Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16671 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 09/08/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 09/08/2016), n.16671

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annmaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 15706 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

UTOPIA LAB S.r.l., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Presidente,

legale rappresentante pro tempore, Z.G. rappresentato e

difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato Gabriele

Gava (C.F.: GVA GRL 60D14 C129P);

– ricorrente –

nei confronti di:

CISAL – Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori, (C.F.:

80418520583), in persona del segretario generale, legale

rappresentante pro tempore, C.F. rappresentato e

difeso, giusta procura a margine del controricorso, dall’avvocato

Franco Giampà (C.F.: GMP FNC 64H26 Z133P);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza pronunziata dalla Corte di Appello

di Roma n. 6720/2013, pronunziata e pubblicata in data 10 dicembre

2013;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

21 luglio 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

l’avvocato Mario Brancadoro, per delega dell’avvocato Gabriele Gava,

per la società ricorrente;

l’avvocato Franco Giampà, per l’associazione controricorrente;

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per la dichiarazione

di inammissibilità o, in subordine, di manifesta infondatezza del

ricorso, con condanna aggravata alle spese e statuizione sul

contributo unificato.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La CISAL intimò sfratto per morosità alla Utopia Lab S.r.l. in relazione ad un immobile di sua proprietà a questa locato, ed ottenne la convalida, in assenza della conduttrice. Quest’ultima propose opposizione tardiva avverso il provvedimento di convalida, che venne accolta dal Tribunale di Roma, il quale rigettò anche la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, proposta dalla locatrice.

La Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha invece rigettato l’opposizione tardiva, ritenendola inammissibile in quanto la mancata comparizione della conduttrice all’udienza di convalida non poteva essere imputata a caso fortuito o forza maggiore.

Ricorre Utopia Lab S.r.l., sulla base di due motivi.

Resiste CISAL con controricorso, che illustra con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. E’ logicamente preliminare l’esame del secondo di motivo di ricorso, che riguarda la stessa ammissibilità dell’opposizione tardiva alla convalida avanzata dalla società ricorrente, e che come tale ha carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione di merito.

Con tale motivo si denunzia “omessa valutazione circa un fatto decisivo del giudizio con riferimento al caso fortuito da identificarsi nel tardivo provvedimento del Presidente di sezione relativamente all’assegnazione al Giudice e, conseguentemente, alla data di fissazione dell’udienza di convalida dello sfratto, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Esso è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto non è indicata l’esatta allocazione nel fascicolo processuale dell’ordinanza n. 52497/2012, e cioè dell’atto posto a fondamento del motivo stesso (dovendo dal suddetto provvedimento, secondo parte ricorrente, desumersi l’impossibilità di conoscere il giudice cui era stato assegnato il fascicolo processuale, per un malfunzionamento dei terminali, entro la giornata del 1 agosto 2012, data originariamente fissata in citazione per la comparizione delle parti, e poi differita al successivo 2 agosto).

Peraltro, anche a volere dare per scontato quanto sostenuto dalla società ricorrente, l’inammissibilità del motivo in esame andrebbe comunque affermata per difetto di decisività del fatto di cui sarebbe stato omesso l’esame dalla corte di appello.

Ed infatti, anche a volere ammettere che non sia stato possibile per la società intimata, a causa del dedotto malfunzionamento dei terminali, conoscere entro la giornata del 1 agosto 2012 il giudice cui era stato assegnato il fascicolo processuale, è indiscutibile che, come correttamente affermato dalla corte di appello – senza che il punto abbia costituito oggetto di censura – di tale assegnazione, e del conseguente slittamento della comparizione alla prima udienza utile tenuta dal giudice assegnatario secondo il calendario giudiziario (nella specie, quello relativo al periodo feriale), non vi era obbligo di comunicazione a cura della Cancelleria, essendo invece onere dell’interessato di procedere alle necessarie verifiche presso la Cancelleria stessa.

Ciò avrebbe imposto alla società intimata di rinnovare tali verifiche tempestivamente, nella mattinata del giorno seguente, essendo ben possibile prevedere (ed essendo anzi altamente probabile) che l’assegnazione del fascicolo sarebbe comunque avvenuta entro II giorno fissato in citazione per la comparizione e dunque lo slittamento di questa sarebbe potuto avvenire proprio per il giorno successivo.

