Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16674 del 16/07/2010
Cassazione civile sez. II, 16/07/2010, (ud. 26/02/2010, dep. 16/07/2010), n.16674
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –
contro
L.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 110/2006 del GIUDICE DI PACE di LAGONEGRO del
17/02/’06, depositata il 27/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
e’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dr. DOMENICO IANNELLI,
che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Lagonegro ha accolto l’opposizione proposta dal sig. L.G. a verbale di accertamento di violazione dell’art. 180, comma 8, in relazione all’art. 126 bis C.d.S. (omessa tempestiva comunicazione delle generalita’ del conducente di veicolo con cui era stata commessa violazione dell’art. 142, comma 9, stesso codice), affermando che la Polizia Stradale non poteva inoltrare la richiesta delle generalita’ del conducente prima che fosse stato definito il giudizio di opposizione introdotto dal proprietario del veicolo sulla precedente violazione dell’art. 142 C.d.S.;
che il Ministero dell’Interno, gia’ costituitosi nel giudizio di merito, ha proposto ricorso per cassazione, cui non ha resistito l’intimato;
che, avviata la procedura camerale di cui all’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso per carente narrativa in fatto.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso va disattesa, essendo possibile comprendere il senso delle censure mosse alla sentenza impugnata sulla base dei dati offerti dal ricorrente;
che il ricorso e’ manifestamente fondato sotto il profilo della denunciata violazione di legge;
che, infatti, l’illecito di omessa comunicazione dei dati richiesti dagli organi di polizia ai sensi dell’art. 126 bis C.d.S., comma 2, e dell’art. 180 C.d.S., comma 8, e’ – come giustamente viene sottolineato in ricorso – autonomo rispetto all’illecito presupposto (per l’accertamento del quale, cioe’, la comunicazione e’ richiesta), essendo posto a presidio dell’interesse pubblico, in se’ considerato, all’accertamento degli illeciti, e non essendo correlato alla fondatezza dell’ipotesi di illecito in corso di accertamento: onde sarebbe del tutto ingiustificato vietare la richiesta, da parte degli organi di polizia, di tale comunicazione sino alla definizione dell’accertamento dell’illecito presupposto;
che la sentenza impugnata va pertanto cassata;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito (art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte) con il rigetto dell’opposizione;
che le spese dell’intero giudizio, sia di legittimita’ che di merito, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta dal sig. L. al Giudice di pace; condanna il medesimo sig. L. alle spese processuali, liquidate in Euro 400,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito, quanto al giudizio di legittimita’, e in Euro 400,00 per onorari e diritti, oltre spese prenotate a debito, quanto al giudizio di merito.
Cosi’ deciso in Roma, il 26 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010