Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16674 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 11/01/2016, dep. 09/08/2016), n.16674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26600-2012 proposto da:

IMMOBILOIL SRL, in persona del Presidente del C.d.A. e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO

FRANCIA 178, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA PERSICO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERO MANCUSI

giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI ROMA, in

persona del Direttore ro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 124/2012 della COMM.TRIB.REG. del LAZIO

depositata il 09/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato MANCUSI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’avvocato GENTILI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La società IMMOBILOIL s.r.l. impugnava dinanzi alla C.T.P. di Roma l’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2003, notificatole in data 27.10.08, con cui l’Agenzia delle entrate disconosceva il rimborso IVA di Euro 339.303,00 – già liquidatole ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 3, lett. c), (acquisto beni ammortizzabili) – per difetto della natura imprenditoriale dell’attività esercitata dalla società contribuente, dal momento che essa, costituita in data 28.5.2003, era risultata del tutto priva di dipendenti ed aveva svolto l’unica operazione commerciale di acquisto, in data 30.7.2003, dell’immobile adibito a sede sociale, successivamente locato, in data 1.4.2004, a due società che detenevano parte del suo patrimonio, ad un canone annuo complessivo di 90.000,00 Euro, a fronte di un prezzo di acquisto di Euro 1.699.013,00.

Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso, per difetto di rilevanza del diverso precedente invocato nell’avviso di accertamento (la sentenza n. 2300 del 4.2.2005, pronunciata in relazione a società di mero godimento) e per insussistenza della contestata antieconomicità dell’operazione posta in essere.

La C.T.R. del Lazio accoglieva invece l’appello dell’amministrazione finanziaria, richiamando in generale la ratio della disposizione antielusiva di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis ed osservando, in concreto, che l’assenza di ragioni economiche nell’unica operazione posta in essere avvalorava l’inesistenza del carattere della imprenditorialità, spettando semmai alla contribuente dimostrare l’inerenza dell’acquisto.

Per la cassazione della sentenza d’appello, depositata il 9.5.2012, la società ha proposto ricorso affidato a cinque motivi, corredato da memoria ex art. 378 c.p.c., cui l’agenzia delle entrate ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, la società ricorrente deduce: “Nullità della sentenza – Art. 360 c.p.c., n. 4 – Violazione dell’art. 24 Cost., artt. 101 e 132 c.p.c., nonchè dell’art. 36 L.C. Tributario”, in quanto “la sentenza è stata decisa in data 27.03.2012, come si evince dalla data in calce alla stessa, quindi ben 7 giorni prima che si tenesse l’udienza di discussione del ricorso svoltasi il 3.04.2012, come si rileva dal frontespizio della sentenza e dall’avviso di convocazione”.

1.1. Il motivo non merita accoglimento, in quanto si è palesemente di fronte ad un mero errore materiale, suscettibile semmai di correzione, ma non tale da integrare la radicale sanzione di nullità della sentenza invocata dalla ricorrente.

2. Con il secondo mezzo si lamenta altresì la “Nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c., art. 183 c.p.c., comma 4. Pronuncia ultra petita e in violazione del contraddittorio – Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis – Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”, in quanto “la CTR ha invocato il principio dell’abuso del diritto affermando la antielusività della richiesta di rimborso dell’IVA avanzata dalla Immobiloil, senza che tale eccezione o domanda sia state mai proposte dall’Ufficio”.

3. Analogamente, il terzo motivo denunzia la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 24 Cost., Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4” poichè il giudice d’appello, facendo riferimento all’elusione fiscale, avrebbe applicato un orientamento giurisprudenziale inaugurato solo nel 2009, quando l’operazione contestata risaliva al 2004, epoca in cui “i principi giuridici dell’antielusività e dell’abuso del diritto non erano stati elaborati”.

4. Con il quarto mezzo si deduce, ancora, la “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, Cost., Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”, nel senso che, anche a voler ritenere applicabile il citato art. 37-bis, l’avviso sarebbe nullo perchè non preceduto dalla preventiva richiesta di chiarimenti, prevista a pena di nullità.

4.1. I suddetti motivi, che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente, risultano inammissibili, i primi due anche perchè propongono cumulativamente censure eterogenee (error in iudicando ed error in procedendo) – in contrasto con la tassatività dei motivi di ricorso ed con il consolidato orientamento per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure, (ex plurimis, Cass. 5471/08, 9470/08, 19443/11, 21611/13, 19959/14, 22404/14, 25982/14, 26018/14, 5964/15) – ed in ogni caso tutti per difetto di decisività, poichè il riferimento alla fattispecie elusiva integra solo una ratio aggiuntiva rispetto al nucleo centrale della decisione, rappresentato dalla mancanza di inerenza dell’acquisto immobiliare in contestazione, in quanto “sola ed unica operazione compiuta da società priva di struttura organizzativa (assenza di dipendenti) che ha svolto una sola operazione nei confronti dei soci (locazione agli stessi) all’interno del medesimo gruppo societario”, che è stata ritenuta “priva di ragioni economiche economiche”, avvalorando “l’inesistenza di imprenditorialità della società stessa”.

5. Il quinto ed ultimo mezzo attiene alla dedotta “Nullità della sentenza impugnata ex art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su una delle domande ed eccezioni proposta dalla Immobiloil – Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 in relazione all’art. 112 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione della L. 212 del 2000, art. 10 (Statuto del Contribuente) e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6”, per non essersi pronunciata la C.T.R. sulla domanda subordinata di illegittimità delle sanzioni applicate, asseritamene da disapplicare in ragione della contraddittorietà della condotta dell’Agenzia delle entrate, che avrebbe “prima, dopo approfondita istruttoria, concesso il rimborso e solo successivamente si è ricreduta negandolo e chiedendone la restituzione”.

5.1. In applicazione dell’orientamento di questa Corte per cui “Nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto” (Cass. sez. V, n. 21968/2015; conf. nn. 2125714 e 2313/10), il motivo può essere respinto.

5.2. Invero, pur essendo pacifica l’omessa pronuncia del giudice d’appello sul punto, è evidente l’insussistenza dei presupposti per la disapplicazione delle sanzioni contemplati dalle disposizioni di legge invocate – segnatamente, la L. n. 212 del 2000, art. 10 e il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6 – vertendosi nel caso di specie non già in ipotesi di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della normativa, bensì di disconoscimento di un rimborso Iva all’esito di più attenta verifica, come è consentito all’amministrazione entro i termini di decadenza per il relativo accertamento, tanto che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis contempla a tal fine il rilascio di apposita garanzia prodromica alla liquidazione del rimborso richiesto dal contribuente.

6. In conclusione, il ricorso va respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese in favore della controparte, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibili i restanti e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.260,00 (di cui Euro 300,00 per esborsi), oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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