E il diligente svolgimento di tale dovuta verifica avrebbe certamente consentito alla ricorrente di partecipare regolarmente all’udienza di convalida (come avvenuto per la parte intimante).

2. Trattandosi di questione pregiudiziale di rito attinente alla stessa possibilità di introduzione del processo, il mancato accoglimento del motivo di ricorso relativo all’ammissibilità della opposizione tardiva alla convalida assorbe ogni altra questione attinente al merito, anche con riguardo alla dedotta cessazione della materia del contendere.

In ogni caso, anche per completezza espositiva, si osserva che è da ritenere inammissibile anche il primo motivo del ricorso, con il quale si denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 per avere la Corte d’Appello omesso di rilevare la carenza di interesse ad agire dell’appellante al momento della decisione della causa relativamente alla declaratoria di sfratto di Utopia lab e la conseguente cessazione della materia del contendere.

Dalla sentenza impugnata, infatti, non emerge in alcun modo che la parte appellata (oggi ricorrente) avesse chiesto nel corso del giudizio di secondo grado la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione in ordine all’oggetto delle domande proposte. D’altra parte non risulta neanche avanzata censura di nullità della predetta sentenza per omessa pronunzia su tale domanda.

Anche ai fini della cd. autosufficienza del ricorso (e dunque ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), la ricorrente avrebbe peraltro dovuto rigorosamente documentare di avere effettivamente avanzato nel corso del giudizio di appello tale richiesta, e di averla debitamente richiamata in sede di precisazione delle conclusioni.

Secondo il costante insegnamento di questo giudice di legittimità, infatti, qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – sia stata del tutto ignorata dal giudice di merito, il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo aveva fatto, onde dar modo alla Corte di controllare de visu la veridicità di tale asserzione (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 20518 del 28/07/2008, Rv. 604230; Sez. 1, Sentenza n. 18440 del 31/08/2007, Rv. 598943).

E invero i motivi del ricorso per cassazione devono investire a pena di inammissibilità questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, di modo che, salvo che si prospettino profili rilevabili d’ufficio, è preclusa la proposizione di doglianze che, modificando la precedente impostazione, pongano a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi o introducano, comunque, piste ricostruttive fondate su elementi di fatto nuovi e difformi da quelli allegati nelle precedenti fasi processuali: e ciò anche nel caso in cui le deduzioni non abbiano ad oggetto eccezioni in senso proprio e consistano invece in mere contestazioni difensive, involgenti comunque accertamenti non compiuti dal giudice del merito perchè non richiestone (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6989 del 13/04/2004).

Nella specie, la ricorrente si limita a trascrivere una parte del contenuto della sua memoria di costituzione nel giudizio di appello, che però deve ritenersi assolutamente insufficiente allo scopo, in quanto in essa si fa esclusivo riferimento, per quanto attiene alla prospettata cessazione della materia del contendere, ad una missiva della locatrice relativa alla questione del pagamento dell’IVA sui canoni (questione riguardo alla quale nella sentenza impugnata si dà atto che vi era stata rinunzia), peraltro con espresso riguardo al sesto motivo dell’appello (di cui non è chiarito l’oggetto).

Non è dunque possibile, sulla base di tale richiamo, verificare se effettivamente era stata posta la questione della cessazione della materia del contendere con riguardo all’intera controversia, nel corso del giudizio di merito.

D’altra parte, risulta assorbente in proposito la considerazione che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non risulta neanche compresa tra le conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione in appello della società appellata (conclusioni peraltro non trascritte in ricorso), e non vi è prova (ed in verità neanche mera allegazione) che essa sia stata oggetto di una specifica richiesta in sede di precisazione delle conclusioni.

Dunque la censura relativa alla dedotta violazione dell’art. 100 c.p.c., oltre a non poter essere verificata nel merito, per il difetto di autosufficienza del ricorso, è da considerarsi questione nuova e quindi anche sotto tale profilo inammissibile.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la società ricorrente a pagare le spese del presente giudizio in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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