Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16674 del 06/07/2017
Cassazione civile, sez. lav., 06/07/2017, (ud. 23/02/2017, dep.06/07/2017), n. 16674
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –
Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14478-2011 proposto da:
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, giusta
delega in atti;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI FIRENZE, C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DORA, 1, presso lo
studio dell’avvocato MARIA ATHENA LORIZIO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato SERGIO PERUZZI, giusta delega in
atti;
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLA MADONNINA DEL GRAPPA
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del
Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato
GIANLUCA CAPOROSSI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIULIO
BERNINI, giusta delega in atti;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 122/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 24/02/2011 R.G.N. 399/09;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23/02/2017 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello, che ha concluso per io rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato EMANUELE DEL ROSE per delega verbale Avvocato
ANTONINO SGROI;
udito l’Avvocato MARIA ATHENA LORIZIO;
udito l’Avvocato GIULIO BERNINI;
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Firenze ha rigettato l’impugnazione proposta dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva dichiarato l’illegittimità della pretesa contributiva esercitata nei confronti della Cooperativa sociale “Madonnina del Grappa” sulla base del verbale di accertamento ispettivo del 19.5.2005. Invero, la pretesa dell’Inps nasceva dal fatto che attraverso la suddetta ispezione si era accertato che molti dei soci della stessa cooperativa erano stati associati come persone svantaggiate, ai fini dell’esonero contributivo di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381, art. 4, senza che fosse stata dimostrata tale qualità per il tramite della certificazione dei soggetti pubblici a ciò abilitati.
Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con un motivo.
Resistono con controricorso la Liquidazione coatta amministrativa della Madonnina del Grappa società cooperativa sociale a r.l., in persona del commissario liquidatore pro-tempore il quale deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., nonchè il Comune di Firenze, in persona del suo sindaco pro-tempore.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un solo motivo, proposto per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione alla L. n. 381 del 1991, art. 4, nonchè per erronea valutazione su un punto decisivo della controversia, l’Inps contesta la decisione impugnata assumendo che incombeva sulla datrice di lavoro, che pretendeva il beneficio contributivo in esame, l’onere di provare il fatto costitutivo del relativo diritto, ma che ciò non era avvenuto, in quanto non era stato superato il rilievo della riscontrata assenza totale di certificazione della qualità di persone svantaggiate per cinquantaquattro soci lavoratori ai fini dell’esonero contributivo oggetto di causa.
Il ricorso è fondato.
Invero, la L. 8 novembre 1991, n. 381, art. 4, comma 2 (disciplina delle cooperative sociali) stabilisce che “La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza”.
Orbene, questa Corte ha avuto già modo di affermare in diverse occasioni il principio secondo il quale in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull’impresa che vanti il diritto al beneficio l’onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (v. Cass. sez. lav. n. 14130 dell’1.10.2002, n. 19262 del 16.12.2003, n. 5137 del 9.3.2006, n. 16351 del 24.7.2007, n. 21898 del 26.10.2010 e Sez. Un. n. 6489 del 26.4.2012);
Nella fattispecie non vi è dubbio che è risultata incontestata la circostanza che gli ispettori dell’Inps avevano verificato la totale assenza di certificazione per cinquantaquattro soci lavoratori, avendo la difesa dell’istituto evidenziato che tale situazione era stata ammessa dalla stessa cooperativa nel momento in cui aveva asserito (pag. 9 del ricorso di accertamento negativo del 29.6.2005) l’impossibilità (fatta eccezione per 15 certificati) di produrre la certificazione in esame in quanto oggetto di sequestro penale. Tra l’altro anche nel presente giudizio la difesa della controricorrente si limita a sostenere che poteva ritenersi sufficiente, ai fini dell’esonero contributivo spettante per le persone svantaggiate, il possesso della certificazione attestante la condizione di immigrato non abbiente (indigente) rilasciata dagli uffici del Comune di Firenze. Tuttavia, tale obiezione non supera il dato di fondo rappresentato dalla mancata dimostrazione per un consistente numero di soci, attestato nel verbale ispettivo, della qualità di persone svantaggiate, specificatamente individuate dalla norma summenzionata, attraverso l’apposita certificazione rilasciata a tal fine dalla pubblica amministrazione.
Infatti, la citata L. n. 381 del 1991, art. 4, comma 1 prevede che Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 21, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita, con il Ministro dell’interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dal citato D.Lgs.C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, art. 18, e successive modificazioni.
Pertanto, il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza va cassata, con rinvio del procedimento alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione che verificherà il numero esatto delle posizioni lavorative per le quali spettava l’esenzione contributiva in esame, nonchè l’esatta entità di quest’ultima. La stessa Corte provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2017