Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16671 del 06/07/2017

Cassazione civile, sez. lav., 06/07/2017, (ud. 21/07/2016, dep.06/07/2017),  n. 16671

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29679-2014 proposto da:

IGEA S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 99 SCALA B

INT. 9, presso lo studio dell’avvocato ELISA BUCCIARELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI TOPPETA, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

G.M. C.F. (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

G.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato MARTA DI TULLIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato TITO ANTONINI, giusta delega in

atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

IGEA S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 99 SCALA B

INT. 9, presso lo studio dell’avvocato ELISA BUCCIARELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI TOPPETA, giusta delega in

atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 661/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

pubblicata il 03/07/2014, R.G. N. 814/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/07/2016 dal Consigliere Dott. LEO GIUSEPPINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e per il rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.M. proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di Lanciano, nei confronti di Igea S.r.l., al fine di vedersi riconoscere il risarcimento del danno scaturente dal preteso illegittimo comportamento della società che. nel disporre l’interruzione del rapporto di lavoro con il dipendente, avrebbe rappresentato allo stesso la sussistenza di un periodo di crisi aziendale non effettivamente patito. Secondo la prospettazione del ricorrente, egli sarebbe stato indotto dal comportamento della società datrice a non impugnare il licenziamento nei termini di legge, precludendosi, in tal modo, la possibilità di ottenere la tutela specifica predisposta dalla L. n. 604 del 1966, ma non quella contemplata dai principi generali in tema di responsabilità. Il G. chiedeva, altresì, il riconoscimento del livello contrattuale B2 del CCN L Grafica ed Editoria, Sezione Industria, da marzo 2005 ad ottobre 2008, anzichè il livello C2, attribuito dalla parte datoriale.

Il Tribunale di Lanciano accoglieva quest’ultima domanda, rigettando quella relativa al risarcimento dei danni.

La Igea S.r.l. interponeva appello avverso tale sentenza, dinanzi alla Corte territoriale di L’Aquila, la quale ultima, con sentenza depositata il 3/7/2014. accoglieva il gravame, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Igea S.r.l. affidandosi ad un motivo che censura la disposta compensazione delle spese.

Il G. ha resistito con controricorso ed ha spiegato ricorso incidentale sulla base di due motivi, cui ha resistito la società con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo articolato la Igea S.r.l. denuncia la violazione di legge per falsa applicazione delle norme giuridiche in materia di spese a carico del soccombente (art. 91 c.p.c., comma 1, prima parte. e art. 92 c.p.c., comma 2), lamentando che le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di secondo grado si fondano sul presupposto che la compensazione delle spese possa essere giustificata da (attori quali la sussistenza della buona fede in chi agisca o resista in giudizio. senza che, nella fattispecie, sia stata fornita alcuna precisazione per chiarire in cosa si sia esplicata la detta buona fede, al punto da integrare le “gravi ed eccezionali ragioni” di cui si fa menzione nella norma violata. E tale convincimento, a parere della società ricorrente, si pone in netto contrasto con quanto statuito dall’art. 91 del codice di rito che si fonda sul principio della soccombenza, posto che il rispetto di una condotta conforme a buona fede, lungi dal rappresentare un elemento eccezionale ed idoneo a sottrarre il soccombente dall’obbligo di sostenere le spese di lite, deve costituire la regola, al pari dell’applicazione del principio delineato dall’art. 91 c.p.c..

1.1. Il motivo è fondato.

Invero, come correttamente messo in evidenza dalla società ricorrente, la Corte territoriale ha fondato la propria decisione in merito alla compensazione delle spese esclusivamente sul presupposto del presumibile contegno conforme a buona fede della controparte.

Orbene, alla stregua dei consolidati arresti giurisprudenziali di questa Corte di legittimità. in tema di compensazione delle spese giudiziali. le “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, non potendosi, ad esempio.

ritenere sufficiente il mero riferimento a “ragioni di giustizia” (cfr.. tra le molte. Cass. n. 1521/2016). Inoltre, l’art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorchè concorrano gravi ed eccezionali ragioni, costituisce una clausola generale che il legislatore ha inteso adeguare ad un dato contesto storico – sociale o a speciali situazioni non esattamente determinabili a priori, ma da specificare, in via interpretativa, da parte del giudice di merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, le “gravi ed eccezionali ragioni” vanno valutate con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta. sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza. ossia di questioni decise (cfr., Cass., ord. n. 2883/2014). Valutazioni che i giudici di seconda istanza, per quanto in precedenza riferito, hanno del tutto omesso.

2.3. Con i due motivi di ricorso incidentale il G. lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza oggetto del giudizio di legittimità per violazione dell’art. 116 c.p.c., avendo la Corte di Appello, a parere del medesimo, attribuito alle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della Igea S.r.l., P.V., in sede di interrogatorio formale valore di prova testimoniale; ed inoltre, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame delle deposizioni rese nel procedimento di 1^ grado dai testi P.T., I.R. e V.V..

4. Le censure sollevate con il ricorso incidentale non sono fondate e vanno. pertanto, respinte.

Invero – anche a voler prescindere dal fatto che il primo motivo, attinente pacificamente ad un error in indicando, è stato sollevato in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (che attiene ad un error in procedendo). anzichè in riferimento al n. 3 del primo comma dello stesso articolo, va osservato che lo stesso si risolve in una inammissibile richiesta di riesame del contenuto di un interrogatorio formale e di verifica dell’esistenza di fatti decisivi sui quali la motivazione sarebbe mancata o sarebbe stata illogica (cfr. Cass. n. 4056 del 2009), finalizzata ad ottenere una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014). dal quale resta esclusa una mera interpretazione delle risultanze processuali, diversa da quella operata dal giudice di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 2056/2011).

Per quanto, più specificamente attiene al secondo motivo, relativamente al dedotto “vizio di motivazione”, va osservato. come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), che per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante. in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”. nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione); per l’altro verso, è stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Orbene, poichè la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata, come riferito in narrativa, il 3/7/2013, nella fattispecie si applica. ragione temporis, il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5), come sostituito dal D.L. 2 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ma nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale non indica il fatto storico (Cass. n. 21152 del 2014), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare; nè, tanto meno, fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza “così radicale da comportare” in linea con quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione”.

E, dunque, non potendosi più censurare, dopo la riforma del 2012, la motivazione relativamente al parametro della sufficienza, rimane il controllo di legittimità sulla esistenza e sulla coerenza del percorso motivazionale del giudice di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 25229 del 2015) che, nella specie, è stato condotto dalla Corte territoriale con argomentazioni logico – giuridiche del tutto congrue in ordine al puntuale esame delle risultanze istruttorie che hanno condotto alla decisione in questa sede impugnata.

4. Per tutto quanto in precedenza esposto, la sentenza va cassata in relazione al ricorso principale, con rinvio della causa alla Corte di Appello di L’Aquila, in diversa composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame in ordine alle spese. a quanto affermato, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, con riguardo al ricorrente incidentale.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di L’Aquila, in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale. dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2017

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