto il 28.8.1998 e notificato il 31.8.1998 nonostante il generico tenore dello stesso e la mancanza di una intimazione o richiesta fatta per iscritto.

Il motivo è infondato.

2. In ordine all’efficacia interruttiva del verbale di accertamento la sentenza n. 12866/2004 di questa Corte così afferma: “In tema di omissioni contributive, il verbale di accertamento delle suddette omissioni, ritualmente notificato, vale a costituire in mora il contribuente e, ai sensi dell’art. 2943 c.c., ad interrompere il decorso del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute”.

3. La sentenza della Cassazione n. 5681/2006 ha poi chiarito che in tema di atti interruttivi della prescrizione, l’atto di costituzione in mora non è soggetto all’adozione di formule sacramentali e quindi non richiede la quantificazione del credito (che potrebbe essere non determinato, ma solo determinabile), avendo l’esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese; e il relativo accertamento costituisce indagine di fatto, riservata all’apprezzamento del giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità ove immune da errori giuridici e/o vizi logici.

Si tratta di principi che risultano pure richiamati nella più recente sentenza di questa Corte n. 1974/2016.

4.- Nel caso in esame la Corte territoriale ha accertato che il verbale di accertamento notificato alla parte – pur non contenendo la quantificazione del credito – costituiva valido atto in mora ai sensi dei principi sopra identificati, “perchè in esso sono contenuti tutti gli elementi identificativi del debito (obbligo contributivo come OTI per due lavoratrici e obbligo contributivo come OTD per una lavoratrice; indicazione specifica per ciascuna lavoratrice dei periodi, delle giornate omesse e degli imponibili), l’invito a provvedere alla compilazione e trasmissione all’INPS dei modelli di denuncia trimestrale rettificativi per le lavoratrici e i periodi accertati nel verbale e tutti gli elementi per una possibile quantificazione del credito richiesto non essendo necessaria invece la quantificazione”. Esso in effetti conteneva la partita indicazione del periodo, delle giornate e dei minimali contributivi previsti per le lavoratrici non denunciate come operaie agricole e conteneva altresì l’indicazione che contributi e sanzioni sarebbero stati richiesti dall’Ufficio Riscossioni Contributi di Sede.

5.- La pronuncia impugnata rispetta pertanto le norme di diritto sopraindicate e si sottrae anche alle censure in fatto non risultando affetto da alcun vizio logico relativo ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

6.- Il ricorso deve essere quindi respinto. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità come in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2700, di cui Euro 2500 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali ed oneri accessori.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA