Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16671 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/07/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 29/07/2011), n.16671

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

CORIAL COMMISSIONARIA RIMINESE ALIMENTARISTI SCARL in persona del

Curatore fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

CORSO VITTORIO EMANUELE Un. 18, presso lo studio dell’avvocato GREZ

GIANMARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARTELLI MARIO,

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 38/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

RIMINI, depositata il 02/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE, che ha chiesto

l’accoglimento e deposita attestazione UNEP di notifica del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

in subordine accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sei ricorsi alla commissione tributaria provinciale di Rimini la soc. CO.RI.AL Commissionaria Riminese Alimentaristi società cooperativa rl. proponeva opposizione avverso altrettanti avvisi, uno di accertamento per Irpeg ed Ilor relativo al 1995, e gli altri di rettifica per l’Iva inerenti rispettivamente, due allo stesso anno, altrettanti al 1996 e uno al 1997, tutti basati sul presupposto che le numerosissime operazioni commerciali addotte ed aventi ad oggetto vini, liquori e in genere bevande ed alcolici vari riguardassero operazioni fittizie. Quella commissione li accoglieva.

Avverso la relativa decisione l’agenzia delle entrate proponeva appello, cui la contribuente resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, sez. stacc. di Rimini, la quale rigettava il gravame, sul presupposto che si trattava di operazioni in realtà poste in essere, ancorchè in un contesto non lineare, in cui operavano pure delle società che, pur avendo breve durata, tuttavia erano anch’esse esistenti.

Contro questa pronuncia il Ministero e l’agenzia hanno proposto ricorso per cassazione, affidandolo a quattro motivi, mentre la Corial resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevato che il Ministero non era stato parte nel giudizio di secondo grado, e perciò non poteva impugnare la sentenza del giudice di appello; pertanto il ricorso proposto anche da esso va dichiarato inammissibile.

Invero in tema di contenzioso tributario, una volta che l’appello avverso la sentenza della commissione provinciale era stato proposto soltanto dall’ufficio periferico dell’agenzia delle entrate, succeduta a titolo particolare nel diritto controverso al Ministero delle finanze nel corso del giudizio di primo grado, e la società contribuente aveva accettato il contraddittorio nei confronti del solo nuovo soggetto processuale, il relativo rapporto si svolgeva soltanto nei riguardi dell’agenzia delle entrate, che ha personalità giuridica ai sensi del D.Lgs. n. 330 del 1999, e che era divenuta operativa dal 1.1.2001 a norma del D.M. 28 dicembre 2000, senza che il dante causa Ministero delle finanze fosse stato evocato in giudizio, l’unico soggetto legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale allora era solamente l’agenzia delle entrate. Pertanto il ricorso proposto dal Ministero deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione (V. pure Cass. sentenze n. 18394 del 2004, n. 19072 del 2003).

Inoltre va pure esaminata la questione, anch’essa di carattere pregiudiziale, sollevata dalla controricorrente, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile per tardività. Essa è infondata, anche se non proprio nei termini precisi indicati dalla stessa.

Invero il ricorso risulta proposto in data 7.1.2006 con la consegna all’ufficiale giudiziario, giusta annotazione a margine, e quindi non dopo la scadenza dei prescritti 60 giorni dalla notifica della sentenza di appello compiuta il 7.11.2005, giusta la relata. Infatti si trattava di termine che scadeva il 6 gennaio 2006, che tuttavia, come è noto, essendo festivo, consentiva l’adempimento in questione in quello successivo. Nè si può pensare che la notifica avesse effetti per la notificante con la consegna del plico alla destinataria, e cioè il 9.1.2006, dovendosi invece avere riguardo solo al dì della consegna al pubblico ufficiale, non potendo l’eventuale ritardo di questi avere effetti pregiudizievoli per la prima (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 5967 del 18/03/2005 e pronunzie n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004 della Corte Costituzionale).

1) In ordine poi alla posizione dell’altra ricorrente, e cioè l’agenzia delle entrate, col primo motivo essa deduce violazione e/o falsa applicazione del D.P.R.. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, oltre che omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, giacchè la commissione regionale non considerava che le società cartiere non potevano essere ritenute realmente esistenti nelle “frodi carosello”.

