Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16675 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/07/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 29/07/2011), n.16675

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14,

presso lo studio dell’avvocato CESAREO GERARDO ROMANO, rappresentato

e difeso dall’avvocato ROSAPEPE ROBERTO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

IAMA INDUSTRIA ACQUE MINERALI AFFINI SRL in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

AQUILEIA 12, presso lo studio dell’avvocato MORSILLO GIUSEPPE, che lo

rappresenta e difende, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 79/2006 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 07/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2011 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

del ricorso, assorbito il secondo motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Montesano sulla Marcellana notificava a I.A.M.A. (Industria Acque Minerali Affini) s.r.l. avvisi di accertamento relativi al mancato pagamento delPICI per gli anni dal 1993 al 1997 in relazione ad immobili di proprietà della società ubicati nel territorio di quel Comune.

La società impugnava gli avvisi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, sostenendo che la classificazione catastale era errata, in quanto tutto il complesso immobiliare era stato considerato di categoria D/2, laddove occorreva distinguere tra la zona alberghiera, così classificabile, e la zona termale e balneare, da inserirsi nella categoria C/5, con conseguente illegittimità degli avvisi, calcolati in base a tale erronea classificazione.

La Commissione, riuniti i ricorsi, dichiarava non dovuti interessi e sanzioni e respingeva nel resto la pretesa della contribuente sul rilievo che la doglianza circa l’errato classamento doveva essere rivolta alla Agenzia del Territorio, rimanendo fermi i valori accertati in mancanza di provvedimento da parte di quella autorità.

La sentenza, n. 136/12/01, passava in giudicato.

Con separato successivo ricorso, la contribuente impugnava il classamento nei confronti della Agenzia del Territorio, e la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno con sentenza n. 123/03 lo accoglieva parzialmente, determinando per parte del complesso immobiliare una rendita, pur sempre nell’ambito della categoria D/2, ma di importo inferiore.

Anche tale sentenza passava in giudicato.

Il Comune provvedeva alla iscrizione a ruolo delle somme di cui agli avvisi di accertamento in conformità alla sentenza della Commissione n. 136/12/01, e notificava la cartella esattoriale.

Avverso la cartella proponeva ricorso la contribuente, eccependo vizi della stessa ed in particolare che era fondata su di una base imponibile errata, in quanto il classamento era stato rideterminato sulla base della sentenza n. 123/03.

Si costituiva il Comune, osservando che le variazioni alle rendite catastali determinate in via giudiziaria avevano effetto a decorrere dall’anno successivo a quello nel corso del quale tali variazioni erano state annotate nei registri catastali, e pertanto non avevano effetto per il passato.

La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno con sentenza n. 83/15/05 accoglieva il ricorso della società ritenendo che la tesi del Comune era applicabile alle ipotesi di variazione di rendita, laddove nel caos concreto era stata attribuita una rendita nuova, valida quindi anche per il passato.

Proponeva appello il Comune, sostenendo in primo luogo che in ordine alla legittimità e congruità delle imposte iscritte a ruolo si era già pronunciata la Commissione Provinciale con la sentenza n. 136/12/01, divenuta irrevocabile. Reiterava nel resto l’assunto di primo grado.

La Commissione Tributaria Regionale della Campania con sentenza n. 79/5/06 in data 17-3-06, depositata in data 7-4-06, respingeva il gravame, ritenendo in via preliminare tardiva ed inammissibile la eccezione di giudicato.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Comune, con due motivi.

La società resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il Comune deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2; art. 345 c.p.c., comma 2; art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c..

