Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16671 del 04/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 04/08/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 04/08/2020), n.16671

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4183-2016 proposto da:

Z.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO CONTESSA;

– ricorrente –

contro

AUTOSERVIZI P.P. DITTA INDIVIDUALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

TRIESTE 87, presso lo studio dell’avvocato BRUNO BELLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO BONARDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 306/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 08/10/2015, R.G.N. 128/2015.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

PREMESSO:

che con sentenza n. 306/2015, pubblicata l’8 ottobre 2015, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva respinto il ricorso di Z.N. volto a ottenere, nei confronti dell’impresa individuale Autoservizi P.P., l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata in relazione allo svolgimento di mansioni di autista nel periodo dal 2 aprile 2007 al 31 luglio 2009 e la condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione lo Z., con tre motivi, cui ha resistito con controricorso l’Autoservizi P.P., in persona del suo titolare P.P..

RILEVATO:

che con il primo motivo, deducendo sia il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c. e all’art. 2722 c.c., sia il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte di appello compiuto un’erronea valutazione delle prove testimoniali e per non avere considerato che sono inammissibili le testimonianze rese sul contenuto di un documento (nella specie, i “fogli di viaggio”) che siano in contrasto con esso;

– che con il secondo motivo viene dedotto il vizio di cui all’art. 360, n. 4 per avere la Corte trascurato gli elementi di prova, circa l’esistenza di una eterodirezione nello svolgimento della prestazione lavorativa, desumibili dai documenti prodotti dal ricorrente, sebbene la disposta C.T.U. grafologica avesse consentito di accertare la provenienza dal P. delle sottoscrizioni che vi compaiono;

– che con il terzo motivo viene dedotto il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 con riferimento all’art. 324 c.p.c. e all’art. 2909 c.c. per non avere la Corte considerato che il verbale ispettivo I.N.P.S., che aveva accertato la natura subordinata del rapporto, e la sentenza (n. 501/2013) del Tribunale di Brescia, divenuta definitiva, che, recependolo, aveva ritenuto fondata la pretesa contributiva dell’Istituto, avevano efficacia probatoria dirimente sulla natura subordinata del rapporto, per la fede privilegiata che assiste tale documento e per il giudicato che si era formato sul relativo accertamento; e per non avere, inoltre, preso in considerazione gli elementi di prova desumibili da una sentenza (n. 119/2011) del Giudice di Pace di Salò, avente ad oggetto l’annullamento di un verbale di infrazione amministrativa elevato a carico del ricorrente;

OSSERVATO:

che il ricorso non può trovare accoglimento;

– che esso, infatti, a mezzo di ciascuno dei motivi proposti, tende ad una rivisitazione del merito della controversia, sollecitando a questa Corte, in contrasto con le funzioni e il ruolo che le sono propri, un nuovo esame del materiale di prova acquisito al giudizio e un diverso apprezzamento dei fatti;

– che, d’altra parte, spetta in via esclusiva al giudice del merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere dal complesso delle risultanze del processo quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. n. 6288/2011, fra le molte conformi);

– che, con riguardo al primo motivo, deve poi ribadirsi che “in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012” (Cass. n. 23940/2017; conforme Cass. n. 21778/2019);

– che, con riferimento al terzo motivo, è stato precisato che il rapporto ispettivo I.N.P.S. è liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi di prova (Cass. n. 14965/2012), sicchè la sentenza impugnata non è incorsa in alcun vizio là dove ne ha posto a confronto le risultanze con altri elementi istruttori (cfr., in particolare, pp. 9-10); è stato inoltre affermato che “nei giudizi tra I.N.P.S. e datore di lavoro aventi ad oggetto la sussistenza o meno del rapporto di assicurazione obbligatoria (affermato dall’Istituto e negato dal datore di lavoro) per essere controversa la stessa sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, non vi è necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del lavoratore, atteso che l’accertamento con forza di giudicato è chiesto solo con riferimento al rapporto assicurativo previdenziale, mentre la questione concernente il rapporto di lavoro può essere risolta incidenter tantum” (Cass. n. 6673/2003; cfr. anche Cass. n. 5033/1981, n. 5429/1982, n. 149/1989, n. 5353/2004 già cit. nella sentenza impugnata, fra le numerose conformi), con la conseguenza che non è configurabile, nella specie, come esattamente ritenuto dalla Corte di appello, alcuna efficacia vincolante della sentenza del Tribunale di Brescia sulla pretesa contributiva fatta valere dall’I.N.P.S.;

RITENUTO:

conclusivamente che il ricorso deve essere respinto;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA