Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16673 del 06/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 06/07/2017, (ud. 19/01/2017, dep.06/07/2017),  n. 16673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4835-2014 proposto da:

G.N. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO FUSILLO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato INGO WIELANDER,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFAN THURIN,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 600/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 04/12/2013 R.G.N. 205/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito l’Avvocato FEDERICA MANZI per delega verbale Avvocato LUIGI

MANZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.N. chiese di accertare che dal 1977 e fino alla morte della madre, avvenuta nel (OMISSIS), egli aveva svolto attività di collaboratore familiare ai sensi dell’art. 230 bis c.c., nel “maso chiuso” (OMISSIS), nonchè il vantato diritto ad un adeguato mantenimento secondo le condizioni patrimoniali della famiglia, che non gli era stato concesso nella misura dovuta, ed alla partecipazione agli utili dell’impresa familiare, e ciò nella misura di almeno 130.954,41 Euro, con conseguente condanna della sorella, succeduta alla madre, a corrispondergli quanto sopra, oltre rivalutazione ed interessi.

Gli aditi giudici di merito avevano, però, ritenuto che ogni suo diritto fosse prescritto, essendo decorso il quinquennio di cui all’art. 2948 c.c., n. 5. La Corte territoriale, inoltre, non aveva riconosciuto valore interruttivo della prescrizione alla missiva dell’otto aprile 1999, prodotta dall’attore.

Avverso la sentenza n. 7/2005, depositata il sette novembre 2005, pronunciata dalla Corte di Appello, sezione distaccata di Bolzano, il G. propose ricorso per cassazione, affidato a due motivi: con il primo criticando l’applicazione, in via analogica, ai crediti derivanti dall’impresa familiare4ltermine di prescrizione quinquennale; con il secondo dolendosi della valutazione, con la quale alla suddetta missiva non era stato attribuito valore interruttivo della prescrizione.

Questa Corte con sentenza n. 20273 del 23 giugno – 27 settembre 2010 cassava l’impugnata decisione di merito, con rinvio alla Corte di Appello di Venezia, anche per le spese, accogliendo il suddetto primo motivo, dichiarando inammissibile il secondo ed affermando il seguente principio di diritto: “I crediti del lavoratore familiare al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e alla partecipazione agli utili dell’impresa familiare si prescrivono in dieci anni”, giacchè in relazione ad essi deve trovare applicazione, in assenza di una diversa disposizione, la regola generale stabilita dall’art. 2946 c.c..

Riassunto il giudizio da G.N., che chiedeva ed otteneva pure sequestro conservativo dei beni di G.M. sino alla concorrenza di 150mila Euro, con sentenza n. 600 in data tre ottobre/quattro dicembre 2013, notificata il 19 dicembre 2013, la Corte di Appello di Venezia dichiarava l’intervenuta prescrizione a tutto il 16 gennaio 1994 della domanda di credito per il mantenimento e la rigettava in relazione al periodo successivo, non coperto da prescrizione, rigettando altresì la domanda di partecipazione agli utili dell’impresa, revocando inoltre il sequestro conservativo concesso con ordinanza del 21 giugno 11, infine compensando per intero tutte le spese di lite.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello ha proposto ricorso per cassazione G.N. (atto spedito a mezzo posta il 12-02-14, pervenuto a destinazione nei successivi giorni 13 e 14), affidato a TRE motivi, cui ha resistito G.M.I. mediante controricorso, di cui alla ricevuta di spedizione a mezzo posta in data 24-03-2014 (pervenuta a destinazione il successivo 27).

La sola controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente si è doluto della falsa ed erronea applicazione delle norme sulla valutazione delle prove e della loro ammissibilità (artt. 115 e 166, nonchè art. 421 c.p.c. e artt. 2697 e 2721 nonchè artt. 2727 e ss. c.c.), oltre che di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, ossia l’ammissibilità delle avanzate richieste istruttorie.

Con il secondo il G. ha denunciato falsa ed erronea applicazione degli artt. 384 e 394 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ossia sulla necessità di ulteriori accertamenti in fatto, ravvisata dalla succitata precedente sentenza di questa Corte n. 20273/2010, mediante cassazione con rinvio della pronuncia a suo tempo impugnata.

