Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16672 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. II, 16/07/2010, (ud. 26/02/2010, dep. 16/07/2010), n.16672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.B.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO

9, presso lo studio dell’avvocato SPALLINA BARTOLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato BONACCORSO SALVATORE, giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PALERMO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 11323/2005 del GIUDICE DI PACE di PALERMO del

21.12.05, depositata il 28/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Palermo ha respinto l’opposizione proposta dal sig. D.B.D. a verbale di accertamento di violazione dell’art. 22 C.d.S. (esercizio di accesso carrabile senza autorizzazione), osservando che l’opponente non aveva provato che la strada era privata e risultando che invece la stessa era pubblica;

che il sig. D.B. ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi di censura, cui non ha resistito l’amministrazione intimata;

che, avviata la procedura camerale di cui all’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per la manifesta fondatezza del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, si lamenta che il Giudice di pace non si sia pronunciato sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’opponente, il quale aveva dedotto di non poter essere destinatario della contestazione e autore dell’illecito, non essendo proprietario dell’immobile;

che il motivo e’ fondato, trovando la dedotta omissione di pronuncia riscontro negli atti di causa;

che con il secondo motivo, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, la sentenza impugnata viene censurata perche’:

a) l’onere di provare la natura pubblica della via gravava sull’amministrazione, che pero’ non aveva ottemperato ad esso, essendo rimasta contumace senza neppure depositare i documenti dovuti ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23;

b) il Giudice di pace ha comunque errato in diritto affermando la natura pubblica della via sulla base di elementi non significativi:

avrebbe dovuto, invece, accertare un fatto o atto idoneo a trasferire la proprieta’ in favore del Comune;

c) la planimetria su cui si e’ basato il Giudice di pace – quella, cioe’, allegata al piano regolatore – non era idonea, perche’ comprendeva anche strade ancora da realizzare, e il giudice non ha tenuto conto della concessione edilizia rilasciata ai costruttori della villa servita dall’accesso carrabile in questione, che appunto parla di “sede stradale futura”;

che le censure sub a) e b), da esaminare congiuntamente data la loro connessione, non possono essere, accolte, trovando applicazione la presunzione iuris tantum di pubblicita’ prevista dalla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 22, comma 3, all. F, a mente del quale “nell’interno delle citta’ e dei villaggi fanno parte delle strade comunali, le piazze gli spazi e i vicoli ad essi adiacenti ed aperti sul suolo pubblico, restando ferme le consuetudini, le convenzioni esistenti e i diritti acquisiti”; con la conseguenza che, senza bisogno di prova in senso confermativo da parte della p.a., in difetto di prova contraria fornita dall’opponente circa l’esistenza di convenzioni che attribuiscano la proprieta’ dell’area a soggetti diversi dal comune o di consuetudini locali che ne escludano la demanialita’, il giudice chiamato a decidere sulla opposizione avverso l’irrogazione di sanzione amministrativa non puo’, in ogni caso, ritenere la natura privata dell’area medesima (Cass. 17338/2007);

che e’ invece fondata la censura sub e), essendo effettivamente prive di risposta, nella motivazione della sentenza impugnata, le decisive questioni poste dal ricorrente;

che resta assorbito il terzo motivo di ricorso, con cui, denunciando violazione dell’art. 2967 c.c. e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, si deduce che il verbale non poteva essere confermato anche nella parte in cui prevedeva la rimessione in pristino del marciapiedi non esistendo la prova che il Comune avesse realizzato un marciapiedi e la prova testimoniale contraria essendo stata immotivatamente non ammessa dal giudice;

che conseguentemente la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale provvedera’ sull’eccezione di difetto di legittimazione dell’opponente e motivera’ sui punti di cui alla censura sub c) del ricorso, sopra indicati;

che il giudice di rinvio provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

PQM

LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso e, nei sensi di cui in motivazione, il secondo; dichiara assorbito il terzo; cassa in relazione alle censure accolte la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Palermo in persona di altro giudicante.

Cosi’ deciso in Roma, il 26 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

 

 

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