Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16670 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 09/08/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 09/08/2016), n.16670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annmaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 22435 del ruolo generale dell’anno

2013, proposto da:

C.A., (C.F.: (OMISSIS)) CO.El. (C.F.: (OMISSIS))

rappresentati e difesi, giusta procura a margine del ricorso,

dall’avvocato Manuela Marinelli (C.F.: non dichiarato);

– ricorrente –

nei confronti di:

P.L., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura a margine del controricorso, dagli avvocati Riccardo Nurra

(C.F.: NRR RCR 51C21 L424G) e Francesco Schillaci (C.F.: SCH FNC

691304 H501H);

– controricorrente – ricorrente in via incidentale –

per la cassazione della sentenza pronunziata dalla Corte di Appello

di Trieste n. 780/2013, depositata in data 3 settembre 2013;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

21 luglio 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

l’avvocato Manuela Marinelli, per i ricorrenti C. e Co.;

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del

ricorso principale e l’accoglimento dei primi quattro motivi del

ricorso incidentale, assorbito il quinto.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.L. agì in giudizio nei confronti dei coniugi C.A. ed Co.El. per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all’occupazione senza titolo da parte di questi ultimi di un cespite immobiliare (vano cantina) di sua proprietà. I convenuti, nel contestare il fondamento della domanda, chiesero in via riconvenzionale il risarcimento dei danni morali risentiti a causa della vicenda.

Entrambe le domande furono rigettate dal Tribunale di Trieste.

La Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha invece condannato la C. ed il Co. a pagare al P. l’importo di Euro 4.694,32 a titolo risarcitorio, confermando IL rigetto della domanda riconvenzionale.

Ricorrono la C. ed il Co., sulla base di due motivi, illustrati con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Resiste il P. con controricorso, contenente altresì ricorso incidentale fondato su cinque motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Per motivi logici, vanno esaminati preliminarmente i motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale relativi al merito della controversia, rispetto a quelli (segnatamente il primo del ricorso principale e l’ultimo del ricorso incidentale) attinenti alla regolamentazione delle spese di lite.

2. Occorre premettere che sono inammissibili tutte le censure, sia del ricorso principale che di quello incidentale, con le quali si denunzia vizio di omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione, sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la formulazione della norma, che prevedeva la possibilità di prospettare in sede di legittimità una siffatta censura, non è applicabile, essendo stata la sentenza impugnata pronunziata e pubblicata in data successiva all’11 settembre 2012, onde va applicato il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, il quale “introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”; e la suddetta riformulazione “deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 e 629831).

3. Con il secondo motivo del ricorso principale si denunzia “violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei principi in materia di onere della prova (art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 2697 c.c.) – Omessa insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Il motivo, relativo alla prova dei danni riconosciuti all’attore per l’illegittima occupazione del suo cespite immobiliare (oltre ad essere inammissibile con riguardo al vizio di motivazione, come già specificato in premessa) è infondato sotto il profilo della violazione di legge.

La pronunzia impugnata sul punto fa infatti corretta applicazione del principio di diritto ripetutamente affermato da questa Corte, per cui l’esistenza di un danno “in re ipsa”, in caso di occupazione illegittima di un immobile, discende dalla perdita della disponibilità del bene e dall’Impossibilità di conseguire l’utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla sua natura normalmente fruttifera, e costituisce oggetto di una presunzione “iuris tantum”, onde la relativa liquidazione può ben essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cosiddetto danno figurativo, qual è il valore locativo del bene usurpato (cfr., in proposito, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9137 del 16/04/2013, Rv. 626051; Sez. 2, Sentenza n. 11992 del 28/05/2014, Rv. 630850; Sez. 3, Sentenza n. 10498 del 08/05/2006, Rv. 591331; Sez. 3, Sentenza n. 3251 del 11/02/2008, Rv. 601677; Sez. 3, Sentenza n. 3223 del 10/02/2011, Rv. 615900; nel medesimo senso: Sez. 2, Sentenza n. 20823 del 15/10/2015, Rv. 636674; Sez. 2, Sentenza n. 14222 del 07/08/2012, Rv. 623541; nella sostanza non si discostano da questa impostazione, benchè precisando che non di “danno in re ipsa” si tratta, ma di danno-conseguenza che va provato dal danneggiato, il quale può al riguardo peraltro pur sempre avvalersi di presunzioni, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15111 del 17/06/2013, Rv. 626875, e Sez. 3, Sentenza n. 378 del 11/01/2005, Rv. 579772).

4. Con il primo motivo del ricorso incidentale si denunzia “a) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; b) violazione di legge di cui all’art. 324 c.p.c.”.

Con il terzo motivo del ricorso incidentale si denunzia “a) omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; b) violazione di legge di cui all’art. 324 c.p.c.”.

Il primo e il terzo motivo del ricorso incidentale sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente, in quanto pongono analoghe questioni.