Infine, con il terzo ed ultimo motivo è stata dedotta la falsa ed erronea applicazione delle norme di diritto rise. omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa la statuizione sulle spese di lite, siccome ingiustamente compensate.

Questa Corte giudica fondata la prima censura ed assorbite le altre nei seguenti termini, tenuto conto di quanto complessivamente dedotto con il ricorso di G.N., indubbiamente sufficiente ex artt. 366 e 369 c.p.c..

Invero, la Corte veneziana con la sentenza de qua, dopo aver brevemente percorso lo svolgimento del processo, riportando tra l’altro le conclusioni delle parti, ivi comprese quelle istruttorie del ricorrente, ha osservato, sulla scorta della richiamata giurisprudenza che il principio della sospensione della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro non assistito dalla garanzia della stabilità non trovava applicazione per l’impresa familiare. Di conseguenza, andava dichiarata l’intervenuta prescrizione a tutto il 29 gennaio 1994 (notifica del ricorso introduttivo del giudizio in data 30-012004) del diritto al credito per il mantenimento, restando perciò escluso il successivo arco temporale dal 30 gennaio 1994 sino al 20 ottobre 1996, data questa di decesso della madre di G.N., la cui pretesa tuttavia, commisurata alle retribuzioni dovute per prestazioni di lavoro subordinato, non poteva utilizzarsi in tema dì partecipazione all’impresa familiare. Inoltre, i capitoli di prova formulati dall’attore risultavano generici ed inammissibili in tema di mantenimento, che rimettevano alla descrizione, alla specificazione ed all’indicazione del teste il modo, la maniera e gli orari della prestazione lavorativa e comunque descrivevano in modo del tutto approssimativo il presunto apporto dato dal N. all’impresa familiare. Quanto poi al vantato diritto alla partecipazione agli utili, secondo la Corte territoriale, la parte interessata doveva offrire elementi di prova della loro esistenza al momento della cessazione dell’impresa familiare, non potendo soddisfare il proprio onere con la mera richiesta di consulenza tecnica come nel caso esaminato.

Orbene, avuto riguardo al complesso delle censure formulate dal ricorrente, va ricordato quanto richiamato dalle Sezioni unite civili di questa Corte con la motivazione della recente sentenza n. 14916 in data 15 dicembre 2015/20 luglio 2016: “…Le forme degli atti, cioè, sono prescritte al fine esclusivo di conseguire un determinato scopo, coincidente con la funzione che il singolo atto è destinato ad assolvere nell’ambito del processo, e così, in definitiva, con lo scopo ultimo del processo, consistente nella pronuncia sul merito della situazione giuridica controversa: che il principio del “giusto processo”, di cui all’art. 111 Cost. ed all’art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, comprenda, tra i valori che intende tutelare (oltre alla durata ragionevole del processo, all’imparzialità del giudice, alla tutela del contraddittorio, ecc.), il diritto di ogni persona ad un “giudice” che emetta una decisione sul merito della domanda ed imponga, pertanto, all’interprete di preferire scelte ermeneutiche tendenti a garantire tale finalità, costituisce affermazione acquisita nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., sez. un., nn. 15144 del 2011, 17931 del 2013, 5700 del 2014, nonchè Cass. nn. 3362 del 2009, 14627 del 2010, 17698 del 2014, 1483 del 2015), anche alla luce di quella della Corte EDU, la quale ammette limitazioni all’accesso ad un giudice solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (v., tra altre, Omar c. Francia, 29 luglio 1998; Bellet c. Francia, 4 dicembre 1995), ponendo in rilievo la esigenza che tali limitazioni siano stabilite in modo chiaro e prevedibile (v., ad es., Faltejsek c. Rep. Ceca, 15 agosto 2008)….”.

In tale chiave di lettura vanno, dunque, esaminate le censure mosse dal ricorrente, che, indipendentemente da quanto ivi rubricato dalla parte, denunciano in effetti errores in procedendo rilevanti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione a formalistiche applicazioni della normativa processuale, che hanno di fatto impedito all’attore di ottenere una pronuncia di merito in ordine a quanto richiesto con ricorso risalente agli anni 2003/2004, ciò almeno per quanto concerne il diritto vantato non dichiarato prescritto.

Ne deriva che ben può questa Corte esaminare direttamente gli atti per verificare la corretta applicazione delle norme di carattere processuali applicate, che hanno precluso una decisione di merito su quanto invocato dall’attore. Ed in tale contesto appaiono giustificate le doglianze del ricorrente, laddove ha lamentato la mancata ammissione dell’articolata prova testimoniale, connessa funzionalmente alla invocata c.t.u., che non poteva quindi avere mera finalità esplorativo-probatoria.

A tal riguardo, va richiamato l’orientamento di questa Corte, secondo cui in materia di prova testimoniale, poichè nel rito del lavoro i fatti da allegare devono essere indicati in maniera specifica negli atti introduttivi, affinchè le richieste probatorie rispondano al requisito di specificità è sufficiente indicare, quale oggetto dei mezzi di prova, i fatti inizialmente allegati, senza necessità di riformulazione in capitoli separati, fermo restando che il giudice di merito, nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 421 c.p.c., può assegnare alle parti un termine per rimediare alle irregolarità rilevate nella suddetta capitolazione, sicchè la parte decade dal diritto di assumere la prova solo nell’ipotesi di mancata ottemperanza a tale invito nel termine fissato (Cass. lav. n. 19915 del 05/10/2016. Conformi id. 17/04/2003, n. 6214, 28 luglio 2010 n. 17649, 20/01/2005 n. 1130, 21/08/2004, n. 16529.

Analogamente, vds. Cass. 1 civ. n. 4708 del 25/02/2011: poichè i fatti da allegare devono essere indicati in maniera specifica negli atti introduttivi, affinchè le richieste probatorie rispondano al requisito di specificità, è sufficiente indicare come mezzi di prova i fatti allegati a fondamento delle pretese iniziali, senza necessità di riformularli separatamente come capi di prova.

Cfr. altresì Cass. lav. n. 20693 del 03/06/ – 14/10/2015, che giudicava verosimile la tesi del ricorrente che peraltro intende provare la circostanza di fatto indicata, di modo che non si ravvisavano ragioni sufficienti per privare il ricorrente della possibilità di provare in sede giudiziaria le proprie pretese, come garantito in via generale dall’art. 24 Cost. ed in una visuale più ampia dall’art. 6 della CEDU, nonchè dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

V. ancora Cass. 2 civ. n. 26058 del 20/11/2013, secondo cui la regola di cui all’art. 244 cod. proc. civ., la quale stabilisce che la prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare – e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna deve essere interrogata – va coordinata con il principio della nullità a rilevanza variabile enucleabile dall’art. 156 c.p.c., comma 2, in base al quale la nullità può essere pronunciata solo quando l’atto manchi dei requisiti di forma-contenuto indispensabili al raggiungimento dello scopo. Cfr. pure Cass. lav. n. 4180 del 21/03/2003, secondo cui nel rito del lavoro, dove per la particolare natura dei rapporti controversi il principio dispositivo va contemperato con quello di ricerca della verità materiale, la norma di cui all’art. 244 cod. proc. civ. va interpretata alla luce del disposto dell’art. 421 cod. proc. civ., sui poteri officiosi del giudice del lavoro, e dell’art. 420 cod. proc. civ. sulla funzione integrativa del libero interrogatorio, sicchè, quando i fatti materiali siano compiutamente enunciati nel ricorso introduttivo del giudizio, il giudice non può rigettare la richiesta di prova testimoniale sol perchè i fatti non sono capitolati a norma dell’art. 244 cod. proc. civ.. Conforme: Cass. 3 civ. n. 1021del 19/01/2006.

