Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16672 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. un., 09/08/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 09/08/2016), n.16672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente di sez. –

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di sez. –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente di sez. –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Presidente di sez. –

Dott. GIANGOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4669-2015 proposto da:

AGEA – AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

AZ. AGR. M.S., + ALTRI OMESSI

– controricorrenti –

e contro

AZ. AGR. S.G., + ALTRI OMESSI

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

802/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA;

udito l’Avvocato Fabrizio TOMASELLI;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2016 dal Presidente Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

PATRONE Ignazio, il quale chiede alla Corte di dichiarare il ricorso

inammissibile.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’AGEA-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio promosso innanzi al Tribunale di Cassino nei confronti di n. 172 aziende agricole, avente capofila S.G., nonchè delle società cooperative agricole a r.l. Allevatori Latina, Padania Latte, Leonessa, Buon Latte, COMILAT (Cooperativa Miglioramento Latte), della s.r.l. Alpina e della cooperativa Colli Storici: giudizio iscritto al NRG 1142/2012 ed avente ad oggetto la revoca dell’ordinanza in data 23 maggio 2008 adottata nel procedimento ex art. 700 c.p.c. RG 661/2008, richiedendosi la declaratoria del diritto di AGEA di riscuotere e/o incassare i prelievi supplementari sul latte per le annate dal 1999/2000 al 2007/2008 e, correlativamente, dell’obbligo delle aziende e dei “primi acquirenti” di versare quanto dovuto a titolo di prelievo supplementare per le medesime annate, con conseguente diritto di AGEA di escutere, in difetto, le garanzie fideiussorie e condanna delle aziende agricole e dei “primi acquirenti” al pagamento delle medesime somme con gli accessori.

AGEA ha precisato che il G.U., con decisione (parziale) n. 684 del 2014, ha rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione ordinaria in favore del giudice amministrativo e che avverso tale sentenza sta proponendo in via cautelativa appello, per evitare il suo consolidarsi.

Hanno resistito le aziende agricole in epigrafe indicate, capofila A.A.M., deducendo l’inammissibilità del regolamento e comunque la sua infondatezza.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 ter C.P.C., sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, il quale ha richiesto di dichiarare l’inammissibilità del regolamento.

Sono state depositate memorie di replica da entrambe le parti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Pacifico che il giudice del merito ha già deciso sulla giurisdizione con sentenza n. 684 del 25.06.2014, rigettando l’eccezione (cfr. pag. 15 del ricorso), il ricorso va dichiarato inammissibile, in conformità alle conclusioni scritte del P.G..

1.1. Queste Sezioni Unite hanno ripetutamente chiarito (cfr., ad esempio, Sez. Unite I dicembre 2014 n. 25371; Sez. Unite 16 giugno 2014 n. 13677; Sez. Unite 8 marzo 2012 n. 3621) che il regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile quando venga proposto, come nel caso in esame, dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale.

Invero l’art. 41 c.p.c., comma 1, deve essere interpretato nel senso che qualsiasi decisione emanata dal giudice presso il quale il processo è radicato, sia attinente al merito sia a questioni inerenti ai presupposti processuali, preclude la proponibilità del regolamento di giurisdizione, che costituisce uno strumento preventivo (e facoltativo) per l’immediata e definitiva soluzione delle questioni attinenti alla giurisdizione. Ne consegue che esso non è mai proponibile dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza, anche se solo limitata alla giurisdizione, poichè in tal caso la decisione sul punto va rimessa al giudice di grado superiore (Sez. Unite, 26 maggio 2015, n. 10795).

1.2. Merita puntualizzare che – seppure è vero, come precisato da Sez. Unite 13 dicembre 2007 n. 26092, che il ricorso per regolamento è suscettibile di conversione in ricorso ordinario ove ne ricorrano i presupposti – nel caso di specie tali presupposti non ricorrono, atteso che il ricorso è stato proposto avverso una sentenza pronunciata in primo grado e quindi appellabile (e che, anzi, si dice cautelativamente appellata).

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

La mera circostanza dell’inammissibilità del ricorso non comporta l’applicazione dell’art. 96 c.p.c. invocato da parte resistente, non ravvisandosene i presupposti.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 6.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre accessori come per legge e contributo spese generali.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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