Essi sono inammissibili (oltre che con riguardo al dedotto vizio di motivazione, come già specificato in premessa), ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Il ricorrente deduce infatti che la sentenza impugnata, laddove afferma che vi sarebbe una comproprietà del vano cantina per cui è causa, si porrebbe in contrasto con un precedente giudicato (costituito dalla sentenza n. 1742 del 2005 del Tribunale di Trieste) sulla illegittimità dell’occupazione da parte dei coniugi convenuti dell’intero vano, e a tal fine farebbe richiamo ad una consulenza tecnica di ufficio espletata in corso di giudizio (a cura del geom. V.), ma in contraddizione con altra consulenza tecnica di ufficio successivamente disposta (a cura del geom. S.), il che avrebbe rilievo anche sotto il profilo del quantum liquidato a fini risarcitori.

Manca però nel ricorso la specifica indicazione dell’allocazione, nel fascicolo processuale, dei documenti su cui sono fondati i motivi in esame (il cui contenuto non risulta neanche dettagliatamente trascritto nel ricorso), e cioè: 1) la sentenza n. 1742/2005 del Tribunale di Trieste; 2) la consulenza tecnica di ufficio redatta dal geometra V.; 3) la consulenza tecnica di ufficio redatta dal geometra S..

Non è quindi possibile per questa Corte verificare se sussista effettivamente la dedotta violazione del giudicato.

5. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si denunzia “a) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; b) violazione di legge di cui all’art. 180 c.c.”.

Il ricorrente sostiene che la corte di appello avrebbe errato nel liquidargli, a titolo risarcitorio, solo la metà del valore locativo accertato dell’immobile illegittimamente occupato, avendo egli agito anche in rappresentanza del proprio coniuge, comproprietario di detto immobile, a tutela del bene comune.

Il motivo (inammissibile con riguardo al vizio di motivazione, come già specificato in premessa) è infondato in relazione alla dedotta violazione di legge.

Innanzi tutto, il richiamo dell’art. 180 c.c. sembrerebbe presupporre che il bene in questione si trovi in regime di comunione legale tra i coniugi, circostanza che però non risulta dalla sentenza impugnata e non è altrimenti documentata (anzi, in verità neanche espressamente dedotta) dal ricorrente, che del resto sviluppa la censura facendo richiamo a precedenti ed argomentazioni riferibili al regime della comunione ordinaria.

Ma anche sotto tale aspetto la predetta censura non coglie nel segno.

La legittimazione del singolo comproprietario ad agire in giudizio a tutela del bene comune anche nell’interesse degli altri comproprietari si fonda sulla presunzione del consenso di questi ultimi per gli atti di ordinaria amministrazione dello stesso bene comune, ai sensi dell’art. 1105 c.c., comma 1, (e infatti può essere superata dimostrando l’esistenza del dissenso degli altri comunisti: cfr., per tutte, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11553 del 14/05/2013, Rv. 626712). In base ad essa può quindi giustificarsi – oltre alla proposizione di azioni fondate su contratto eventualmente stipulato da un solo comproprietario (che in tal caso agisce quale parte del suddetto contratto) – la proposizione delle azioni di rilascio e di quelle di accertamento che effettivamente perseguono l’interesse di tutti I comproprietari, ma non certo delle azioni risarcitorie relative ai danni subiti personalmente da ciascuno di essi, che proprio in quanto tali non possono ritenersi esercitate a tutela del bene comune.

Queste ultime sono quindi proponibili solo dal diretto interessato, non potendo del resto ritenersi ammissibile nè il riconoscimento del complessivo risarcimento in favore di uno solo degli aventi diritto, nè tanto meno una pronunzia di condanna in favore di un soggetto che non è parte del giudizio (cfr. in proposito, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 18028 del 03/08/2010, Rv. 614474, secondo cui “il principio della c.d. “rappresentanza reciproca” e della “legittimazione sostitutiva” – in base al quale il condomino può agire a tutela dei diritti comuni nei confronti dei terzi – non può essere invocato qualora il condomino, nel chiedere il rimborso anche delle spese anticipate dagli altri comproprietari rimasti estranei al giudizio, agisca non a tutela di un bene comune, bensì per far valere l’interesse personale alla reintegrazione del proprio patrimonio individuale”).

6. Con il quarto motivo del ricorso incidentale si denunzia “a) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; b) violazione di legge di cui all’art. 1284 c.c.”.

Il motivo, relativo alla concreta liquidazione del risarcimento, è infondato sotto il profilo della violazione di legge (oltre ad essere inammissibile con riguardo al vizio di motivazione, come già specificato in premessa).

