Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16675 del 04/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 04/08/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 04/08/2020), n.16675

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20236-2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LIDIA

CARCAVALLO, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI;

– ricorrente –

contro

G.V., nella qualità di erede di GO.PI.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 362, presso lo

studio dell’avvocato PASQUALE TRANE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCESCO DE BENEDITTIS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10808/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/01/2014 R.G.N. 9689/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato SERGIO PREDEN;

udito l’Avvocato FRANCESCO DE BENEDITTIS.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza dell’11.12.2013 la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’impugnazione proposta dall’Inps avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede che l’aveva condannato al pagamento in favore di Go.Pi., ved. G. (deceduta in corso di causa ed alla quale era succeduto il figlio G.V.), cittadina (OMISSIS) e coniuge superstite di G.V., deceduto nel (OMISSIS), della pensione di reversibilità in regime internazionale liquidata in forza dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia decorrente dal marzo 1984.

2. La Corte territoriale, nel rigettare l’appello dell’INPS fondato sulla considerazione che dal primo novembre 2003 era in vigore altra Convenzione tra Italia e Croazia che richiedeva periodi assicurativi maggiori di quelli coperti dal coniuge deceduto, ha spiegato che, derivando la pensione di reversibilità in questione dalla pensione in regime internazionale del dante causa, liquidata in epoca antecedente alle modifiche del regime convenzionale indicate dall’INPS, una volta ottenuta la liquidazione della prestazione diretta ai sensi della normativa allora in vigore e sulla base del requisito contributivo richiesto dalla medesima, tale prestazione costituiva l’unico dato fermo sulla cui base liquidare la pensione di reversibilità e non poteva essere messo in discussione in ragione delle più rigorose modifiche normative sopravvenute.

3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’Inps con un solo motivo, cui resiste G.V. con controricorso, poi ulteriormente illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con un solo motivo l’istituto ricorrente denunzia la violazione dell’art. 18 della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia in materia di sicurezza sociale, ratificata con L. 27 maggio 1999, n. 167, nonchè la violazione della L. n. 218 del 1952, art. 13 (come modificato ed integrato dalla L. 21 luglio 1965, n. 903, art. 23) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte d’appello affermato il diritto di Go.Pi., ved. G., cittadina (OMISSIS), alla fruizione della pensione di reversibilità in regime internazionale rispetto a quella diretta del coniuge (deceduto nel corso del (OMISSIS)), il quale era stato titolare di trattamento pensionistico liquidato in regime di convenzione internazionale tra Italia e Jugoslavia, che poneva come requisito minimo essenziale per poter procedere alla totalizzazione dei contributi versati in Italia e nella ex Jugoslavia l’avvenuto versamento anche di un solo contributo settimanale, per cui i contributi accreditati in Italia in favore del dante causa della Go., la cui pensione decorreva dal mese di giugno 1979, erano in numero inferiore ad un anno, requisito minimo, questo, richiesto dall’art. 18, u.c., della Convenzione fra Italia e Croazia dell’1.11.2003, ratificata con L. 27 maggio 1999, n. 167, che era, perciò, già in vigore all’epoca del decesso di G.V..

2. Il motivo è infondato, dovendosi dare continuità alla giurisprudenza consolida di questa Corte di cassazione (tra le molte, vd. Cass. n. 6257 del 2019, Cass. n. 27019 del 2018; Cass. 23841 del 2015).

3. Va considerato che, se è vero che dottrina e giurisprudenza (cfr., per tutte, Cass. n. 3300 del 2012 e Cass. n. 21545 del (OMISSIS)) sono sempre state concordi nel ritenere che la pensione di reversibilità è acquisita dal superstite iure proprio e non iure hereditatis, tuttavia ciò non implica che i relativi requisiti amministrativi, contributivi e anagrafici debbano essere riferiti al superstite (il che vanificherebbe le caratteristiche stesse e le finalità della prestazione, per ottenere la quale basta il mero rapporto di coniugio o di parentela) e/o all’assetto normativo in vigore al momento del decesso del pensionato anzichè a quello in cui è stato collocato in quiescenza.

4. Anzi, dal R.D.L. n. 636 del 1939, art. 13, comma 1 e successive modifiche e integrazioni (“Nel caso di morte del pensionato o dell’assicurato, semprechè per quest’ultimo sussistano al momento della morte le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all’art. 9, n. 2, lett. a), b) e c), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che al momento della morte del pensionato o assicurato non abbiano superato l’età di 15 anni o, per gli assicurati appartenenti alla categoria degli impiegati, quella di 18 anni, ovvero siano riconosciuti inabili al lavoro.”) si evince che la pensione di reversibilità spetta sulla base delle condizioni di assicurazione e contribuzione proprie del dante causa al momento del suo collocamento a riposo o, se non ancora titolare di pensione, a quello del decesso, tanto che tale prestazione viene anche definita a “perfezionamento traslato”. La stessa determinazione del quantum del trattamento riservato ai superstiti dipende dall’ammontare della prestazione previdenziale dovuta al de cuius (v. sempre cit. art. 13, comma 1).

5. Ulteriore conferma si desume dalla ratio dell’istituto, mirante a soddisfare esigenze proprie del superstite beneficiario (cfr. Corte Cost. n. 495/93 e n. 195/90, secondo cui la pensione di reversibilità costituisce, per il superstite, una sorta di proiezione di quella funzione di sostentamento che a suo favore svolgeva, quando era in vita, il de cuius); e allora, poichè il rapporto assicurativo è disciplinato dalla legge vigente nel tempo in cui è sorto ed essendo stato il coniuge dell’odierna controricorrente titolare di pensione fin dal 1979 (anche questo è un dato pacifico), trova applicazione la normativa all’epoca vigente, ossia la Convenzione Italia – Jugoslavia stipulata il 14.11.1957 ed entrata in vigore il 1.1.1961, in virtù della quale per la totalizzazione dei contributi versati in Italia e nella ex Jugoslavia basta l’avvenuto versamento anche d’un solo contributo settimanale.

6. Viceversa, rilevano le condizioni amministrative, contributive e anagrafiche regolate dalla normativa in vigore al momento del decesso del de cuius soltanto ove non ancora titolare di pensione (ma non è questo il caso in esame, come si è visto).

7. In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente e si distraggono ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario, cioè dell’avv. Francesco De Benedittis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese nella misura di Euro 4.200,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge, con attribuzione all’avv. Francesco De Benedittis.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2020

 

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