Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16674 del 03/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 16674 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso 25659-2011 proposto da:
SOCIETA’

ELBO

LTD

in

persona

dei

legali

rappresentanti, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PRINCIPESSA CLOTILDE 7 (Studio tonucci & Partners),
presso lo studio dell’avvocato TONUCCI MARIO,
rappresentata e difesa dagli avvocati GHEDINI IPPOLITA
LUISA, SCARPA CARLO, CAMPANER CLAUDIO, giusta procura
per atto notaio Tammy W. Seymour in Cayman Islands, in
data 4.10.2011, che viene allegata in atti;
– ricorrente contro

ARCTURURS INVESTORS BVI LTD,
BOCCALETTI GIANNI ed HELGA GEB. HOECK IN BOCCALETTI,
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA;

Data pubblicazione: 03/07/2013

- intimati –

avverso la sentenza n. 1162/2011 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA del 20.4.2011, depositata il 12/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 07/05/2013 dal Consigliere Relatore

E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. IGNAZIO PATRONE che si riporta alla relazione
scritta.

Dott. MARIA ACIERNO.

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis cod. proc. civile ordine al
procedimento civile iscritto al R.G. 25659 del 2011;

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione Elbo Ltd, affidandosi ad un unico motivo, con il quale
censura la violazione dell’art. 221 c.p.c. e degli artt. 1362 e 1367 c.c., nonché il vizio di motivazione, in
quanto il giudice di secondo grado non ha provveduto ad accertare se, in considerazione del contenuto
e dell’oggetto della procura generale, la parte attrice volesse attribuire ai propri difensori, con la
riferita procura ad litem anche lo specifico potere di proporre la querela di falso ai fini e per gli effetti
di cui all’art. 221 c.p.c.
Ritenuto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, la sottoscrizione dell’atto ad opera
della parte personalmente o a mezzo di procuratore speciale costituisce un requisito d’ammissibilità
della querela di falso (ex multis Cass. 5040 del 2005; 7235 del 2006) e che non soddisfa tale
presupposto la procura rilasciata al difensore per il giudizio nel quale è stato prodotto il documento,
di cui si vuole fare dichiarare la falsità;
che, ove si condividano i predetti rilievi, il ricorso deve essere respinto”.
Ritenuto che il Collegio aderisce senza rilievi alla relazione;
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 maggio 201
res . de e

“La Corte d’Appello di Venezia con sentenza n. 1162 del 2011 ha respinto l’appello proposto da Elbo
Ltd, confermando la sentenza di primo grado, sul rilievo pregiudiziale che la querela di falso, proposta
in via incidentale, non era stata proposta né dalla parte personalmente né da un procuratore munito di
idonea procura speciale, risultando sottoscritta dal difensore cui era stata rialsciata generica procura
ad lite nel giudizio principale;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA