Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16672 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/07/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 29/07/2011), n.16672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – rel. Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.R., C.F., D.M.T.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 543/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 20/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2011 dal Presidente e Relatore Dott. MARCO PIVETTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato D’ASCIA, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come si legge nella sentenza impugnata, C.F. e R. e D.M.T. impugnarono con atti distinti l’avviso di rettifica parziale n. 831649/2000 con cui l’ufficio IVA di Palermo, a seguito di una verifica fiscale della Guardia di finanza, aveva rettificato la dichiarazione IVA annuale del 1995 presentata dalla “società eredi di C.V.” (così nella sentenza impugnata).

Dalla verifica era emerso che l’impresa aveva utilizzato quattro conti correnti bancari (nonostante che dai libri contabili apparisse che tutte le transazioni erano avvenute per contanti) e che gli accreditamenti superavano di L. 1.780.778927 i ricavi dichiarati e dovevano quindi ritenersi imputabili a cessioni non fatturate, con conseguente evasione dell’IVA per L. 338.347997 e che i prelevamenti superavano di L. 1.633.192.414 gli acquisti contabilizzati, con conseguente evasione dell’IVA per L. 310.306.559.

A fondamento della proposta opposizione, i contribuenti eccepirono la nullità dell’atto per illegittima acquisizione di prove da parte della Guardia di finanza, con violazione dell’art. 220 della disp. att. c.p.p.; “violazione del diritto di difesa in quanto in quello stesso giorno la Guardia di finanza aveva emesso due distinti verbali e dall’atto impugnato non si capiva quale dei due fosse stato posto a base dei rilievi mossi dall’ufficio; illegittimità dell’accertamento motivato per relationem e non concludenza degli elementi presuntivi utilizzati dall’ufficio; violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7;

in trasmissibilità delle sanzioni pecuniarie agli eredi;

infondatezza nel merito delle riprese effettuate.

I ricorsi vennero accolti in toto dalla Commissione tributaria provinciale. Le relative sentenze vennero appellate dall’Agenzia delle entrate. La Commissione tributaria regionale, riuniti gli appelli, li respinse, osservando che in atti vi erano tre processi verbale di contestazione i quali, benchè distinti costituivano in realtà un unicum. Il primo di essi era siglato in ogni foglio presumibilmente da C.V., il secondo era sottoscritto dal medesimo, il terzo dai tre contribuenti. Secondo la sentenza impugnata questi tre processo verbale di contestazione avrebbero dovuto essere comunicati contestualmente e tutti allegati all’avviso di accertamento. In mancanza di che veniva violato il diritto di difesa dei contribuenti e l’avviso era quindi nullo.

L’Agenzia delle entrate, con ricorso tempestivamente notificato (la notifica è stata richiesta il 6 novembre ed il giorno precedente era domenica) ha proposto ricorso per cassazione, denunziando violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 56, nonchè vizio di motivazione.

Il ricorso è manifestamente fondato. L’avviso di rettifica era basato esclusivamente sugli accertamenti riprodotti nel processo verbale di contestazione datato 29 settembre 2000, allegato all’avviso di accertamento. Comunque anche gli altri due processi verbali – come risulta dalla stessa sentenza impugnata – erano stati comunicati al ricorrente e da essi sottoscritti. La ratio decidendi della pronunzia impugnata non ha quindi alcun fondamento nè fattuale nè giuridico mentre è attualmente e giuridicamente illogica l’affermazione secondo cui la controversia sarebbe incomprensibile in quanto ridotta ai soli accreditamenti e prelevamenti bancari.

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio ad altra sezione della medesima Commissione tributaria regionale per l’esame del merito della pretesa tributaria riportata nell’avviso impugnato.

P.Q.M.

– Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione distaccata di Latina, per l’esame nel merito della pretesa tributaria oggetto dell’avviso impugnato nonchè per la pronunzia sulle spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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