Gli interessi al tasso dell’1% annuo sull’importo del valore locativo dell’immobile illegittimamente occupato riconosciuti dalla corte di merito nel liquidare il danno, “per evitare ingiusto arricchimento”, hanno chiaramente natura di interessi “compensativi”. Essi costituiscono in altri termini una posta che integra la liquidazione del complessivo importo dell’effettivo risarcimento, contribuendo a determinare la somma riconosciuta come credito risarcitorio, e non accessori del suddetto credito, ai sensi dell’art. 1282 c.c.. Il relativo tasso va pertanto stabilito dal giudice in via equitativa, e non sulla base di una specifica previsione normativa, onde il richiamo alla dedotta violazione dell’art. 1284 c.c. risulta del tutto infondato (cfr., in proposito, tra le più recenti, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17155 del 09/10/2012, Rv. 624020: “il ritardato adempimento dell’obbligo di risarcimento causa al creditore un danno ulteriore, rappresentato dalla perduta possibilità di investire la somma dovutagli e ricavarne un lucro finanziario; tale danno va liquidato dal giudice in via equitativa, anche facendo ricorso ad un saggio di interessi, cosiddetti “interessi compensativi”, i quali non costituiscono un frutto civile dell’obbligazione principale, ma una mera componente dell’unico danno da fatto illecito”; Sez. 1, Sentenza n. 18243 del 17/09/2015, Rv. 636751: “gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura diversi da quelli moratori, regolati dall’art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell’equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e diverso danno, ma soltanto una diversa espressione monetaria del danno medesimo”; nel medesimo senso, ex multis: Cass., Sez. U, Sentenza n. 8520 del 05/04/2007, Rv. 596803; Sez. 3, Sentenza n. 9926 del 26/04/2010, Rv. 612600; Sez. 3, Sentenza n. 15709 del 18/07/2011, Rv. 619503).

7. Il primo motivo del ricorso principale e l’ultimo del ricorso incidentale riguardano entrambi il capo della pronunzia impugnata relativo alla regolamentazione delle spese di lite. Essi possono essere quindi esaminati congiuntamente.

Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia “nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., n. 4)”.

Con il quinto motivo del ricorso incidentale si denunzia “a) omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; b) violazione di lene di cui al D.M. 8 aprile 2004, n. 127 ed agli artt. 91 e 92 c.p.c.”.

E’ fondata sul punto – ed ha carattere assorbente – la censura di nullità della sentenza impugnata per insanabile contraddizione tra motivazione e dispositivo.

Nella motivazione della pronunzia della Corte di Appello di Trieste si legge infatti esclusivamente, con riguardo alle spese di lite, quanto segue: “le spese del presente grado sono compensate attesa la soccombenza reciproca”; nel dispositivo si legge invece: “condanna gli appellati in solido alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi che liquida in complessivi Euro 1.700,00 per ciascun grado oltre accessori di legge”.

In tale situazione – e tenuto altresì conto che le spese di lite erano state compensate dal giudice di primo grado e che la pronunzia di primo grado risulta parzialmente riformata – non è oggettivamente possibile, in base all’esame dell’intera pronunzia, neanche coordinando motivazione e dispositivo, comprendere se l’intenzione della corte di appello fosse di: a) compensare (anche) le spese del secondo grado di giudizio, implicitamente confermando quindi la compensazione di quelle di primo grado; b) compensare esclusivamente le spese del giudizio di secondo grado, condannando i convenuti a pagare (solo) quelle del primo grado; c) condannare effettivamente questi ultimi al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

E’ pertanto evidente che sussiste la dedotta nullità del capo della pronunzia impugnata relativo alle spese di lite, che va conseguentemente cassato in relazione.

D’altra parte, non avendo le parti contestato il quantum della liquidazione delle spese del doppio grado operata dalla corte di appello, e non essendo in proposito necessari ulteriori accertamenti di fatto, è possibile sul punto la decisione nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

Orbene, in considerazione del sostanziale accoglimento, pur non integrale, della domanda principale, e del rigetto della domanda riconvenzionale, la Corte ritiene che le spese del doppio grado del giudizio di merito (nella misura già liquidata dalla corte di appello) debbano essere integralmente poste a carico degli originari convenuti, sostanzialmente soccombenti.

Le spese del giudizio di cassazione possono invece essere compensate, in considerazione del rigetto dei motivi – sia del ricorso principale che dl quello incidentale – relativi al merito della controversia, e della conseguente reciproca soccombenza delle parti in sede di legittimità.

8. Sono accolti il primo motivo del ricorso principale e l’ultimo del ricorso Incidentale; entrambi i ricorsi sono rigettati per il resto.

La sentenza impugnata è cassata in relazione e, decidendo nel merito sul punto, i ricorrenti principali C. e Co. sono condannati al pagamento delle spese del doppio grado di merito, liquidate in Euro 1.700,00 per ciascun grado.

Le spese del giudizio di legittimità sono integralmente compensate tra tutte le parti, sussistendo reciproca soccombenza.

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo del ricorso principale e l’ultimo del ricorso incidentale, rigettando per il resto;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, condanna i ricorrenti principali C. e Co. al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio di merito, liquidate in Euro 1.700,00 per ciascun grado; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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