Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16675 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. II, 16/07/2010, (ud. 26/02/2010, dep. 16/07/2010), n.16675

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 71/2006 del GIUDICE DI PACE di LAGONEGRO del

3/02/06, depositata il 10/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

e’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo del ricorso

e per l’assorbimento degli altri.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Lagonegro ha accolto l’opposizione proposta dalla sig.ra P. A. a verbale di accertamento di violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, elevato il (OMISSIS);

che l’opponente aveva dedotto l’omissione della contestazione immediata e la scarsa visibilita’ della postazione degli accertatori, integrando poi all’udienza detti motivi con la deduzione della mancanza di taratura del dispositivo utilizzato per l’accertamento;

che il giudice ha accolto proprio quest’ultima censura;

che il Ministero dell’Interno ha quindi proposto ricorso per cassazione per quattro motivi, cui non ha resistito l’intimata;

che, attivata la procedura camerale ai sensi dell’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per la manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso e l’assorbimento dei restanti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo di ricorso si muove alla sentenza impugnata la pregiudiziale censura di violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il Giudice di pace accolto l’opposizione per una ragione non dedotta tempestivamente dall’opponente nel ricorso introduttivo del giudizio;

che tale motivo e’ manifestamente fondato;

che infatti il giudizio di opposizione a norma della L. n. 689 del 1981, art. 22 e segg. si configura come giudizio di cognizione, regolato dalla normativa speciale dettata dalla legge citata, il cui oggetto e’ delimitato dai motivi di opposizione, che si pongono come causa petendi del suddetto giudizio e che, a norma dell’art. 22 cit., devono essere proposti al giudice con ricorso entro il termine stabilito a pena di decadenza (ex multis, Cass. 5184/1999, 3130/2002, 6519/2005, 17625/2007), mentre all’udienza davanti al giudice di pace, ai sensi dell’art. 320 c.p.c., e’ consentita la mera puntualizzazione di motivi gia’ formulati, non certo la innovazione dei medesimi attraverso la deduzione di fatti integranti una diversa causa petendi (cfr. Cass. 9987/2003), come invece e’ avvenuto nella specie;

che nell’accoglimento di detto motivo di ricorso restano assorbiti gli altri;

che la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale esaminera’ i soli motivi di opposizione tempestivamente dedotti con il ricorso introduttivo e provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Lagonegro in persona di altro giudicante.

Cosi’ deciso in Roma, il 26 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA