Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16671 del 16/07/2010
Cassazione civile sez. II, 16/07/2010, (ud. 26/02/2010, dep. 16/07/2010), n.16671
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI COLLI
PORTUENSI 94, presso lo studio dell’avvocato VITI ALFREDO, che la
rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI CISTERNA DI LATINA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 252/2006 del GIUDICE DI PACE di LATINA,
depositata il 10/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. DE CHIARA Carlo;
udito per la ricorrente l’Avvocato Alfredo Viti che si riporta agli
scritti, chiedendo l’accoglimento del ricorso, ed inoltre deposita
cartolina postale;
E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. IANNELLI
Domenico che ha concluso per la trattazione del ricorso in Pubblica
Udienza; in subordine conclude per il rigetto.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Latina ha respinto l’opposizione della sig.ra M.M. a verbale di accertamento di violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, eseguito mediante Autovelox 104-C2;
che il giudice ha osservato, in particolare, che la periodica taratura dell’apparecchio, pur necessaria in linea di principio, era nella specie ininfluente, perche’ l’eccesso della velocita’ rilevato era tale che superava ampiamente il 15%, percentuale massima di scostamento dalla realta’ ritenuta possibile per effetto della mancata taratura periodica;
che la sig.ra M. ha quindi proposto ricorso per cassazione, cui non ha resistito l’amministrazione comunale intimata;
che, avviata la procedura camerale di cui all’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per la trattazione della causa in pubblica udienza.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che con il primo motivo di ricorso, denunciando vizio di motivazione, si lamenta che il Giudice di pace non abbia risposto al rilievo con cui si contestava la seguente “stereotipa dichiarazione” contenuta nel verbale: “funzionamento verificato da operatore presente sul posto”;
che con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione, si lamenta che il Giudice di pace non abbia risposto al rilievo della mancata indicazione, nel verbale, del numero di matricola dell’Autovelox, che impediva individuazione dell’apparecchio in concreto utilizzato al fine di verificarne lo stato di manutenzione e la corretta taratura;
che con il terzo motivo, sempre denunciando vizio di motivazione, si lamenta che il Giudice di pace non abbia risposto al rilievo della mancanza di omologazione dell’autovelox ai sensi del D.P.R. 12 agosto 1982, n. 798;
che detti motivi vanno tutti dichiarati inammissibili in quanto nuovi: la sentenza impugnata, infatti, non vi fa cenno, ne’ e’ specificato nel ricorso per cassazione, in ossequio al principio di autosufficienza del medesimo, in quali esatti termini siano state effettivamente sottoposte al giudice le relative questioni;
che con il quanto motivo di ricorso, denunciando violazione di legge, si deduce che la ritenuta (dal giudice) tolleranza del 15% della velocita’ come accertata dall’autovelox non ha alcuna base normativa o fattuale;
che neppure questa censura puo’ trovare accoglimento, pur essendo necessario correggere la motivazione dell’impugnata sentenza sul punto (art. 384 c.p.c., u.c.) osservando che, come questa Corte ha gia’ avuto plurime occasioni di chiarire, e’ da escludere la sussistenza di un obbligo legale di sottoposizione a periodica taratura delle apparecchiature, debitamente omologate, utilizzate dagli organi di polizia stradale per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocita’ (e pluribus, Cass. 23978/2007 e 29333/2008);
che il ricorso va in conclusione respinto;
che non vi e’ luogo a provvedere sulle spese processuali, in mancanza di attivita’ difensiva dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, il 26 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010