Il motivo, ancorchè formulato non in modo appropriato, sul rilievo che un soggetto economico può anche realmente esistere ed operare, anche se si presti ad operazioni realizzate con frode fiscale, senza che perciò debba ritenersi ente inesistente, tuttavia è fondato, posto che in tema di IVA, nelle cd. “frodi carosello” – fondate sul mancato versamento dell’imposta incassata da società “cartiere” a seguito di acquisti intracomunitari, o altrimenti esenti, e successive rivendite anche attraverso l’interposizione di una o più società filtro (“buffers”) – il meccanismto dell’operazione e gli scopi che la stessa si propone (acquisizione di materiali a prezzi più contenuti al fine di praticare prezzi di vendita più bassi, con alterazione a proprio favore del libero mercato), fanno presumere la piena conoscenza della frode e la consapevole partecipazione all’accordo simulatorio del beneficiario finale, con la conseguenza che, in applicazione del relativo principio sancito dall’art. 17 della direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, l’IVA assolta dal medesimo beneficiario nelle operazioni commerciali con la società filtro non è detraibile ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, anche se le predette operazioni siano state effettivamente compiute e le relative fatture, al pari dell’intera documentazione contabile, sembrino perfettamente regolari, come nella specie (V. pure Cass. Sentenza n. 867 del 20/01/2010, Sezioni Unite: n. 30055 del 2008).

2) Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione di norme di legge, giacchè la CTR riteneva che le operazioni commerciali non fossero affette da nullità per illiceità della causa.

La censura va condivisa, anche se rimane sostanzialmente assorbita dal primo motivo. Il giudice di appello osservava che le operazioni erano state realmente poste in essere, e che la frode non si era verificata, anche perchè le imposte erano state versate. L’assunto non è esatto. Invero anche se le operazioni poste in essere non dovevano considerarsi affette da nullità per illiceità della causa, dal momento che erano strutturate al fine di frode fiscale, tuttavia tale intento non poteva non incidere sulla prevista sanzione specifica in ordine al fatto che per il fisco esse dovevano essere considerate inesistenti, e ciò a prescindere dagli effetti sul piano prettamente privatistico. Al riguardo va rilevato come la frode al fisco (nella specie realizzata, al fine di ottenere detrazioni d’imposta e l’indicazione di maggiori costi, attraverso una simulazione soggettiva e in parte oggettiva), rileva solo nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, ma non determina, tra le parti, nullità per illiceità dell’atto, quando non sia esclusa la loro volontà di concludere il negozio, che nella fattispecie non rileva (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 9447 del 20/04/2007, n. 13621 del 2004).

3) Col terzo motivo la ricorrente lamenta violazione di norme di legge, poichè il giudice di secondo grado doveva ritenere le operazioni affette da nullità per mancanza di causa, difettando la volontà effettiva di trasferire la proprietà delle singole merci.

La doglianza è fondata, atteso che si trattava di apparenti trasferimenti di merci finalizzati all’evasione.

4) Col quarto motivo la ricorrente deduce ancora violazione di norme di legge, trattandosi in via subordinata di evidente abuso del diritto. Il quarto motivo rimane assorbito da quanto prima osservato.

Ne deriva che il ricorso dell’agenzia va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., comma 2, e rigetto dei ricorsi in opposizione della contribuente avverso gli avvisi di accertamento e rettifica delle maggiori imposte ed accessori.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, sussistono giusti motivi per compensare quelle del presente nel rapporto tra il Ministero e la contribuente; per tutte le altre esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’economia e delle finanze e compensa le relative spese; accoglie quello dell’agenzia;

cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta i ricorsi introduttivi, e condanna la controricorrente al rimborso delle altre a favore della ricorrente, e che liquida per il primo grado in Euro 4. 500,00 per diritti, ed Euro 6.000,00 per onorari;

per il secondo in Euro 6. 000,00 per diritti, ed Euro 8.000,00 per onorari, e per il presente giudizio in Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito;

alle generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA