Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16673 del 16/07/2010
Cassazione civile sez. II, 16/07/2010, (ud. 26/02/2010, dep. 16/07/2010), n.16673
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LA MARMORA
8, presso lo studio dell’avvocato PONTICIELLO EMILIO, che lo
rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’AVVOCATURA
COMUNALE, rappresentato e difeso dall’avvocato CECCARANI BRUNO,
giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 10188/2006 del GIUDICE DI PACE di ROMA del
19.1.06, depositata il 23/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. DE CHIARA Carlo;
udito per il ricorrente l’Avvocato Emilio Ponticiello che si riporta
agli scritti;
E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO
IANNELLI che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Roma ha respinto l’opposizione proposta dal sig. S.E. a ordinanze ingiunzioni comunali emesse per avere l’opponente aperto un esercizio pubblico prima di avere ottenuto la prescritta autorizzazione e per non avere, una volta ottenutala, osservato l’orario di chiusura, motivando con la considerazione che il S. non aveva a suo tempo impugnato i verbali di contestazione delle infrazioni;
che il sig. S. ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi di censura, cui l’amministrazione intimata ha resistito con controricorso;
che il ricorrente ha anche presentato memoria;
che, avviata la procedura camerale di cui all’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso per carente narrativa in fatto.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso va disattesa, essendo comunque possibile comprendere il senso delle censure mosse alla sentenza impugnata sulla base dei dati offerti nella esposizione dei motivi di ricorso;
che il ricorso e’ manifestamente fondato quanto al suo secondo motivo, con il quale viene censurata, per violazione di legge, la ratio della decisione consistente nell’omessa impugnazione dei verbali di contestazione a base delle ordinanze ingiunzioni opposte;
che in materia di sanzioni amministrative pecuniarie, infatti, soltanto l’ordinanza ingiunzione, quale atto che determina l’incisione della sfera giuridica dell’intimato, e’ soggetta ad opposizione ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 e segg. non anche il verbale di contestazione dell’illecito, meramente propedeutico all’ordinanza, salvo che si tratti di violazioni dal codice delle strada (cfr., per tutte, Cass. S.U. 16/2007);
che nell’accoglimento della predetta censura resta assorbito l’esame dei restanti motivi di ricorso;
che la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si’ atterra’ al principio di diritto sopra enunciato e provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Roma in persona di altro giudicante.
Cosi’ deciso in Roma, il 26 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010