Espone che erroneamente la Commissione di secondo grado aveva ritenuto inammissibile perchè tardiva la eccezione del Comune secondo cui sulla legittimità e congruità della determinazione della somma dovute dalla società a titolo di ICI per gli anni in contestazione era già intervenuto giudicato con la sentenza indicata in premessa , la quale aveva statuito che non avendo la contribuente impugnato tempestivamente il classamento effettuato dall’Ufficio del Territorio, la base imponibile da questo derivante e su cui si fondava la pretesa del Comune era valida ed efficace. Di conseguenza, era inopponibile la sentenza intervenuta a seguito di procedimento successivamente instaurato dalla contribuente nei confronti della Agenzia del Territorio, che tale rendita aveva modificato. Sostiene che la eccezione di giudicato anche esterno è rilevabile di ufficio e pertanto ben poteva essere fatta valere anche in appello, stante la espressa disposizione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57. Formula il seguente principio di diritto:

“dica la Corte se nell’ordinamento vige il principio della rilevabilità di Ufficio delle eccezioni, derivando invece la necessità della istanza di parte solo dalla esistenza di una eventuale specifica previsione normativa, e se, di conseguenza, l’esistenza di un giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito.” Con il secondo motivo deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, ovvero se gli immobile della contribuente fossero o meno dotati di rendita catastale nel periodo antecedente alla sentenza n. 123 del 14- 7-03 della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno.

Rileva che sul punto la Commissione si è espressa in questi termini:

“.. nel caso di specie, come puntualmente argomentato dalla contribuente nelle controdeduzioni, trattasi di attribuzione di nuova rendita e non di variazione, per cui non si rende applicabile la disposizione invocata dal Comune di cui alla circolare n. 226/E del 27-11-1997” (circolare ministeriale secondo la quale le variazioni di rendita disposte in via giudiziale hanno effetto dall’anno successivo a quello della iscrizione della variazione nei registri catastali).

Sostiene che la conclusione della Commissione era erronea, in quanto la rendita giudizialmente attribuita non poteva considerarsi nuova in quanto esisteva una precedente rendita.

In ogni caso la motivazione era mancante, in quanto apodittica e tale da non evidenziare l’iter logico- giuridico seguito nella decisione sul punto di ritenere la inesistenza di una rendita precedente.

Nel controricorso, la contribuente contesta la fondatezza degli assunti di controparte.

Il primo motivo è fondato.

E’ infatti “ius receptum” nella giurisprudenza della Corte che la eccezione di giudicato è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in sede di legittimità, e quindi in appello non è soggetto alle limitazioni imposte dal D.Lgs. n. 542 del 1996, art. 57 concernenti il divieto di proposizione di questioni nuove.

Il Giudice infatti è tenuto a pronunciare sulla esistenza di un giudicato esterno, oltre che interno, ogni qualvolta questa emerga dagli atti di causa, comunque prodotti, anche prescindere da espressa istanza di parte (Cass. n. 13916 del 2006, Cass. n. 9512 del 2009).

Nella specie, tra le parti si era formato giudicato sulla pretesa fiscale fatta valere dal Comune nei confronti della contribuente con gli avvisi di accertamento relativi agli anni in contestazione, ritenuti legittimi e congrui quanto all’ammontare di imposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno con la sentenza n. 136/12/01.

Ne deriva che gli stessi avvisi erano divenuti definitivi e pertanto non era esperibile azione contro la cartella che ne ingiungeva il pagamento per motivi di merito riferiti alla legittimità della imposizione.

Occorre infatti rammentare il principio secondo cui “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi è stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto.” (Cass, S.U. n. 13916 del 2009).

Nella specie, l’accertamento della validità e congruità del calcolo della imposta da parte del Comune fondata sul classamento catastale allora vigente attribuito al complesso immobiliare della contribuente avente effetto di giudicato, preclude l’esame della stessa questione sulla base della successiva variazione del classamento, e quindi della rendita, anche ove la contribuente assuma, come nella fattispecie, che tale variazione abbia effetto retroattivo.

La sentenza deve quindi essere cassata.

Il secondo motivo rimane assorbito.

Non essendo necessaria alcuna ulteriore indagine di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

Gli alterni esiti processuali giustificano la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo;

cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA