Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16670 del 16/07/2010
Cassazione civile sez. II, 16/07/2010, (ud. 26/02/2010, dep. 16/07/2010), n.16670
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA TOMMASO D’AQUINO 119, presso lo studio
dell’avvocato MARCONE CARLO, rappresentato e difeso dall’avvocato
MELFI RAFFAELE, giusta procura ad lites, per atto notaio Elvira
Polizio in Senise in data 1.9.2004, n. rep. 3801, n. racc. 465, che
viene allegata in atti;
– ricorrente –
contro
L.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 137/2006 del GIUDICE DI PACE di BARI,
depositata il 09/01/2006;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. DE CHIARA Carlo;
E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO
IANNELLI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Bari ha accolto l’opposizione del sig. L.M. a verbale di accertamento di violazione del codice della strada commessa nel territorio del Comune di (OMISSIS), elevato dalla Polizia Municipale di quel Comune;
che il Comune di (OMISSIS) ha quindi proposto ricorso per cassazione, cui non ha resistito l’intimato;
che, avviata la procedura camerale di cui all’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per la manifesta fondatezza del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che con l’unico motivo di ricorso si chiede statuirsi la competenza del Giudice di pace di Chiaromonte (PZ), nella cui circoscrizione territoriale rientra il comune di (OMISSIS), e si lamenta che il giudice a quo non abbia ritenuto costituita davanti a lui l’amministrazione comunale, nonostante questa avesse fatto pervenire nei termini, a mezzo posta, comparsa di costituzione con cui eccepiva l’incompetenza;
che va preliminarmente esaminata la questione della ritualita’ della costituzione del Comune nel giudizio di primo grado: in difetto di rituale costituzione, infatti, non potrebbe essere presa in considerazione per effetto della maturata preclusione di cui all’art. 38 c.p.c. – la questione di competenza sollevata con il ricorso (cfr.
Cass. 22055/2006;
che detta costituzione deve ritenersi ritualmente avvenuta, nonostante il relativo atto fosse pervenuto alla cancelleria del Giudice di pace di Bari a mezzo del servizio postale;
che, infatti, l’ammissibilita’ di tale modalita’ di costituzione, derivante, nei giudizi di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 e segg. da Corte Cost. 98/2004 con riguardo alla parte opponente, si impone altresi’, considerata la eadem ratio, anche per la costituzione dell’autorita’ amministrativa opposta nei medesimi giudizi, come questa Corte ha gia’ avuto occasione di affermare (cfr., tra le altre, Cass. 1205/2009);
che, tanto premesso, il motivo di ricorso va giudicato, oltre che ammissibile, altresi’ manifestamente fondato, attesa la inderogabile competenza, in ordine all’opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 e segg. del giudice del luogo in cui e’ stato commesso l’illecito (art. 22, comma 1, L. cit.);
che la sentenza impugnata va dunque cassata, dichiarandosi la competenza del Giudice di pace di Chiaromonte (PZ);
che le spese del giudizio di legittimita’, liquidate in dispositivo, gravano sul soccombente, mentre non vi e’ luogo a provvedere sulle spese del giudizio di merito, nel quale l’amministrazione comunale non si e’ avvalsa di patrocinio professionale.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, dichiara la competenza del Giudice di pace di Chiaromonte (PZ) e condanna l’intimato alle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 600,00, di cui 400,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma, il 26 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010