Parimenti, v. Cass. sez. un. civ. n. 11353 del 17/06/2004: nel rito del lavoro, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., l’esercizio del potere d’ufficio del giudice, pur in presenza di già verificatesi decadenze o preclusioni e pur in assenza di una esplicita richiesta delle parti in causa, non è meramente discrezionale, ma si presenta come un potere – dovere, sicchè il giudice del lavoro non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull’onere della prova, avendo l’obbligo – in ossequio a quanto prescritto dall’art. 134 cod. proc. civ., ed al disposto di cui all’art. 111 Cost., comma 1, sul “giusto processo regolato dalla legge” – di esplicitare le ragioni per le quali reputi di far ricorso all’uso dei poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una delle parti, ritenga, invece, di non farvi ricorso. Nel rispetto del principio dispositivo, tuttavia, i poteri istruttori non possono in ogni caso essere esercitati sulla base del sapere privato del giudice, con riferimento a fatti non allegati dalle parti o non acquisiti al processo in modo rituale, dandosi ingresso alle cosiddette prove atipiche, ovvero ammettendosi una prova contro la volontà delle parti di non servirsi di detta prova o, infine, in presenza di una prova già espletata su punti decisivi della controversia, ammettendo d’ufficio una prova diretta a sminuirne l’efficacia e la portata. Conforme Sez. lav. n. 7543 del 30/03/2006 Cfr. ancora Cass. lav. n. 13753 del 22/07/2004, secondo cui nel rito del lavoro, ai fini della ammissibilità della prova testimoniale è sufficiente che siano stati articolati i capitoli di prova e siano stati indicati i testimoni da escutere, mentre non è richiesto a pena di inammissibilità che venga precisato in ordine a quali capitoli i singoli testimoni sono chiamati a deporre, presumendosi che, in difetto di specificazione, ognuno di essi potrà rispondere su tutte le circostanze dedotte, e non ostando alla ammissibilità della prova neppure il fatto che i capitoli di prova non siano separati dalla narrativa in fatto e numerati, qualora l’articolazione della narrativa si componga di capitoli separati nei quali vengono schematicamente ed analiticamente indicati i fatti su cui la domanda si fonda).

Dunque, riassumendo, i fatti di causa risultano indubbiamente enunciati in modo specifico nel ricorso introduttivo del giudizio, ex art. 414 c.p.c., riguardo al quale si è instaurato rituale contraddittorio nel merito delle pretese azionate, siccome confermato del resto dall’assenza di ogni questione di nullità sul punto, alla luce altresì delle precedenti vicende processuali, tra cui la surriferita cassazione con rinvio n. 20273/10, con l’indicazione anche delle relative circostanze di tempo. Ne deriva che non appaiono conferenti le ragioni per le quali non è stato ammesso il richiesto mezzo istruttorio (cfr. inoltre Cass. lav. n. 12642 del 28/08/2003, secondo cui l’esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre deve ritenersi soddisfatta se, ancorchè non precisati in tutti i loro minuti dettagli, i fatti stessi siano esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllare l’influenza e la pertinenza della prova offerta e per mettere in grado la parte contro la quale essa è diretta di formulare un’adeguata prova contraria, dal momento che l’indagine sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante va condotta non soltanto alla stregua della letterale formulazione dei capitoli medesimi, ma anche ponendo il loro contenuto in relazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni dei contendenti, nonchè tenendo conto della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ai testi, ai sensi dell’art. 253 cod. proc. civ., affidata alla diligenza del giudice istruttore e dei difensori. Conformi tra le altre Cass. 3 civ. n. 25013 del 10/10/2008, nonchè 1 civ. n. 3716 del 30/05/1983).

Quindi, l’impugnata sentenza, che non ha ritenuto di ammettere la prova testimoniale sulle undici circostanze di fatto riportate nella stessa pronuncia e corrispondenti alle medesime, riprodotte con il ricorso per cassazione unitamente a tutti gli altri elementi fattuali, ivi pure ampiamente allegati, va cassata perchè non conforme ai succitati principi di diritto, cui dovrà attenersi invece il giudice di rinvio ex artt. 383 e 384 c.p.c. per accertare debitamente nel merito la fondatezza o meno delle pretese creditorie azionate dal G., nei limiti in cui non opera la prescrizione, ormai in parte accertata definitivamente (con pronuncia coperta dal giudicato interno, formatosi per mancata impugnazione sul punto), sicchè all’esito sarà altresì valutabile, sulla scorta degli elementi debitamente acquisiti, l’esigenza di disporre apposita c.t.u. allo scopo di verificare, se ed in quali termini, spetti la partecipazione agli utili rivendicata da parte

attrice e quanto altro dalla stessa richiesto.

PQM

 

la Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiarando assorbiti il secondo ed il terzo. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Appello di Trento, anche per le spese di questo ulteriore giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2017

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