Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16672 del 04/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 04/08/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 04/08/2020), n.16672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15791-2016 proposto da:

M.G., già titolare della PROMOTARGET ditta individuale,

domiciliato ope legis presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato MASSIMO IGOR

CONSORTINI;

– ricorrente –

contro

MA.MA.TE., domiciliata ope legis presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato

PALMA BALSAMO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1100/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 30/11/2015 R.G.N. 345/2009.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza non definitiva il giudice di primo grado ha dichiarato inefficace il licenziamento verbale intimato a Ma.Ma.Te. in data 6.5.2005 da Promotarget di G.M., ordinato la riassunzione della lavoratrice, condannato la datrice di lavoro al pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento alla riassunzione nella misura prevista dal c.c.n.l. per le imprese del terziario per i dipendenti inquadrati nel IV livello, con orario part time di venti ore settimanali ed alla regolarizzazione della relativa posizione previdenziale e contributiva;

2. con sentenza definitiva ha condannato la Promotarget di G.M. al pagamento a titolo di differenze retributive della somma di Euro 4.751,93, oltre accessori;

3. la Corte di appello di Catania ha confermato entrambe le sentenze respingendo gli appelli (riuniti) avverso le stesse proposti da Promotarget di G.M.;

4. per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso M.G., già titolare della cessata ditta Promotarget, sulla base di quattro motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso;

5. M.G. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 381-bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo parte ricorrente, deducendo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 3,24 e 111 Cost. in relazione all’art. 137 c.p.c., comma 4 e art. 139 c.p.c., commi 3 e 4, nonchè violazione dell’art. 6 C.E.D.U. e, conseguentemente, dell’art. 117 Cost., censura la sentenza impugnata per avere dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità delle richiamate disposizioni del codice di procedura civile, questione prospettata in relazione alla mancata previsione che il plico contenente l’atto da notificare, consegnato dall’ufficiale giudiziario, dovesse presentare specifiche caratteristiche idonee a identificarlo e che in caso di consegna a persona diversa dal destinatario ne fosse data a questi notizia a mezzo raccomandata, analogamente a quanto stabilito dalla L. n. 890 del 1982, artt. 2 e 7 per l’ipotesi di notifica di atti giudiziari effettuata a mezzo del servizio postale;

2. con il secondo motivo, denunziando vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, censura la sentenza impugnata per avere erroneamente qualificato come sede secondaria della ditta Promotarget l’ufficio avente sede in (OMISSIS), omettendo di valutare il certificato della camera di commercio versato in atti dal quale risultava che nei locali corrispondenti a tale indirizzo veniva svolta altra e diversa attività (di agenzia di viaggi) rispetto a quelle della ditta Promotarget; si duole, quindi, del mancato rilievo della avvenuta contestazione circa la corrispondenza dell’indirizzo di (OMISSIS) ad una sede, anche secondaria, della Promotarget;

3. con il terzo motivo, deducendo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 139 c.p.c. e dell’art. 2196 c.c., commi 2 e 4, anche con riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., censura la sentenza impugnata per avere, in violazione del principio di effettività del diritto di difesa e del giusto processo, ritenuto valida la notifica del ricorso introduttivo effettuata in (OMISSIS), non configurabile neppure come sede secondaria della Promotarget; deduce che, ai fini della notifica, il concetto di residenza di cui all’art. 139 c.p.c. si identificava con quello di sede della ditta secondo quanto evincibile dall’art. 2196 c.c., commi 1 e 2, che ne prescrive la relativa pubblicità nei confronti di terzi;

4. con il quarto motivo, deducendo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso, effettivo esame delle circostanze dedotte ai fini dell’accoglimento della istanza di rimessione in termini, assume l’errore della sentenza impugnata per avere, in sintesi, ritenuto che detta istanza fosse fondata sulla circostanza – rimasta priva di riscontro probatorio – dell’assenza della M. da Catania nel periodo in cui era stata effettuata la notifica del ricorso di primo grado; sostiene che, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte di merito, tale richiesta trovava giustificazione principalmente sul fatto che le modalità di notifica del ricorso di primo grado – effettuata mediante consegna a terzi di un plico anonimo da parte di soggetto che non poteva qualificarsi in nessun modo, meno che mai quale ufficiale giudiziario, in luogo diverso dalla sede della ditta Promotarget, in periodo feriale, ed a breve distanza temporale dalla data dell’udienza di discussione – aveva pregiudicato la possibilità di tempestiva conoscenza della lite da parte del soggetto destinatario dell’atto con pregiudizio del relativo diritto di difesa;

5. ha, quindi, reiterato la istanza di rimessione al giudice costituzionale per la verifica della compatibilità costituzionale dell’art. 137 c.p.c., comma 4 (ex comma 3) e art. 139 c.p.c., per contrasto con gli artt. 24,111,117 Cost.;

6. i motivi secondo e terzo, esaminati congiuntamente per connessione e con carattere di priorità per il rilievo dirimente collegato al loro eventuale accoglimento, sono infondati.

6.1. la sentenza impugnata, per quel che qui rileva, ritenuta manifestamente infondata la proposta questione di costituzionalità, ha affermato non essere contestata la circostanza che al momento della notifica del ricorso di primo grado l’attività della ditta di M.G. fosse esercitata in (OMISSIS), nella sede di (OMISSIS), dove il plico era stato consegnato ad una dipendente della stessa; ha conseguentemente ritenuto rispettato il disposto dell’art. 137 c.p.c., comma 3, e dell’art. 139 c.p.c., comma 1. Ha puntualizzato che la circostanza che tale indirizzo non coincideva nè con la sede ufficiale della ditta nè con quello di residenza della titolare risultava ininfluente alla luce del disposto dell’art. 139 c.p.c. che indica il luogo in cui la persona esercita l’attività fra quelli nei quali è possibile effettuare la notifica; in base alla disciplina di riferimento la consegna dell’atto a mani di persona diversa dal destinatario non comportava la necessità di avviso spedito tramite raccomandata. La Corte ha, inoltre, escluso i presupposti per l’accoglimento della istanza di rimessione in termini essendo rimaste sfornite di riscontro le circostanze a tal fine addotte e cioè l’essere in quel periodo la M. rimasta assente da Catania e la tardiva consegna alla stessa del plico e osservato che era irrilevante che la consegna fosse avvenuta in periodo feriale non trovando applicazione al processo del lavoro la sospensione feriale dei termini;

6.2. la affermazione del giudice di appello secondo la quale doveva ritenersi pacifico che al momento della notifica del ricorso di primo grado l’attività della ditta di M.G. fosse esercitata nella sede di (OMISSIS) (v. sentenza, pag. 6, terzo cpv) non risulta validamente censurata. Parte ricorrente si limita, infatti, a dedurre la erronea qualificazione del luogo di notifica del ricorso di primo grado come sede secondaria della ditta individuale Promogest, ma non dimostra come e quando, nel corso dello svolgimento processuale, il fatto che assume erroneamente ritenuto pacifico dal giudice di appello, aveva costituito oggetto di contestazione (Cass. n. 10853 del 2012); in particolare, pur allegando la avvenuta contestazione della circostanza e pur indicando gli atti nei quali sarebbero state svolte le difese a riguardo (cfr. ricorso, pag. 12) omette di trascrivere o riassumere il relativo contenuto che viene evocato solo mediante rinvio per relationem. Tale modalità di articolazione della censura si rivela inammissibile alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la verifica di fondatezza delle censure articolate deve avvenire sulla base del solo esame del ricorso per cassazione senza necessità di indagini integrative o rinvio per relationem ad altri atti o scritti difensivi presentati nei precedenti gradi di giudizio (Cass. n. 653 del 2007, Cass. n. 13046 del 2006, Cass. n. 4840 del 2006, Cass., n. 16360 del 2004, Cass. Sez. Un. 2602 del 2003, Cass. n. 4743 del 2001);

6.3. le considerazioni che precedono rendono superflua la verifica del dedotto vizio motivazionale prospettato sotto il profilo dell’omesso esame del certificato della camera di commercio; il rilievo da parte della Corte di merito della pacificità della circostanza relativa alla esistenza, in (OMISSIS), di una sede secondaria della Promotarget escludeva, infatti, la necessità di una verifica probatoria sul punto (cfr., tra le altre, Cass. n. 18202 del 2008, Cass. n. 1902 del 2002) nell’ambito della quale avrebbe potuto, in tesi, assumere rilievo il certificato in questione;

6.4. da tanto consegue che una volta individuata come sede dell’attività svolta dalla M., l’ufficio di (OMISSIS), la notifica del ricorso di primo grado a tale indirizzo deve ritenersi validamente effettuata;

6.5. questa Corte ha, infatti, chiarito che la notifica ad una “ditta individuale”, e cioè ad una persona fisica in relazione all’attività svolta nell’esercizio di una impresa individuale, deve essere effettuata non già ai sensi dell’art. 145 c.p.c. – il quale riguarda le persone giuridiche, le società non aventi personalità giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli artt. 36 c.c. e ss. -, ma ai sensi degli artt. 138 c.p.c. e ss., (Cass. n. 1092 del 2005); l’art. 139 c.p.c., comma 1, nel prescrivere che la notifica si esegue nel luogo di residenza del destinatario e nel precisare che questi va ricercato nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio non dispone un ordine tassativo da seguire in tali ricerche, potendosi scegliere di eseguirla presso la casa di abitazione o la sede dell’impresa o l’ufficio, purchè si tratti, comunque, di luogo posto nel comune in cui il destinatario ha la sua residenza (Cass. n. 25489 del 2017, Cass. n. 2266 del 2010);

6.6. alla luce della richiamata giurisprudenza il riferimento all’art. 2196 c.c. in tema di iscrizione all’ufficio del registro delle imprese ed alle indicazioni a tal fine richieste anche con riferimento alla sede dell’impresa, risulta privo di pregio non essendo dato ricavare da tale previsione alcuna eccezione al disposto dell’art. 139 c.p.c., come interpretato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, dovendo ulteriormente osservarsi che l’esame della relativa questione risulta nello specifico precluso per il suo carattere di novità; tale questione non è stata espressamente affrontata dal giudice di merito nè l’odierna ricorrente ha dimostrato di averla ritualmente sollevata nei gradi di merito, come suo onere (Cass. n. 20694 del 2018, Cass. n. 1435 del 2013, Cass. n. 20518 del 2008, Cass. n. 22540 del 2006);

7. in merito alla sollevata questione di legittimità costituzionale, premesso che non può costituire motivo di ricorso per cassazione, come, invece, in concreto formulato con il primo motivo dall’odierna ricorrente, la valutazione negativa che il giudice di merito abbia fatto circa la rilevanza e la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale, perchè il relativo provvedimento ha carattere puramente ordinatorio, essendo riservato il relativo potere decisorio alla Corte costituzionale, e, d’altra parte, la stessa questione può essere riproposta in ogni grado di giudizio (Cass. 9284 del 2018, Cass. n. 25343 del 2014, Cass. n. 12055 del 2003), non si ravvisano i presupposti per la rimessione al giudice costituzionale per manifesta infondatezza della eccezione sollevata. Tale valutazione scaturisce dalla riconosciuta ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza, della quale gode il Legislatore nella conformazione degli istituti processuali (cfr., tra le altre, Corte Cost. sentenze n. 130 del 2011, n. 17 del 2011, n. 229 e n. 50 del 2010) e dal fatto che la manifesta irragionevolezza è stata specificamente esclusa con riferimento alla diversità di disciplina tra la notificazione a mezzo posta e quella eseguita con il tramite dell’ufficiale giudiziario; il giudice costituzionale, con la sentenza n. 130 del 2011, ha, infatti, ritenuto, con argomentazioni riproponibili anche in relazione alla questione di costituzionalità prospettata dalla odierna ricorrente, che, nel caso della notificazione effettuata dall’ufficiale giudiziario, la natura pubblica dell’ufficio cui è affidato il compimento dell’atto e lo specifico dovere che gli è imposto dalla legge nonchè la responsabilità disciplinare, civile o penale, che sorgerebbe a suo carico in caso di inadempimento, ben possono giustificare una disciplina differenziata rispetto a quella della notifica effettuata a mezzo dell’agente postale;

8. il quarto motivo è inammissibile sia perchè non articolato in conformità del denunziato vizio motivazionale, mancando la stessa indicazione del fatto storico fenomenico il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice di merito (“fatto” non ravvisabile nella prospettazione dell’errata interpretazione della istanza di rimessione in termini) sia per l’omessa trascrizione del contenuto della istanza di rimessione in termini, in violazione della prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (Cass. n. 29093 del 2018, Cass. n. 195 del 2016Cass. n. 16900 del 2015, Cass. n. 26174 del 2014, Cass. 24/10/2014 n. 22607 del 2014, Cass. Sez. Un, n. 7161 del 2010);

9. al rigetto del ricorso segue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza;

10. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2020

 

 

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