Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16671 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2021, (ud. 03/03/2021, dep. 11/06/2021), n.16671

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8175-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 19/2012 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA,

depositata il 06/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2021 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del

sostituto procuratore generale Dott. DE AUGUSTINIS UMBERTO che ha

chiesto l’accoglimento del primo motivo con cassazione della

sentenza impugnata.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. C.R. impugnava il diniego di revisione della classe di un appartamento, costruito in zona (OMISSIS) del comune di (OMISSIS), limitrofo ad altro appartamento posizionato nel medesimo corpo di fabbrica, la cui classe era stata ridotta da 8 a 5) in sede giudiziale.

La CTP dichiarava l’inammissibilità del ricorso reputando non impugnabile il diniego di autotutela avverso atto definitivo.

Il contribuente impugnava la sentenza dinanzi alla CTR della Campania che accoglieva il gravame sul rilievo che l’appartamento per il quale si era chiesta la revisione del classamento era attiguo a quello per il quale in sede giudiziale era stata ridotta la classe da 8) a 5), entrambi appartenenti al medesimo corpo di fabbrica e sulla circostanza che il diniego non conteneva alcuna motivazione di natura tecnica per legittimare il diverso trattamento delle due unità immobiliari.

Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Il contribuente è rimasto intimato.

Il P.G. conclude per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, error in procedendo e violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, nonchè violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.L. n. 564 del 1994, art. 2 quater, comma 1 quinquies, e della L. n. 241 del 1990, art. 21, in combinato disposto con l’art. 1362 c.c. e ss., per avere i giudici regionali ritenuta l’ammissibilità del ricorso avverso il diniego di autotutela di atto definitivo. Sostiene la ricorrente l’inammissibilità del ricorso in quanto l’atto impugnato era meramente confermativo del classamento a suo tempo adottato con atto divenuto definitivo per omessa impugnazione e che il motivo addotto ai fini della revisione del classamento a suo tempo adottato consisteva nella diversa classificazione attribuita dal giudice tributario ad altro immobile limitrofo a quello in esame.

3. Con la seconda censura si lamenta la violazione dell’art. 2909 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il decidente violato la disposizione secondo la quale l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto solo tra le parti.

4. Il terzo motivo censura, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 9 e 61, per avere la CTR applicato erroneamente la normativa catastale, non avendo raffrontato l’unità immobiliare di proprietà del contribuente all’unità tipo.

5. Il primo motivo è fondato, assorbite le restanti censure.

Va ribadito, infatti, il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il sindacato giurisdizionale sull’impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell’Amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l’esercizio di tale potere, che, come affermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 181 del 2017, si basa su valutazioni ampiamente discrezionali e non costituisce uno strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente” (così da ultimo Cass. ordinanza n. 21146 del 24 agosto 2018, in linea con i precedenti citati nella sentenza impugnata); non potendo, dunque, il sindacato concernere la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un’indebita sostituzione del giudice nell’attività amministrativa o un’inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo perchè non opposto o meramente confermativo di un precedente classamento (Sez. 5, n. 3442/2015; n. 1965/2018). In particolare, si è affermato che “In tema di contenzioso tributario, non ricorrono ragioni di rilevante interesse generale che consentono il sindacato giurisdizionale sul diniego dell’Amministrazione di procedere ad un annullamento in autotutela ove dette ragioni consistano nella mera deduzione, da parte del contribuente, dell’erronea imposizione, trattandosi di un profilo inerente in via esclusiva l’interesse privato ad evitare una tassazione superiore a quella che si assume dovuta ovvero ad esigere una tassazione conforme al principio di capacità contributiva, trattandosi di un interesse astratto, coincidente con il ripristino della legalità.” (Cass. n. 1965 del 2018; Cass. n. 21146 del 2018; Cass. n. 4937 del 2019).

Nel concreto fattispecie, il decidente non ha evidenziato alcun elemento tale da ritenere la sussistenza del dovere di autotutela in presenza di un superiore interesse generale.

Conclusivamente, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata e, poichè non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, sussistono i presupposti per la decisione della causa nel merito (ex art. 384 c.p.c.), mediante l’accoglimento del ricorso introduttivo dell’ufficio.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

Accoglie il ricorso; Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente.

Condanna il contribuente a rifondere le spese del giudizio sostenute dall’Agenzia delle Entrate che liquida in Euro 3.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione civile della Corte di cassazione, tenuta da remoto, il 3 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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