Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16672 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2021, (ud. 03/03/2021, dep. 11/06/2021), n.16672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8797-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AUTOURTITI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 43,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO LOVISOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 89/2012 della COMM. TRIB. REG. LIGURIA,

depositata il 26/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/03/2021 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. La società Autourtiti srl impugnava l’avviso di accertamento notificatole dall’Agenzia delle Entrate con il quale riprendeva a tassazione l’Iva ritenuta indebitamente detratta per l’anno 2007 in relazione alla cessione di autoveicoli nuovi in sospensione di imposta in assenza dei presupposti in favore di tre imprese considerate società cartiere.

La CTP di Genova accoglieva il ricorso con sentenza che veniva appellata dall’amministrazione finanziaria.

La CTR della Liguria lo respingeva evidenziando la carenza degli elementi probatori a supporto del dedotto coinvolgimento della società contribuente nella contestata operazione e la presenza di indizi quali i riscontri bancari che attestavano l’avvenuto pagamento e le riscossioni nonchè la congruità dei ricarichi operati dall’ente.

2. Avverso la sentenza n. 1536/2011 depositata il 26 settembre 2012, l’amministrazione finanziaria propone ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

L’ente contribuente resiste con controricorso.

2. Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere presentata dalla parte contribuente, la quale il 23 maggio 2019 aveva presentato istanza di sospensione del processo avendo proposto domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, commi 8, 9 e 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione;

3. Vista l’istanza con la quale l’Agenzia delle Entrate da atto della regolare definizione della controversia, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio; che, alla luce di detta istanza, non residuano ragioni per non realizzare immediatamente la ratio legislativa che nella specie è quella di pervenire all’estinzione del processo pendente; che, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, ultimo periodo, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione civile della Corte di cassazione, tenuta da remoto, il 3 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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